Art. 3. Sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 643, recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: "Art. 23 (Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione). - 1. Per l'omessa dichiarazione prevista dall'articolo 18, primo e sesto comma, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. 2. Per l'omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale gia' definito ai sensi dell'articolo 6, secondo e quarto comma. 3. La sanzione di cui al comma 2 non si applica se il valore definitivamente accertato non supera di un quarto quello dichiarato. 4. L'omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, e' punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. 5. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni."; b) l'articolo 24 e' abrogato.
Nota all'art. 3: - Si riporta l'art. 24 del D.P.R. n. 643 del 1972 in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili nel testo che viene abrogato dall'art. 3 del presente decreto: "Art. 24 (Soprattassa per infedele dichiarazione). - Quando l'incremento di valore definito supera di oltre un quarto l'incremento risultante dalla dichiarazione del contribuente, e' dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta. Ai fini del confronto di cui al precedente comma e della determinazione della soprattassa si tiene conto del valore iniziale gia' definito ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 6, ferma restando, l'applicazione della soprattassa di cui all'art. 23, terzo comma, nei casi ivi previsti. Quando l'accertamento e' definito per omessa impugnazione da parte del contribuente ovvero con l'adesione del contribuente medesimo, la soprattassa prevista dal presente articolo e' ridotta alla meta'".