Art. 4.
 Nomina e modalita' per la designazione dei componenti il consiglio
nazionale di amministrazione e i consigli di amministrazione delle
         sezioni regionali. Decorrenza e norme transitorie.

  1.   I  consigli  di  amministrazione  nazionale  e  delle  sezioni
regionali  dell'Agenzia  sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri entro quindici giorni dalla data di elezione
dei  rappresentanti  dei segretari comunali e provinciali. I consigli
uscenti  restano  in  carica fino alla data di insediamento dei nuovi
consigli.
  2.  I sindaci ed i presidenti di provincia componenti i consigli di
amministrazione    nazionale   e   delle   sezioni   regionali   sono
rispettivamente  designati dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I., entro i dieci
giorni anteriori alla scadenza del mandato.
  3.  Entro  lo  stesso termine la conferenza Statocitta' e autonomie
locali   comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  i
nominativi  degli  esperti  ai  fini  della  nomina  nei  consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni regionali.
  4.  I  rappresentanti  dei  segretari  comunali  e provinciali sono
eletti secondo le disposizioni dell'articolo 5.
  5. Ai fini della prima costituzione dei consigli di amministrazione
nazionale  e  delle  sezioni  regionali,  la conferenza Statocitta' e
autonomie  locali,  nonche'  l'A.N.C.I.  e  l'U.P.I.  provvedono alle
designazioni di rispettiva competenza entro i dieci giorni precedenti
la  data  fissata per l'elezione dei segretari comunali e provinciali
componenti dei predetti consigli.