Art. 4. Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta. 2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni."; b) all'articolo 17, nel comma 3, le parole "Le soprattasse e le pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "Le sanzioni amministrative" e nel comma 5 le parole ", soprattasse e pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "e sanzioni amministrative"; c) e' abrogato il comma 3-bis dell'articolo 9, introdotto dall'articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 17 del DLg. n. 347 del 1990 in materia di imposte ipotecaria e catastale, cosi' modificati dall'art. 4 del presente decreto: "Art. 17 (Decadenza). - 1-2 (Omissis). 3. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento dell'imposta cui si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione. 5. La restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione.". - Si riporta il comma 3-bis dell'art. 9, introdotto dall'art. 11, comma 2, lettera b), del D.L. n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, che viene abrogato dall'art. 4 del presente decreto: "Art. 11 (Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale, nonche' di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili). 1-3. (Omissis). 3-bis) Se l'imposta ipotecaria relativa alla dichiarazione di successione non e' stata versata ovvero e' stata versata in misura inferiore a quella dovuta, si applica una soprattassa commisurata al venti per cento dell'ammontare non corrisposto.".