Art. 3.
                   Sanzioni in materia di imposta
              sull'incremento di valore degli immobili
 1.  Al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n.
643,  recante  l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  23  (Sanzioni  per omessa o infedele dichiarazione). - 1. Per
l'omessa  dichiarazione  prevista  dall'articolo  18,  primo  e sesto
comma,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  dal  centoventi al
duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.
 2.  Per  l'omessa  o  infedele indicazione dei dati e degli elementi
rilevanti  per  la  determinazione  dell'imponibile,  si  applica  la
sanzione  amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta
o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di valore, si
tiene  conto,  per  la  sua  determinazione, del valore iniziale gia'
definito ai sensi dell'articolo 6, secondo e quarto comma.
 3.  La  sanzione  di  cui  al  comma  2  non si applica se il valore
definitivamente accertato non supera di un quarto quello dichiarato.
 4.  L'omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui
al  comma  2, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti,
e'  punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni.
 5.  I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o
non  hanno  prodotto  la  dichiarazione  sono  puniti con la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.";
  b) l'articolo 24 e' abrogato.
 
          Nota all'art. 3:
            -  Si  riporta  l'art.  24  del D.P.R. n. 643 del 1972 in
          materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli
          immobili nel testo  che  viene  abrogato  dall'art.  3  del
          presente decreto:
            "Art.  24  (Soprattassa  per  infedele  dichiarazione). -
          Quando l'incremento di valore definito supera di  oltre  un
          quarto  l'incremento  risultante  dalla  dichiarazione  del
          contribuente, e' dovuta una soprattassa pari  al  cinquanta
          per cento della maggiore imposta dovuta.
            Ai  fini del confronto di cui al precedente comma e della
          determinazione della soprattassa si tiene conto del  valore
          iniziale  gia' definito ai sensi del secondo e quarto comma
          dell'art.   6,   ferma   restando,   l'applicazione   della
          soprattassa  di  cui all'art. 23, terzo comma, nei casi ivi
          previsti.
            Quando l'accertamento e' definito per omessa impugnazione
          da  parte  del  contribuente  ovvero  con  l'adesione   del
          contribuente medesimo, la soprattassa prevista dal presente
          articolo e' ridotta alla meta'".