Art. 2. Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 37, comma 3, la parola "soprattasse" e' sostituita dalle seguenti: "sanzioni amministrative"; b) all'articolo 38, comma 1, primo periodo, le parole "delle soprattasse e pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "delle sanzioni amministrative"; c) all'articolo 39, comma 1, e all'articolo 41, comma 1, le parole ", delle soprattasse e delle pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "e delle sanzioni amministrative"; d) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente: "Art. 50 (Omissione della dichiarazione). - 1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni."; e) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente: "Art. 51 (Infedelta' della dichiarazione). - 1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passivita' deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero. 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato. 3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o elementi non incidenti sulla determazione del tributo, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e' ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio."; f) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente: "Art. 53 (Altre violazioni). - 1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, e' punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 25, comma 2. 2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione. 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonche' i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, del pari applicabile a chi: a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli; b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza; c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 23, comma 3, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 1. 4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e' raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, societa' di credito o di intermediazione o dell'Ente poste italiane. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano i legali rappresentanti delle banche, societa' o enti."; g) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente: "Art. 54 (Determinazione della sanzione pecuniaria). - 1. Nella determinazione della sanzione commisurata all'imposta o alla maggiore imposta, questa e' assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26."; h) l'articolo 52 e' abrogato.
Note all'art. 2: - Il comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 346 del 1990 in materia di imposte sulle successioni e donazioni e' cosi' modificato dal presente decreto: "Art. 37 (Pagamento dell'imposta). - Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superiore a lire ventimila.". - Il comma 1, primo periodo, dell'art. 38 del decreto summenzionato, e' cosi' modificato dal presente decreto: "Art. 38 (Dilazione del pagamento). - Al contribuente puo' essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora nei termini di cui all'art. 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate". - Il comma 1, dell'art. 39, nonche' il comma 1 dell'art. 41 del decreto summenzionato, sono cosi' modificati dal presente decreto: "Art. 39 (Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali). - 1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non piu' di cinquanta anni.". "Art. 41 (Riscossione coattiva e prescrizione). - Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni del titolo III del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si e' verificata la decadenza prevista dall'art. 27.". - Si riporta l'art. 52 del D.Lgs. n. 346 del 1990, in materia di imposte sulle successioni e donazioni nel testo abrogato dall'art. 2 del presente decreto: "Art. 52 (Omissione e tardivita' del pagamento). - 1. Se l'imposta non e' stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'importo non pagato o pagato in ritardo. (La stessa sanzione si applica per l'omesso o incompleto pagamento dell'imposta liquidata dal dichiarante). 2. La soprattassa e' ridotta alla meta' se il pagamento e' avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine".