Art. 6. Competenze dei consigli di amministrazione 1. Il consiglio nazionale di amministrazione provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'Agenzia. In particolare: a) cura la tenuta dell'albo, le iscrizioni, le sospensioni, le cancellazioni; b) dispone l'assegnazione dei segretari comunali alle sezioni regionali dell'albo, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento; c) definisce le modalita' procedurali e organizzative per la gestione dell'albo e dei segretari, nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge o dal presente regolamento; d) definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula degli iscritti all'albo; e) delibera i bandi dei concorsi per l'iscrizione all'albo e definisce le modalita' della partecipazione ai corsi per l'accesso e la progressione in carriera, l'aggiornamento e la specializzazione; f) dispone l'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali non chiamati a ricoprire sedi di segreteria nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 17, comma 78, lettera e), della legge e secondo le disposizioni di cui al presente regolamento; g) nomina il collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 17, comma 3, e provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a conclusione dei relativi procedimenti, salvo che tale competenza non sia attribuita ai consigli di amministrazione delle sezioni regionali; h) disciplina l'organizzazione degli uffici e del personale dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica stabilita dal presente regolamento, prevedendo un apposito ufficio per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 17, comma 1; i) definisce le modalita' procedurali e organizzative per il proprio funzionamento e per quello dei consigli di amministrazione delle sezioni regionali ed adotta gli atti concernenti il patrimonio e le attivita' contrattuali dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni fissate dal presente regolamento; l) approva il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica triennale, il rendiconto del cassiere e il rendiconto generale della gestione dell'Agenzia; m) disciplina le modalita' di elezione del presidente dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali nonche' le modalita' per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione e per la presentazione delle liste dei candidati. 2. La disciplina delle materie indicate al comma 1 viene emanata dal consiglio nazionale di amministrazione nel rispetto delle modalita' di relazioni sindacali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Compete al consiglio di amministrazione delle sezioni regionali l'adozione dei provvedimenti e degli atti relativi alla gestione dei segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo sulla base dei criteri generali fissati dal consiglio nazionale di amministrazione.
Nota all'art. 6: - Per il testo del comma 78 dell'art. 17 della legge 15 maggio l997, n. 127, vedasi alle note alle premesse.