Art. 2.
                   Sezioni regionali dell'Agenzia

  1.  L'Agenzia  si  articola in sezioni regionali ubicate nei comuni
capoluogo delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto
speciale,  ad  eccezione  del  Trentino-Alto Adige, fino a che queste
ultime non abbiano disciplinato la materia.