Art. 3. Organi dell'Agenzia: composizione e durata 1. Organi dell'Agenzia e delle sezioni regionali sono: a) il consiglio di amministrazione; b) il Presidente. 2. Il consiglio nazionale di amministrazione e' composto da due sindaci designati dall'A.N.C.I., da un presidente di provincia designato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla conferenza Statocitta' e autonomie locali, su proposta del Presidente della conferenza, tra soggetti dotati di particolare professionalita' in materia di autonomie locali. Con la stessa composizione sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. 3. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali restano in carica per la stessa durata prevista dalla legge per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti dei consigli di amministrazione possono essere nominati o eletti per non piu' di due mandati. 4. Il presidente e il vice presidente sono eletti tra i componenti del consiglio di amministrazione. Le modalita' di elezione e la disciplina delle riunioni dei consigli di amministrazione sono stabilite con atti di organizzazione adottati dal consiglio nazionale di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere i) ed l).