Art. 4.
        Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale
 1.   Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  le  imposte
ipotecaria  e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  9  (Sanzioni). - 1. Chi omette la richiesta di trascrizione o
le  annotazioni obbligatorie e' punito con la sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell'imposta.
 2.  Se  l'omissione  riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad
imposta  fissa  o  non  soggette  ad imposta o da eseguirsi a debito,
ovvero  per  le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine
stabilito, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila
a lire quattro milioni.";
  b)  all'articolo  17,  nel  comma 3, le parole "Le soprattasse e le
pene   pecuniarie"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Le  sanzioni
amministrative"  e  nel  comma  5  le  parole  ",  soprattasse e pene
pecuniarie"    sono    sostituite   dalle   seguenti:   "e   sanzioni
amministrative";
  c)   e'   abrogato  il  comma  3-bis  dell'articolo  9,  introdotto
dall'articolo  11,  comma  2,  lettera  b) del decreto-legge 28 marzo
1997,  n.  79,  convertito,  con  modificazioni dalla legge 28 maggio
1997, n. 140.
 
          Note all'art. 4:
            - Si riporta il testo dei commi 3 e 5  dell'art.  17  del
          DLg.  n.    347 del 1990 in materia di imposte ipotecaria e
          catastale,  cosi'  modificati  dall'art.  4  del   presente
          decreto:
            "Art. 17 (Decadenza). - 1-2 (Omissis).
            3.  Le  sanzioni  amministrative  per  le violazioni alle
          norme del presente testo unico devono essere  applicate,  a
          pena di decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento
          dell'imposta cui si riferiscono e, se questa non e' dovuta,
          nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la
          violazione.
            5.    La    restituzione   delle   imposte   e   sanzioni
          amministrative indebitamente pagate deve essere  richiesta,
          a  pena  di  decadenza,  entro  tre  anni  dal  giorno  del
          pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e'  sorto
          il diritto alla restituzione.".
            -  Si  riporta  il  comma  3-bis  dell'art. 9, introdotto
          dall'art. 11, comma 2, lettera b), del D.L. n. 79 del 1997,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997,
          che viene abrogato dall'art. 4 del presente decreto:
            "Art.  11  (Disposizioni  in  materia  di  imposte  sulle
          successioni,  ipotecaria  e  catastale,  nonche' di imposta
          sostitutiva di quella comunale  sull'incremento  di  valore
          degli immobili).
            1-3. (Omissis).
            3-bis)    Se    l'imposta    ipotecaria   relativa   alla
          dichiarazione di successione non e' stata versata ovvero e'
          stata versata in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,  si
          applica  una  soprattassa  commisurata  al  venti per cento
          dell'ammontare non corrisposto.".