IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23  dicembre
1996, n. 662, recante delega al Governo per  l'emanazione  di  uno  o
piu'  decreti  legislativi  per  l'adeguamento   delle   disposizioni
sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole leggi di  imposta,
ai principi e criteri direttivi stabiliti con il decreto  legislativo
recante  principi   generali   della   revisione   organica   e   del
completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 giugno 1997; 
  Acquisito il parere  della  commissione  parlamentare  istituita  a
norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 dicembre 1997; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
    Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette 
 
  1.  Nei  casi  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi, si applica la  sanzione  amministrativa  dal  centoventi  al
duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte  dovute,  con
un minimo di lire cinquecentomila. Se non  sono  dovute  imposte,  si
applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni.  Essa
puo' essere aumentata fino  al  doppio  nei  confronti  dei  soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili. 
  2. Se nella  dichiarazione  e'  indicato,  ai  fini  delle  singole
imposte, un reddito  imponibile  inferiore  a  quello  accertato,  o,
comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore
a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa  dal  cento
al duecento per cento della maggior imposta o  della  differenza  del
credito. La stessa sanzione si applica se  nella  dichiarazione  sono
esposte  indebite  detrazioni  d'imposta  ovvero  indebite  deduzioni
dall'imponibile, anche se esse  sono  state  attribuite  in  sede  di
ritenuta alla fonte. 
  3. Se le violazioni previste nei commi 1  e  2  riguardano  redditi
prodotti all'estero, le sanzioni  sono  aumentate  di  un  terzo  con
riferimento alle imposte o alle  maggiori  imposte  relative  a  tali
redditi. 
  4. Per maggiore imposta si intende la  differenza  tra  l'ammontare
del tributo liquidato in base all'accertamento e  quello  liquidabile
in base alle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis  e  36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, recante disposizioni comuni in  materia  di  accertamento  delle
imposte sui redditi. 
 
          Avvertenza:
Il testo delle   note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore e' l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
            -  Si  riporta  il  testo  del comma 13 dell'art. 3 della
          legge n. 662/1996 recante misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica:
            "13. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          della   presente   legge  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana, e' istituita una commissione  composta
          da   quindici   senatori   e  quindici  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e  dal  Presidente  della  Camera dei deputati nel rispetto
          della proporzione  esistente  tra  i  gruppi  parlamentari,
          sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
            -  Si  riporta  il  testo  della lettera q) del comma 133
          dell'art.  3 della legge n. 662/1996 sopra richiamata:
             "q)   adeguamento   delle   disposizioni   sanzionatorie
          attualmente  contenute  nelle  singole  leggi di imposta ai
          principi e criteri direttivi dettati con il presente  comma
          e   revisione   dell'entita'   delle  sanzioni  attualmente
          previste con  loro  migliore  commisurazione  all'effettiva
          entita'  oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da
          assicurare  uniformita'  di   disciplina   per   violazioni
          identiche  anche  se  riferite  a  tributi diversi, tenendo
          conto al contempo delle previsioni punitive  dettate  dagli
          ordinamenti   tributari   dei   Paesi   membri  dell'Unione
          europea".
          Nota all'art. 1:
            - Si riportano i testi degli articoli 36-bis e 36-ter del
          D.P.R.  n. 600 del 1973,  recante  disposizioni  comuni  in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi:
            "Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi,
          dei   premi   e   dei   rimborsi   dovuti   in   base  alle
          dichiarazioni).   -    1.    Avvalendosi    di    procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative  all'anno  successivo,  alla  liquidazione   delle
          imposte,  dei  contributi  e  dei premi dovuti, nonche' dei
          rimborsi spettanti in base  alle  dichiarazioni  presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
            2.  Sulla  base  dei  dati  e degli elementi direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
             a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi
          dai contribuenti  nella  determinazione  degli  imponibili,
          delle imposte, dei contributi e dei premi;
             b)   correggere   gli   errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi  e  dei  premi   risultanti   dalle   precedenti
          dichiarazioni;
             c)  ridurre  le  detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
             d) ridurre le deduzioni dal reddito  esposte  in  misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
             e)   ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalla
          dichiarazione;
             f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e  la
          tempestivita'  dei versamenti delle imposte, dei contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta.
            3. Quando dai controlli  automatici  eseguiti  emerge  un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato  al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli    aspetti     formali     e     la     comunicazione
          all'Amministrazione   finanziaria   di  eventuali  dati  ed
          elementi non considerati nella liquidazione.
            4.  I  dati  contabili  risultanti   dalla   liquidazione
          prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente e  dal  sostituto
          d'imposta".
            "Art.  36-ter  (Controllo formale delle dichiarazioni). -
          1. Gli uffici periferici dell'Amministrazione  finanziaria,
          procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
          a  quello  di  presentazione,  al  controllo  formale delle
          dichiarazioni presentate dai contribuenti e  dai  sostituti
          d'imposta  sulla  base  dei  criteri  selettivi fissati dal
          Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacita'
          operative dei medesimi uffici.
            2.  Senza  pregiudizio  dell'azione  accertatrice a norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
             a) escludere in tutto  o  in  parte  lo  scomputo  delle
          ritenute  d'acconto  non risultanti dalle dichiarazioni dei
          sostituti d'imposta, dalle comunicazioni  di  cui  all'art.
          20, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste
          ai  contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura
          inferiore  a  quella  indicata  nelle   dichiarazioni   dei
          contribuenti stessi;
             b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta
          non   spettanti   in   base   ai   documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78,  comma  25,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
             c)  escludere  in  tutto  o  in  parte  le deduzioni dal
          reddito non spettanti in base  ai  documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
             d)  determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai
          dati  risultanti  dalle  dichiarazioni   e   ai   documenti
          richiesti ai contribuenti;
             e)  liquidare  la  maggiore  imposta  sul  reddito delle
          persone   fisiche   e   i   maggiori   contributi    dovuti
          sull'ammontare  complessivo  dei redditi risultanti da piu'
          dichiarazioni o certificati di cui  all'art.  1,  comma  4,
          lettera  d),  presentati  per  lo  stesso anno dal medesimo
          contribuente;
             f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi
          nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
            3. Ai fini  dei  commi  1  e  2,  il  contribuente  o  il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma  scritta o telematica a fornire chiarimenti in ordine
          ai dati contenuti  nella  dichiarazione  e  ad  eseguire  o
          trasmettere  ricevute  di  versamento e altri documenti non
          allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti  da
          terzi.
            4.   L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato  al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi  che  hanno  dato   luogo   alla   rettifica   degli
          imponibili,  delle  imposte, delle ritenute alla fonte, dei
          contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche  la
          segnalazione  di eventuali dati ed elementi non considerati
          o valutati erroneamente in sede di controllo formale".