Art. 2. 
   Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta 
 1.  Nel  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione   del
sostituto  d'imposta,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  dal
centoventi  al  duecentoquaranta  per  cento   dell'ammontare   delle
ritenute non versate, con un minimo di lire cinquecentomila. 
 2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme  dichiarati
e'  inferiore  a   quello   accertato,   si   applica   la   sanzione
amministrativa dal cento al duecento  per  cento  dell'importo  delle
ritenute non versate riferibili alla differenza,  con  un  minimo  di
lire cinquecentomila. 
 3. Se le ritenute relative ai compensi, interessi  ed  altre  somme,
benche' non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la
sanzione  amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire  quattro
milioni. 
 4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 si  applica
la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni percepiente non
indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe  dovuto  essere
presentata.