Art. 3.
             Organi dell'Agenzia: composizione e durata

  1. Organi dell'Agenzia e delle sezioni regionali sono:
    a) il consiglio di amministrazione;
    b) il Presidente.
  2.  Il  consiglio  nazionale  di amministrazione e' composto da due
sindaci  designati  dall'A.N.C.I.,  da  un  presidente  di  provincia
designato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali eletti
tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla conferenza
Statocitta'  e  autonomie  locali,  su  proposta del Presidente della
conferenza,  tra  soggetti  dotati di particolare professionalita' in
materia   di  autonomie  locali.  Con  la  stessa  composizione  sono
costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
  3.   I  consigli  di  amministrazione  nazionale  e  delle  sezioni
regionali restano in carica per la stessa durata prevista dalla legge
per  il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti
dei  consigli di amministrazione possono essere nominati o eletti per
non piu' di due mandati.
  4.  Il presidente e il vice presidente sono eletti tra i componenti
del  consiglio  di  amministrazione.  Le  modalita'  di elezione e la
disciplina  delle  riunioni  dei  consigli  di  amministrazione  sono
stabilite con atti di organizzazione adottati dal consiglio nazionale
di  amministrazione  ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere i) ed
l).