Art. 7. Organizzazione e personale dell'Agenzia 1. La dotazione organica dell'Agenzia e' fissata nel limite massimo di sessanta unita'. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 72, della legge, per le proprie esigenze di funzionamento, a rotazione, dei segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita'. L'utilizzazione di detto personale avviene nei limiti delle disponibilita' di bilancio dell'Agenzia. 2. Al fine di consentire l'immediato avvio dell'attivita' dell'Agenzia e in attesa del reclutamento del personale di cui ai commi successivi, il Ministro dell'interno, sulla base delle richieste anche nominative formulate dal presidente dell'Agenzia, previa determinazione di appositi criteri, acquisita la disponibilita' degli interessati, individua con propri provvedimenti il personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di fuori ruolo. L'utilizzazione di detto personale in posizione di fuori ruolo non puo' superare il periodo massimo di sei mesi. 3. Il reclutamento del personale necessario per il funzionamento dell'Agenzia avviene mediante apposite procedure di mobilita' nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni che abbia presentato la relativa richiesta e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Detta procedura si applica in via prioritaria nei confronti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e con esclusione del personale dei segretari comunali e provinciali. L'utilizzazione delle procedure di mobilita' comporta la contestuale soppressione, nelle amministrazioni di provenienza, dei posti corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia. Per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno si provvedera' alla soppressione dei posti corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione di tali decreti i posti corrispondenti al personale trasferito sono indisponibili. 4. Il personale da reclutare mediante le procedure di mobilita' di cui al comma 3 e' sottoposto ad accertamento e valutazione della professionalita' richiesta, secondo i criteri e le modalita' definiti dal consiglio nazionale di amministrazione. Fino all'individuazione dei comparti di contrattazione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale di cui al comma 3 continua ad applicarsi il trattamento delle amministrazioni di appartenenza. 5. L'Agenzia puo' utilizzare, nell'ambito della dotazione organica massima consentita, anche personale in posizione di comando o di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 78, lettera b), della legge. A tal fine il presidente dell'Agenzia presenta alle amministrazioni prescelte apposita richiesta. Nelle more del formale perfezionamento del provvedimento di comando o di collocamento fuori ruolo, il personale richiesto dall'Agenzia e' utilizzato presso di essa dalla data indicata dalla richiesta, purche' vi sia l'assenso degli interessati e non si opponga l'amministrazione o l'ente di appartenenza. 6. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione sono conferiti gli incarichi di direttore generale e vice direttore generale dell'Agenzia, che hanno la stessa durata del consiglio, a persone estranee al consiglio di amministrazione, di comprovata esperienza e professionalita' nel settore delle autonomie locali, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio. Detti incarichi sono rinnovabili per una sola volta. 7. Il direttore generale cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Adotta in particolare gli atti relativi alla gestione delle risorse umane, materiali e finanziarie dell'Agenzia non attribuiti al consiglio di amministrazione, compresa la gestione del fondo finanziario di mobilita'. Il direttore generale e' il responsabile del trattamento dei dati relativi agli iscritti all'albo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ivi compresa la tenuta e l'aggiornamento dei relativi "curricula". E' inoltre responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatta salva la facolta' di assegnare ad altro funzionario la responsabilita' di singoli procedimenti. 8. Il trattamento economico del direttore generale e del vice direttore e' stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione nei limiti di quello attribuibile ai dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione dei comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 9. L'Agenzia organizza il proprio autonomo funzionamento entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 7: - Il testo del comma 72 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e' il seguente: "72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico e' collocato in posizione di disponibilita' per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per le attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza, nonche' per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilita' al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilita' per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennita' per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualita' di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica". - Il testo dell'art. 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono: a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1; b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarieta' di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite; c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo; d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalita' e nei termini di cui all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integrita' di ciascuna regione e l'accesso delle comunita' locali alle strutture sovraregionali; e) individuate le modalita' e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; f) previste le modalita' e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato puo' avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi; g) individuate le modalita' e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali; h) previste le modalita' e le condizioni per l'accessibilita' da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire. 2. Speciale normativa e' emanata con i decreti legislativi di cui all'art. 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realta' istituzionale socioeconomica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria". - Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 45 (Contratti collettivi). - 1. La contrattazione collettiva e' nazionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini. 3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'Agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato. 4. La contrattazione collettiva decentrata e' finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'intesa degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. 5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e specifiche materie. 6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'Agenzia di cui all'art. 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto. 8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita' definite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430. 9. Le amministrazioni pubbliche, osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti". - Per il testo del comma 78 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda alla nota alle premesse. - Il testo dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e' il seguente: "Art. 8 (Responsabile). - 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto. 5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Il testo dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: "Ordinamento delle autonomie locali", e' il seguente: "Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. 2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge. 3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia. 4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorita' metropolitana con specifica potesta' statutaria ed assume la denominazione di ''citta' metropolitana''. 5. In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari".