Art. 4. Nomina e modalita' per la designazione dei componenti il consiglio nazionale di amministrazione e i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. Decorrenza e norme transitorie. 1. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla data di elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali. I consigli uscenti restano in carica fino alla data di insediamento dei nuovi consigli. 2. I sindaci ed i presidenti di provincia componenti i consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali sono rispettivamente designati dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I., entro i dieci giorni anteriori alla scadenza del mandato. 3. Entro lo stesso termine la conferenza Statocitta' e autonomie locali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i nominativi degli esperti ai fini della nomina nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali. 4. I rappresentanti dei segretari comunali e provinciali sono eletti secondo le disposizioni dell'articolo 5. 5. Ai fini della prima costituzione dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, la conferenza Statocitta' e autonomie locali, nonche' l'A.N.C.I. e l'U.P.I. provvedono alle designazioni di rispettiva competenza entro i dieci giorni precedenti la data fissata per l'elezione dei segretari comunali e provinciali componenti dei predetti consigli.