Art. 6.
             Competenze dei consigli di amministrazione

  1.  Il  consiglio nazionale di amministrazione provvede alla tenuta
dell'albo,  alla  gestione  dei  segretari  comunali  e provinciali e
all'amministrazione dell'Agenzia. In particolare:
    a)  cura  la  tenuta dell'albo, le iscrizioni, le sospensioni, le
cancellazioni;
    b)  dispone  l'assegnazione  dei  segretari comunali alle sezioni
regionali  dell'albo,  sulla  base dei criteri stabiliti dal presente
regolamento;
    c)  definisce  le  modalita'  procedurali  e organizzative per la
gestione   dell'albo   e   dei  segretari,  nel  rispetto  di  quanto
disciplinato dalla legge o dal presente regolamento;
    d)  definisce  i  criteri  per  la  tenuta  e l'aggiornamento dei
curricula degli iscritti all'albo;
    e)  delibera  i  bandi  dei  concorsi per l'iscrizione all'albo e
definisce  le modalita' della partecipazione ai corsi per l'accesso e
la progressione in carriera, l'aggiornamento e la specializzazione;
    f)  dispone  l'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali
non chiamati a ricoprire sedi di segreteria nel rispetto dei principi
e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 17, comma 78, lettera e),
    della  legge  e  secondo  le  disposizioni  di  cui  al  presente
    regolamento;
g) nomina il collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo
17, comma 3, e provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a
conclusione  dei relativi procedimenti, salvo che tale competenza non
sia   attribuita   ai   consigli  di  amministrazione  delle  sezioni
regionali;
    h)  disciplina  l'organizzazione  degli  uffici  e  del personale
dell'Agenzia,  nei  limiti  della  dotazione  organica  stabilita dal
presente    regolamento,   prevedendo   un   apposito   ufficio   per
l'istruttoria  dei  procedimenti disciplinari di cui all'articolo 17,
comma 1;
    i)  definisce  le  modalita'  procedurali  e organizzative per il
proprio  funzionamento  e  per quello dei consigli di amministrazione
delle  sezioni regionali ed adotta gli atti concernenti il patrimonio
e   le   attivita'  contrattuali  dell'Agenzia,  nel  rispetto  delle
disposizioni fissate dal presente regolamento;
    l) approva il bilancio di previsione, la relazione previsionale e
programmatica  triennale,  il rendiconto del cassiere e il rendiconto
generale della gestione dell'Agenzia;
    m)  disciplina  le  modalita'  di  elezione  del  presidente  dei
consigli  di  amministrazione  nazionale  e  delle  sezioni regionali
nonche'   le   modalita'   per  lo  svolgimento  delle  elezioni  dei
rappresentanti  dei  segretari comunali e provinciali nei consigli di
amministrazione e per la presentazione delle liste dei candidati.
  2.  La  disciplina  delle materie indicate al comma 1 viene emanata
dal   consiglio  nazionale  di  amministrazione  nel  rispetto  delle
modalita'  di  relazioni  sindacali  previste  dai  vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro.
  3.  Compete al consiglio di amministrazione delle sezioni regionali
l'adozione  dei provvedimenti e degli atti relativi alla gestione dei
segretari  comunali  iscritti  alla sezione regionale dell'albo sulla
base   dei  criteri  generali  fissati  dal  consiglio  nazionale  di
amministrazione.
 
           Nota all'art. 6:
            -  Per  il testo  del comma  78 dell'art. 17  della legge
          15 maggio l997, n. 127, vedasi alle note alle premesse.