Art. 5.
              Elezione dei rappresentanti dei segretari
       comunali e provinciali nei consigli di amministrazione

  1.  Con  deliberazione  del  consiglio nazionale di amministrazione
sono  disciplinate le modalita' per lo svolgimento delle elezioni dei
rappresentanti  dei  segretari comunali e provinciali nei consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, con l'osservanza
dei seguenti criteri:
    a)  sono  elettori, per il consiglio nazionale, tutti i segretari
iscritti  all'albo,  in  servizio  alla  data  delle  elezioni; per i
consigli  delle  sezioni  regionali, tutti i segretari iscritti nelle
rispettive  sezioni  regionali dell'albo, in servizio alla data delle
elezioni;
    b)  adozione,  per  lo  svolgimento  delle  elezioni, del sistema
proporzionale a scrutinio di lista;
    c)  facolta'  di  presentazione  delle liste dei candidati per il
consiglio  nazionale di amministrazione da parte dalle organizzazioni
sindacali  firmatarie  dei  contratti  collettivi nazionali di lavoro
applicabili   ai   segretari   comunali   e   provinciali  ovvero  da
organizzazioni   sindacali   o   associazioni  di  categoria,  previa
sottoscrizione  delle  liste  da parte di almeno il 5% degli iscritti
all'albo,  in almeno cinque regioni, con un minimo di trenta iscritti
per regione;
    d)  facolta'  di  presentazione  delle liste dei candidati per il
consiglio  di  amministrazione delle sezioni regionali da parte delle
organizzazioni  firmatarie  dei  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro  dei segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni
sindacali  o  associazioni  di categoria, previa sottoscrizione delle
liste  da parte di almeno il 5% degli iscritti alla sezione regionale
dell'albo,  con un nimo di cinquanta iscritti, in almeno il 50% delle
province, e con un minimo di sei iscritti per provincia.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  emanarsi  entro
quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,   sentite   le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
maggiormente  rappresentative  a livello nazionale, sono stabilite le
modalita'  per lo svolgimento della prima elezione dei rappresentanti
dei  segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione
nazionale  e  delle  sezioni  regionali,  nel  rispetto  dei  criteri
stabiliti dal comma 1.
  3.  Con  il  decreto  di cui al comma 2 viene fissata la data della
prima  elezione,  da  tenersi  entro  quindici  giorni  dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso.