Art. 5. Elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione 1. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione sono disciplinate le modalita' per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) sono elettori, per il consiglio nazionale, tutti i segretari iscritti all'albo, in servizio alla data delle elezioni; per i consigli delle sezioni regionali, tutti i segretari iscritti nelle rispettive sezioni regionali dell'albo, in servizio alla data delle elezioni; b) adozione, per lo svolgimento delle elezioni, del sistema proporzionale a scrutinio di lista; c) facolta' di presentazione delle liste dei candidati per il consiglio nazionale di amministrazione da parte dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ai segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 5% degli iscritti all'albo, in almeno cinque regioni, con un minimo di trenta iscritti per regione; d) facolta' di presentazione delle liste dei candidati per il consiglio di amministrazione delle sezioni regionali da parte delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 5% degli iscritti alla sezione regionale dell'albo, con un nimo di cinquanta iscritti, in almeno il 50% delle province, e con un minimo di sei iscritti per provincia. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le modalita' per lo svolgimento della prima elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1. 3. Con il decreto di cui al comma 2 viene fissata la data della prima elezione, da tenersi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.