Art. 2. Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire cinquecentomila. 2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e' inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di lire cinquecentomila. 3. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benche' non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. 4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni percepiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.