Art. 3.
Modifiche all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
                            1986, n. 917.

  1.  Nell'articolo  81  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1)  nell'alinea,  dopo  le  parole: "Sono redditi diversi" sono
inserite  le  seguenti:  "se  non  costituiscono  redditi di capitale
ovvero";
      2)  le  lettere  c),  c-bis)  e  c-ter)  sono  sostituite dalle
seguenti:
    "c)  le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni
qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio,
e  di  ogni  altra  partecipazione al capitale od al patrimonio delle
societa'  di  cui  all'articolo  5, escluse le associazioni di cui al
comma  3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1,
lettere  a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di  diritti o titoli
attraverso  cui  possono essere acquisite le predette partecipazioni,
qualora  le  partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino,
complessivamente,  una  percentuale  di  diritti di voto esercitabili
nell'assemblea  ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione  al  capitale  od al patrimonio superiore al 5 o al 25
per  cento,  secondo  che  si  tratti  di titoli negoziati in mercati
regolamentati  o  di  altre  partecipazioni.  Per  i diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle  predette
partecipazioni.  La  percentuale  di  partecipazione  e'  determinata
tenendo  conto  di  tutte  le cessioni effettuate nel corso di dodici
mesi,  ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione
si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti
posseduti  rappresentano  una  percentuale  di  diritti  di voto o di
partecipazione superiore alle percentuali suindicate;
    c-bis)  le  plusvalenze,  diverse  da  quelle imponibili ai sensi
della  lettera  c),  realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
azioni  e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di
societa'  di  cui  all'articolo  5, escluse le associazioni di cui al
comma  3,  lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, nonche'
di  diritti  o  titoli  attraverso  cui  possono  essere acquisite le
predette partecipazioni;
    c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e
c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
di  titoli  non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi
o  conti  correnti,  di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo   o   monetato,  e  di  quote  di  partecipazionead  organismi
d'investimento   collettivo.  Agli  effetti  dell'applicazione  della
presente  lettera  si  considera  cessione  a titolo oneroso anche il
prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;";
      3) dopo la lettera c-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"c-quater)  i  redditi,  diversi  da quelli precedentemente indicati,
comunque  realizzati  mediante  rapporti  da  cui deriva il diritto o
l'obbligo  di  cedere  od  acquistare a termine strumenti finanziari,
valute,  metalli  preziosi  o merci ovvero di ricevere o effettuare a
termine  uno  o  piu'  pagamenti  collegati  a  tassi di interesse, a
quotazioni  o  valori  di  strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli  preziosi  o  di  merci  e  ad ogni altro parametro di natura
finanziaria.  Agli  effetti  dell'applicazione della presente lettera
sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
    c-quinquies)  le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli
precedentemente  indicati,  realizzati  mediante  cessione  a  titolo
oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale
e  mediante  cessione  a  titolo  oneroso  ovvero rimborso di crediti
pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,  nonche'  quelli  realizzati
mediante   rapporti   attraverso   cui   possono   essere  conseguiti
differenziali   positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un  evento
incerto".
    b)  dopo  il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "1-bis.
Agli  effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del
comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli,
i  certificati  e  diritti,  nonche'  le valute ed i metalli preziosi
acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei
rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente.
  1-ter.  Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
valute  estere  rivenienti  da depositi e conti correnti concorrono a
formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza
dei  depositi  e  conti  correnti  complessivamente  intrattenuti dal
contribuente,  calcolata  secondo  il  cambio  vigente all'inizio del
periodo  di  riferimento  sia  superiore  a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.".
 
          Nota all'art. 3:
            -  Si riporta il testo dell'art. 81 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del  1986,
          come modificato dal presente decreto:
             "Art.  81  (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi,
          se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese  commerciali  o da societa' in nome collettivo e in
          accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
          lavoratore dipendente:
             a)  le  plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
          di terreni, o  l'esecuzione  di  opere  intese  a  renderli
          edificabili,  e  la successiva vendita, anche parziale, dei
          terreni o degli edifici;
             b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a  titolo
          oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
          di  cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o
          donazione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior
          parte  del  periodo  intercorso   tra   l'acquisto   o   la
          costruzione  e la cessione sono state adibite ad abitazione
          principale del cedente o dei suoi  familiari,  nonche',  in
          ogni  caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
          a  titolo  oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della cessione;
             c)  le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
          di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di   azioni,
          diverse   dalle  azioni  di  risparmio,  e  di  ogni  altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          di  cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
          3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, comma  1,
          lettere  a),  b)  e  d),  nonche'  la cessione di diritti o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,  i  diritti o
          titoli   ceduti   rappresentino,   complessivamente,    una
          percentuale  di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
          ordinaria superiore al 2 o  al  20  per  cento  ovvero  una
          partecipazione  al capitale od al patrimonio superiore al 5
          o al  25  per  cento,  secondo  che  si  tratti  di  titoli
          negoziati    in    mercati   regolamentati   o   di   altre
          partecipazioni.   Per i diritti  o  titoli  attraverso  cui
          possono  essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette  partecipazioni.  La percentuale di partecipazione
          e'  determinata  tenendo  conto  di   tutte   le   cessioni
          effettuate   nel   corso  di  dodici  mesi,  ancorche'  nei
          confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica
          dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i  diritti
          posseduti  rappresentano una percentuale di diritti di voto
          o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate;
             c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle  imponibili  ai
          sensi  della  lettera  c),  realizzate  mediante cessione a
          titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
          capitale  o  al  patrimonio  di societa' di cui all'art. 5,
          escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
          dei  soggetti  di  cui  all'art.  87,  nonche' di diritti o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni;
             c-ter)  le  plusvalenze,  diverse  da quelle di cui alle
          lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a  titolo
          oneroso  ovvero  rimborso  di titoli non rappresentativi di
          merci, di certificati di massa, di valute  estere,  oggetto
          di  cessione  a  termine  o  rivenienti da depositi o conti
          correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo  stato
          grezzo   o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione  ad
          organismi   d'investimento   collettivo.    Agli    effetti
          dell'applicazione   della  presente  lettera  si  considera
          cessione a titolo oneroso anche il  prelievo  delle  valute
          estere dal deposito o conto corrente;
             c-quater)  i  redditi, diversi da quelli precedentemente
          indicati, comunque  realizzati  mediante  rapporti  da  cui
          deriva  il  diritto  o  l'obbligo di cedere od acquistare a
          termine strumenti finanziari, valute,  metalli  preziosi  o
          merci  ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
          pagamenti collegati a tassi di interesse,  a  quotazioni  o
          valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute  estere,  di
          metalli preziosi o di merci e ad ogni  altro  parametro  di
          natura  finanziaria.   Agli effetti dell'applicazione della
          presente  lettera  sono  considerati  strumenti  finanziari
          anche i predetti rapporti;
             c-quinquies)  le  plusvalenze ed altri proventi, diversi
          da quelli  precedentemente  indicati,  realizzati  mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di rapporti
          produttivi di redditi di capitale  e  mediante  cessione  a
          titolo  oneroso  ovvero  rimborso di crediti pecuniari o di
          strumenti finanziari, nonche'  quelli  realizzati  mediante
          rapporti   attraverso   cui   possono   essere   conseguiti
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto.
             d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei
          giochi  e  delle  scommesse organizzati per il pubblico e i
          premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte  nonche'
          quelli  attribuiti  in riconoscimento di particolari meriti
          artistici, scientifici o sociali;
             e) i  redditi  di  natura  fondiaria  non  determinabili
          catastalmente,  compresi quelli dei terreni dati in affitto
          per usi non agricoli;
             f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
             g) i redditi derivanti dall'utilizzazione  economica  di
          opere  dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
          formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite  in
          campo  industriale,  commerciale  o  scientifico,  salvo il
          disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 49;
             h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto  e
          dalla   sublocazione   di   beni   immobili,  dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine   e   altri  beni  mobili,  dall'affitto  e  dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione   in  usufrutto  dell'unica  azienda  da  parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa,  ma  in  caso  di successiva vendita totale o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi;
            h-bis)  le  plusvalenze  realizzate in caso di successiva
          cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai  sensi
          dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;
             i)  i  redditi  derivanti  da  attivita' commerciali non
          esercitate abitualmente;
             l) i redditi derivanti da attivita' di  lavoro  autonomo
          non  esercitate  abitualmente o dall'assunzione di obblighi
          di fare, non fare o permettere;
             m) le indennita' di trasferta e i rimborsi forfettari di
          spesa,  percepiti  da  soggetti  che   svolgono   attivita'
          sportiva  dilettantistica  di cui alla legge 25 marzo 1986,
          n. 80.
             1-bis) Agli effetti dell'applicazione delle lettere  c),
          c-bis)  e  c-ter)  del  comma  1, si considerano cedute per
          prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti,
          nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti  in  data
          piu'  recente;  in  caso  di  chiusura  o  di  cessione dei
          rapporti di  cui  alla  lettera  c-quater)  si  considerano
          chiusi  o  ceduti  per  primi  i  rapporti  sottoscritti od
          acquisiti in data piu' recente.
             1-ter) Le plusvalenze derivanti dalla cessione a  titolo
          oneroso  di  valute  estere  rivenienti da depositi e conti
          correnti concorrono a formare il reddito a  condizione  che
          nel  periodo  d'imposta  la  giacenza  dei depositi e conti
          correnti complessivamente  intrattenuti  dal  contribuente,
          calcolata  secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
          di riferimento, sia superiore a cento milioni di  lire  per
          almeno sette giorni lavorativi continui.