Art. 2.
                   Sanzioni in materia di imposta
                    sulle successioni e donazioni
 1.  Al  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  all'articolo 37, comma 3, la parola "soprattasse" e' sostituita
dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
   b)  all'articolo  38,  comma  1,  primo  periodo, le parole "delle
soprattasse e pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "delle
sanzioni amministrative";
  c)  all'articolo 39, comma 1, e all'articolo 41, comma 1, le parole
",  delle  soprattasse e delle pene pecuniarie" sono sostituite dalle
seguenti: "e delle sanzioni amministrative";
  d) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  50  (Omissione  della  dichiarazione).  -  1.  Chi  omette di
presentare  la  dichiarazione della successione, quella sostitutiva o
la dichiarazione integrativa e' punito con la sanzione amministrativa
dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o
riliquidata d'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la
 sanzione   amministrativa   da   lire  cinquecentomila  a  lire  due
  milioni."; e) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
 "Art.   51   (Infedelta'  della  dichiarazione).  -  1.  Chi  omette
l'indicazione  di  dati  o  elementi  rilevanti per la liquidazione o
riliquidazione  dell'imposta  o li indica in maniera infedele, ovvero
espone  passivita'  in  tutto  o  in parte inesistenti, e' punito con
sanzione  amministrativa  dal  cento  al  duecento  per  cento  della
differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento
all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni
o  altri  documenti  rilevanti per la determinazione delle passivita'
deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.
 2.  La  sanzione  di  cui  al  comma  1 non si applica relativamente
all'imposta   corrispondente   al   maggior   valore  definitivamente
accertato   dei  beni  e  dei  diritti  diversi  da  quelli  indicati
nell'articolo  34,  comma  5, se il valore accertato non supera di un
quarto quello dichiarato.
 3.  Se  l'omissione  o  l'infedelta' attengono a dati o elementi non
incidenti  sulla  determazione del tributo, si applica la sanzione da
lire  cinquecentomila  a  lire  due  milioni.  La  stessa sanzione si
applica  per  la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti
prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle
imposte  ipotecaria  e  catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e
dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore
degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarita' dei
prospetti  medesimi. La sanzione e' ridotta alla meta' se si provvede
alla  regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta
dell'ufficio.";
  f) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  53  (Altre violazioni). - 1. L'erede o il legatario, al quale
sono  stati  devoluti  beni  culturali,  e' punito, nei casi previsti
nell'articolo  13,  comma 4, con la sanzione amministrativa dal cento
al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai
sensi  dell'articolo  32  o  dell'articolo  35,  in  dipendenza della
inclusione  dei  beni nell'attivo ereditario o della esclusione della
riduzione d'imposta di cui all'articolo 25, comma 2.
 2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48, commi da 2 a 4, o
non  adempie  all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, e'
punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento
dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai
diritti ai quali si riferisce la violazione.
 3.  In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48,
comma   6,  i  soggetti  ivi  indicati  ovvero  quelli  indicati  nel
successivo  comma 7, nonche' i concedenti o i depositari, sono puniti
con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro
milioni, del pari applicabile a chi:
  a)  non  ottempera  alle  richieste  dell'ufficio  o  comunica dati
incompleti o infedeli;
  b)  dichiara  di  non  possedere,  rifiuta  di  esibire  o  sottrae
all'ispezione  documenti  o scritture, ancorche' non obbligatori, dei
quali risulti con certezza l'esistenza;
  c)  rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 23,
comma  3,  di  consegnare  agli obbligati alla dichiarazione i titoli
delle  passivita' o non permette che ne sia fatta copia autentica, di
consegnare  o  di  rilasciare  agli  stessi  gli  estratti e le copie
autentiche di cui all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 1.
 4.  La  sanzione  indicata  nei  commi  2  e 3 e' raddoppiata per la
violazione  di  obblighi  o  di  divieti  posti  a carico di pubblici
ufficiali  o  di  pubblici  impiegati,  ovvero di banche, societa' di
credito o di intermediazione o dell'Ente poste italiane. Fino a prova
contraria,  si  presume  che  autori  della violazione siano i legali
rappresentanti delle banche, societa' o enti.";
  g) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  54  (Determinazione  della  sanzione  pecuniaria). - 1. Nella
determinazione della sanzione commisurata all'imposta o alla maggiore
imposta,   questa  e'  assunta  al  netto  delle  riduzioni  e  delle
detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.";
  h) l'articolo 52 e' abrogato.
 
          Note all'art. 2:
            -  Il  comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 346 del 1990 in
          materia di imposte sulle successioni e donazioni  e'  cosi'
          modificato dal presente decreto:
            "Art.  37  (Pagamento  dell'imposta). - Non devono essere
          pagate le somme di  importo,  comprensivo  di  interessi  e
          sanzioni amministrative, non superiore a lire ventimila.".
            -  Il  comma  1,  primo periodo, dell'art. 38 del decreto
          summenzionato, e' cosi' modificato dal presente decreto:
            "Art. 38 (Dilazione del  pagamento).  -  Al  contribuente
          puo'  essere concesso di eseguire il pagamento nella misura
          non inferiore al  venti  per  cento  delle  imposte,  delle
          sanzioni  amministrative  e  degli  interessi  di  mora nei
          termini di cui all'art. 37, comma 1,  e  per  il  rimanente
          importo in rate annuali posticipate".
            -  Il comma 1, dell'art. 39, nonche' il comma 1 dell'art.
          41 del decreto summenzionato,  sono  cosi'  modificati  dal
          presente decreto:
            "Art.  39  (Pagamento  dell'imposta  mediante cessione di
          beni culturali).   - 1. Gli  eredi  e  i  legatari  possono
          proporre  la  cessione  allo  Stato,  in pagamento totale o
          parziale dell'imposta  sulla  successione,  delle  relative
          imposte  ipotecaria  e  catastale,  degli interessi e delle
          sanzioni amministrative di beni culturali vincolati  o  non
          vincolati, di cui all'art. 13, e di opere di autori viventi
          o eseguite da non piu' di cinquanta anni.".
            "Art.  41 (Riscossione coattiva e prescrizione). - Per la
          riscossione  coattiva   dell'imposta   e   delle   sanzioni
          amministrative  si applicano le disposizioni del titolo III
          del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.  Lo Stato ha  privilegio
          secondo   le   norme  stabilite  dal  codice  civile.    Il
          privilegio si estingue con il decorso di cinque anni  dalla
          data  di apertura della successione o, in caso di dilazione
          del pagamento, dal  giorno  di  scadenza  dell'ultima  rata
          ovvero  dal  giorno  in  cui  si e' verificata la decadenza
          prevista dall'art. 27.".
            - Si riporta l'art. 52 del D.Lgs. n.  346  del  1990,  in
          materia  di imposte sulle successioni e donazioni nel testo
          abrogato dall'art.  2 del presente decreto:
            "Art. 52 (Omissione e tardivita' del pagamento). - 1.  Se
          l'imposta  non e' stata in tutto o in parte pagata entro il
          termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti
          per cento dell'importo non pagato o pagato in ritardo.  (La
          stessa  sanzione  si  applica  per  l'omesso  o  incompleto
          pagamento dell'imposta liquidata dal dichiarante).
            2. La soprattassa e' ridotta alla meta' se  il  pagamento
          e'   avvenuto   entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del
          termine".