Art. 4 
Modifiche all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, 
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
                            1986, n. 917 
 
  1. All'articolo 82 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-bis) e' abrogato; 
    b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti e  sono,  altresi',
aggiunti ulteriori commi: 
  "3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
81 sono sommate algebricamente  alle  relative  minusvalenze;  se  le
minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza  e'  portata
in deduzione, fino  a  concorrenza,  dalle  plusvalenze  dei  periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto,  a  condizione  che  sia
indicata nella dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  di
imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 
  4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del  comma  1
dell'articolo  81   sono   sommate   algebricamente   alle   relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui alla  lettera
c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di  cui  alla  lettera
c-quinquies) del comma 1 dello stesso  articolo  81;  se  l'ammontare
complessivo  delle  minusvalenze  e  delle   perdite   e'   superiore
all'ammontare complessivo delle plusvalenze e  degli  altri  redditi,
l'eccedenza puo' essere portata in  deduzione,  fino  a  concorrenza,
dalle  plusvalenze  e  dagli  altri  redditi  dei  periodi  d'imposta
successivi ma non oltre il quarto,  a  condizione  che  sia  indicata
nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo  d'imposta  nel
quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 
  5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis)  e  c-ter)  del
comma 1 dell'articolo 81 sono  costituite  dalla  differenza  tra  il
corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni
rimborsati ed il costo od il valore di acquisto,  aumentato  di  ogni
onere  inerente  alla  loro   produzione,   compresa   l'imposta   di
successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.  Nel
caso di acquisto per successione, si  assume  come  costo  il  valore
definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti  dell'imposta
di successione, nonche', per i titoli  esenti  da  tale  imposta,  il
valore normale alla data di apertura della successione. Nel  caso  di
acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per
le azioni, quote o  altre  partecipazioni  acquisite  sulla  base  di
aumento gratuito  del  capitale  il  costo  unitario  e'  determinato
ripartendo il costo originario sul numero complessivo  delle  azioni,
quote o partecipazioni di  compendio.  Per  le  partecipazioni  nelle
societa' indicate dall'articolo 5, diverse da  quelle  immobiliari  o
finanziarie, il costo e' aumentato o diminuito dei  redditi  e  delle
perdite  imputate  al  socio  e  dal  costo  si  scomputano,  fino  a
concorrenza dei redditi  gia'  imputati,  gli  utili  distribuiti  al
socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo  il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data  di  stipula
del  contratto  di  cessione.  Il  costo  o  valore  di  acquisto  e'
documentato a cura del contribuente. Per le valute  estere  prelevate
da depositi e conti correnti, in man-canza della  documentazione  del
costo, si assume come costo il valore  della  valuta  al  minore  dei
cambi mensili accertati ai  sensi  dell'articolo  76,  comma  7,  nel
periodo  d'imposta  in  cui  la   plusvalenza   e'   realizzata.   Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le
plusvalenze. 
  6.  Agli  effetti  della   determinazione   delle   plusvalenze   e
minusvalenze: 
       a) dal  corrispettivo  percepito  o  dalla  somma  rimborsata,
nonche' dal costo o valore di acquisto si  scomputano  i  redditi  di
capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti  dalla
partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta  sul  reddito
delle persone giuridiche; 
       b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di  voto
o  di  partecipazione  indicate  nella  lettera  c)   del   comma   1
dell'articolo 81, i corrispettivi percepiti anteriormente al  periodo
d'imposta nel quale si e' verificato il superamento delle percentuali
si considerano percepiti in tale periodo; 
       c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti
si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data
di effettuazione del prelievo; 
       d) per le cessioni di  metalli  preziosi,  in  mancanza  della
documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate
in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione; 
       e) per le  cessioni  a  titolo  oneroso  poste  in  essere  in
dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1
dell'articolo 81,  il  corrispettivo  e'  costituito  dal  prezzo  di
cessione, eventualmente aumentato o  diminuito  dei  premi  pagati  o
riscossi su opzioni; 
       f) nei casi  di  dilazione  o  rateazione  del  pagamento  del
corrispettivo la plusvalenza  e'  determinata  con  riferimento  alla
parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente
alle somme percepite nel periodo d'imposta. 
  7.  I  redditi  di  cui  alla  lettera  c-quater)   del   comma   1
dell'articolo  81,  sono  costituiti  dalla   somma   algebrica   dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli  altri  proventi  od
oneri, percepiti o sostenuti, in relazione aciascuno dei rapporti ivi
indicati. Per la  determinazione  delle  plusvalenze  e  minusvalenze
derivanti dalla cessione a titolo oneroso di tali rapporti si applica
il comma 5. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione
non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono  a  formare
il reddito nel periodo  d'imposta  in  cui  l'opzione  e'  esercitata
ovvero scade il termine stabilito per il  suo  esercizio.  Qualora  a
seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attivita' di  cui
alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 81, i premi pagati  o
riscossi  concorrono  alla   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di  merci  non
concorrono a formare il reddito, anche se la  cessione  e'  posta  in
essere in dipendenza dei rapporti indicati  nella  lettera  c-quater)
del comma 1 dell'articolo 81. 
  8. Le  plusvalenze  e  gli  altri  proventi  di  cui  alla  lettera
c-quinquies) del comma 1  dell'articolo  81,  sono  costituiti  dalla
differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme  od
il valore normale dei  beni  rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati
ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni  onere  inerente  alla
loro  produzione,  con  esclusione  degli  interessi   passivi.   Dal
corrispettivo percepito e dalla  somma  rimborsata  si  scomputano  i
redditi di capitale derivanti dal rapporto  ceduto  maturati  ma  non
riscossi; nonche'  i  redditi  di  capitale  maturati  a  favore  del
creditore originario ma non riscossi. Si  applicano  le  disposizioni
della lettera f) del comma 6. 
  9. Le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di
cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del  comma
1 dell'articolo 81, nonche' le relative  minusvalenze,  differenziali
negativi ed oneri, per i  quali  sia  superiore  ai  dodici  mesi  il
periodo intercorrente  tra  la  data  di  acquisizione  e  quella  di
cessione,  chiusura  o   rimborso   della   partecipazione,   titolo,
certificato, strumento finanziario o rapporto, concorrono  a  formare
il reddito imponibile per un ammontare che si ottiene  applicando  al
loro  importo  un  fattore  di  rettifica   finalizzato   a   rendere
equivalente la tassazione in base alla realizzazione  con  quella  in
base  alla  maturazione,  calcolato  tenendo  conto  del  periodo  di
possesso,  del  momento  di  pagamento  dell'imposta,  dei  tassi  di
rendimento dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati
in  mercati  regolamentati  e  di  ogni  altro  parametro  che  possa
influenzare la determinazione del valore delle attivita'  finanziarie
produttive di redditi tassabili in base alla maturazione. Con decreti
del Ministro delle finanze sono stabiliti i coefficienti di rettifica
da  utilizzare  per  la   determinazione   delle   plusvalenze,   dei
differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze  ed  oneri
realizzati nel periodo di imposta precedente. I predetti decreti sono
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  trentesimo  giorno
precedente a quello del loro utilizzo.". 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  16  giugno  1998,  n.  201,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Nota all'art. 4: 
            - Si riporta il testo dell'art. 82 del testo unico  delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con   il   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917   del   1986,   come
          modificato dal presente decreto: 
            "Art. 82 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di  cui  alle
          lettere a), e b) del comma 1 dell'art. 81  sono  costituite
          dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel  periodo
          di imposta, al netto dell'imposta comunale  sull'incremento
          di valore degli immobili, e il  prezzo  di  acquisto  o  il
          costo di costruzione del bene  ceduto,  aumentato  di  ogni
          altro costo inerente al bene medesimo. 
            1-bis. (Abrogato). 
            2. - Per i terreni di cui alla lett. a) comma 1 dell'art.
          81 acquistati oltre cinque  anni  prima  dell'inizio  della
          lottizzazione o  delle  opere  si  assume  come  prezzo  di
          acquisto il valore normale nel quinto  anno  anteriore.  Il
          costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente  e  quello
          dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
          sono determinati  tenendo  conto  del  valore  normale  del
          terreno alla data di inizio  della  lottizzazione  o  delle
          opere ovvero a quella di inzio della costruzione. Il  costo
          dei terreni suscettibili  d'utilizzazione  edificatoria  di
          cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81 e'  costituito
          dal prezzo  di  acquisto  aumentato  di  ogni  altro  costo
          inerente, rivalutato in base  alla  variazione  dell'indice
          dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
          nonche' dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore
          degli immobili. Per i terreni  acquistati  per  effetto  di
          successione o donazione si assume come prezzo  di  acquisto
          il  valore  dichiarato  nelle  relative  denunce  ed   atti
          registrati, od in seguito definito e  liquidato,  aumentato
          di  ogni   altro   costo   successivo   inerente,   nonche'
          dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore   degli
          immobili e di successione. 
            3. Le plusvalenze di cui alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art. 81  sono  sommate  algebricamente  alle  relative
          minusvalenze;  se  le  minusvalenze  sono  superiori   alle
          plusvalenze l'eccedenza e' portata  in  deduzione,  fino  a
          concorrenza,  dalle  plusvalenze  dei   periodi   d'imposta
          successivi ma non oltre il quarto,  a  condizione  che  sia
          indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
          periodo di imposta nel quale  le  minusvalenze  sono  state
          realizzate. 
            4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del
          comma 1  dell'art.  81  sono  sommate  algebricamente  alle
          relative minusvalenze, nonche' ai redditi ed  alle  perdite
          di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze  ed  altri
          proventi di cui alla lettera c-quinquies) 
           del  comma  1  dello  stesso  art.  81;   se   l'ammontare
          complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore
          all'ammontare complessivo delle plusvalenze e  degli  altri
          redditi, l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino
          a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi  dei
          periodi d'imposta successivi ma  non  oltre  il  quarto,  a
          condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
          relativa al periodo d'imposta nei quale le  minusvalenze  e
          le perdite sono state realizzate. 
            5. Le plusvalenze indicate nelle  lettere  c),  c-bis)  e
          c-ter) del comma 1 dell  'art.  81  sono  costituite  dalla
          differenza tra il corrispettivo percepito ovvero  la  somma
          od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od  il
          valore di acquisto, alimentato di ogni onere inerente  alla
          loro  produzione,  compresa  l'imposta  di  successione   e
          donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso
          di acquisto per successione, si assume come costo il valore
          definito o, in mancanza,  quello  dichiarato  agli  effetti
          dell'imposta di successione, nonche', per i  titoli  esenti
          da tale imposta, il valore normale alla  data  di  apertura
          della successione. Nel caso di acquisto  per  donazione  si
          assume come costo il costo  del  donante.  Per  le  azioni,
          quote  o  altre  partecipazioni  acquisite  sulla  base  di
          aumento  gratuito  del  capitale  il  costo   unitario   e'
          determinato  ripartendo  il  costo  originario  sul  numero
          complessivo  delle  azioni,  quote  o   partecipazioni   di
          compendio. Per le partecipazioni  nelle  societa'  indicate
          dall'art. 5, diverse da quelle immobiliari  o  finanziarie,
          il costo e' aumentato  o  diminuito  dei  redditi  e  delle
          perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a
          concorrenza  dei   redditi   gia'   imputati,   gli   utili
          distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine
          si assume come costo il valore della  valuta  al  cambio  a
          pronti vigente  alla  data  di  stipula  del  contratto  di
          cessione. Il costo o valore di acquisto  e'  documentato  a
          cura del contribuente. Per le valute  estere  prelevate  da
          depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione
          del costo, si assume come costo il valore della  valuta  al
          minore dei cambi mensili accertati ai sensi  dell'art.  76,
          comma 7, nel periodo d'imposta in  cui  la  plusvalenza  e'
          realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi
          criteri stabiliti per le plusvalenze. 
            6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze  e
          minusvalenze: 
             a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata,
          nonche' dal costo o valore  di  acquisto  si  scomputano  i
          redditi di capitale maturati ma non  riscossi,  diversi  da
          quelli derivanti dalla partecipazione in societa'  ed  enti
          soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
             b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di
          voto o di partecipazione  indicate  nella  lettera  c)  del
          comma   1   dell'art.   81,   i   corrispettivi   percepiti
          anteriormente  al  periodo  d'imposta  nel  quale   si   e'
          verificato il superamento delle percentuali si  considerano
          percepiti in tale periodo; 
             c) per le valute estere prelevate da  depositi  e  conti
          correnti si assume come  corrispettivo  il  valore  normale
          della valuta alla data di effettuazione del prelievo; 
             d) per le cessioni  di  metalli  preziosi,  in  mancanza
          della documentazione del costo di acquisto, le  plusvalenze
          sono determinate  in  misura  pari  al  25  per  cento  del
          corrispettivo della cessione; 
             e) per le cessioni a titolo oneroso poste in  essere  in
          dipendenza dei rapporti indicati nella  lettera  c-quater),
          del comma 1 dell'art. 81, il  corrispettivo  e'  costituito
          dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito
          dei premi pagati o riscossi su opzioni; 
             f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento  del
          corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento
          alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente
          corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta. 
            7. I redditi di cui alla lettera c-quater)  del  comma  1
          dell'art. 81, sono costituiti  dalla  somma  algebrica  dei
          differenziali positivi  o  negativi,  nonche'  degli  altri
          proventi od oneri, percepiti o sostenuti,  in  relazione  a
          ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per  la  determinazione
          delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a
          titolo oneroso di tali rapporti si applica il  comma  5.  I
          premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
          sia stata chiusa anticipatamente  o  ceduta,  concorrono  a
          formare il reddito nel periodo d'imposta in  cui  l'opzione
          e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il  suo
          esercizio. Qualora a  seguito  dell'esercizio  dell'opzione
          siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis)  o
          c-ter), dell'art. 81, i premi pagati o riscossi  concorrono
          alla determinazione delle plusvalenze  o  minusvalenze,  ai
          sensi della lettera  e)  del  comma  6.  Le  plusvalenze  e
          minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo  oneroso  di
          merci non concorrono a formare  il  reddito,  anche  se  la
          cessione e' posta in  essere  in  dipendenza  dei  rapporti
          indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81. 
            8. Le plusvalenze  e  gli  altri  proventi  di  cui  alla
          lettera  c-quinquies)  del  comma  1  dell'art.   81   sono
          costituiti dalla differenza positiva  tra  i  corrispettivi
          percepiti ovvero le somme od il  valore  normale  dei  beni
          rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati  ovvero  le  somme
          corrisposte, aumentate di ogni  onere  inerente  alla  loro
          produzione, con esclusione  degli  interessi  passivi.  Dal
          corrispettivo  percepito  e  dalla  somma   rimborsata   si
          scomputano i redditi di  capitale  derivanti  dal  rapporto
          ceduto maturati ma  non  riscossi,  nonche'  i  redditi  di
          capitale maturati a favore del creditore originario ma  non
          riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
          comma 6. 
            9. Le plusvalenze, i diferenziali positivi  e  gli  altri
          proventi di cui alle lettere c-bis),  c-ter),  c-quater)  e
          c-quinquies), del comma  1  dell'articolo  81,  nonche'  le
          relative minusvalenze, diferenziali negativi ed oneri,  per
          i  quali  sia  superiore  ai   dodici   mesi   il   periodo
          intercorrente tra la  data  di  acquisizione  e  quella  di
          cessione, chiusura o rimborso della partecipazione, titolo,
          certificato, strumento finanziario o rapporto, concorrono a
          formare il reddito  imponibile  per  un  ammontare  che  si
          ottiene applicando al loro importo un fattore di  rettifica
          finalizzato a rendere equivalente  la  tassazione  in  base
          alla realizzazione con quella  in  base  alla  maturazione,
          calcolato  tenendo  conto  del  periodo  di  possesso,  del
          momento di pagamento dell'imposta, dei tassi di  rendimento
          dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli  negoziati
          in mercati regolamentati e  di  ogni  altro  parametro  che
          possa  influenzare  la  determinazione  del  valore   delle
          attivita' finanziarie produttive di  redditi  tassabili  in
          base alla  maturazione.  Con  decreti  del  Ministro  delle
          finanze sono  stabiliti  i  coefficienti  di  rettifica  da
          utilizzare per la  determinazione  delle  plusvalenze,  dei
          differenziali positivi e dei proventi o delle  minusvalenze
          ed oneri realizzati nei periodo di  imposta  precedente.  I
          predetti decreti sono pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale
          entro il trentesimo giorno precedente  a  quello  del  loro
          utilizzo.". 
            Per opportuna conoscenza si riporta il  testo  del  comma
          1-bis ora abrogato: "1-bis.  Per  le  partecipazioni  nelle
          societa'  di  cui  all'articolo  5,   diverse   da   quelle
          immobiliari e finanziarie, i redditi imputati al  socio  ai
          sensi  del  medesimo  articolo  si  aggiungono   al   costo
          fiscalmente riconosciuto della quota posseduta  da  ciascun
          socio; fino a concorrenza dei redditi  aggiunti  gli  utili
          distribuiti   si   scomputano   dal    costo    fiscalmente
          riconosciuto delle predette quote".