Art. 7.
               Organizzazione e personale dell'Agenzia

  1. La dotazione organica dell'Agenzia e' fissata nel limite massimo
di  sessanta  unita'.  L'Agenzia,  con  deliberazione  del  consiglio
nazionale  di amministrazione, puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo
17,  comma 72, della legge, per le proprie esigenze di funzionamento,
a  rotazione,  dei  segretari  comunali  e  provinciali  collocati in
disponibilita'. L'utilizzazione di detto personale avviene nei limiti
delle disponibilita' di bilancio dell'Agenzia.
  2.   Al   fine   di  consentire  l'immediato  avvio  dell'attivita'
dell'Agenzia  e  in  attesa  del reclutamento del personale di cui ai
commi   successivi,   il  Ministro  dell'interno,  sulla  base  delle
richieste  anche  nominative  formulate  dal presidente dell'Agenzia,
previa    determinazione    di   appositi   criteri,   acquisita   la
disponibilita'  degli interessati, individua con propri provvedimenti
il   personale   dell'Amministrazione   civile  dell'interno  di  cui
l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di fuori ruolo. L'utilizzazione
di  detto  personale in posizione di fuori ruolo non puo' superare il
periodo massimo di sei mesi.
  3.  Il  reclutamento  del personale necessario per il funzionamento
dell'Agenzia  avviene  mediante  apposite  procedure di mobilita' nei
confronti  del  personale  delle  pubbliche amministrazioni che abbia
presentato     la     relativa    richiesta    e    previo    assenso
dell'amministrazione  di  appartenenza. Detta procedura si applica in
via  prioritaria  nei  confronti  del  personale dell'Amministrazione
civile  dell'interno  e  con  esclusione  del personale dei segretari
comunali  e provinciali. L'utilizzazione delle procedure di mobilita'
comporta   la  contestuale  soppressione,  nelle  amministrazioni  di
provenienza,   dei  posti  corrispondenti  a  quelli  dei  dipendenti
trasferiti  all'Agenzia. Per il personale dell'Amministrazione civile
dell'interno    si    provvedera'   alla   soppressione   dei   posti
corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia in sede
di emanazione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 3 della
legge  15  marzo  1997,  n. 59. Fino all'emanazione di tali decreti i
posti corrispondenti al personale trasferito sono indisponibili.
  4.  Il personale da reclutare mediante le procedure di mobilita' di
cui  al  comma  3  e'  sottoposto ad accertamento e valutazione della
professionalita' richiesta, secondo i criteri e le modalita' definiti
dal  consiglio  nazionale di amministrazione. Fino all'individuazione
dei  comparti  di  contrattazione  di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,  al  personale di cui al comma 3 continua ad applicarsi
il trattamento delle amministrazioni di appartenenza.
  5.  L'Agenzia puo' utilizzare, nell'ambito della dotazione organica
massima  consentita,  anche  personale  in  posizione di comando o di
fuori  ruolo  ai  sensi dell'articolo 17, comma 78, lettera b), della
legge.   A   tal   fine  il  presidente  dell'Agenzia  presenta  alle
amministrazioni  prescelte apposita richiesta. Nelle more del formale
perfezionamento  del provvedimento di comando o di collocamento fuori
ruolo,  il  personale  richiesto dall'Agenzia e' utilizzato presso di
essa  dalla  data  indicata dalla richiesta, purche' vi sia l'assenso
degli  interessati  e  non  si  opponga l'amministrazione o l'ente di
appartenenza.
  6.  Con  deliberazione  del  consiglio nazionale di amministrazione
sono  conferiti  gli incarichi di direttore generale e vice direttore
generale  dell'Agenzia,  che  hanno la stessa durata del consiglio, a
persone  estranee  al  consiglio  di  amministrazione,  di comprovata
esperienza  e professionalita' nel settore delle autonomie locali, in
possesso  del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche
o economia e commercio. Detti incarichi sono rinnovabili per una sola
volta.
  7.  Il direttore generale cura l'attuazione delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione. Adotta in particolare gli atti relativi
alla   gestione   delle   risorse   umane,  materiali  e  finanziarie
dell'Agenzia non attribuiti al consiglio di amministrazione, compresa
la gestione del fondo finanziario di mobilita'. Il direttore generale
e'  il  responsabile  del trattamento dei dati relativi agli iscritti
all'albo,  ai  sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n.
675,   ivi   compresa   la  tenuta  e  l'aggiornamento  dei  relativi
"curricula".  E' inoltre responsabile del procedimento ai sensi della
legge  7 agosto 1990, n. 241, fatta salva la facolta' di assegnare ad
altro funzionario la responsabilita' di singoli procedimenti.
  8.  Il  trattamento  economico  del  direttore  generale e del vice
direttore e' stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione nei
limiti   di   quello   attribuibile   ai  dirigenti  delle  strutture
organizzative di massima dimensione dei comuni di cui all'articolo 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  9.  L'Agenzia  organizza  il proprio autonomo funzionamento entro e
non  oltre  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente regolamento.
 
           Note all'art. 7:
            -  Il  testo  del  comma 72 dell'art.   17 della legge 15
          maggio 1997 n.  127 e'  il seguente:   "72.  Il  segretario
          comunale  o    provinciale  non  confermato,  revocato    o
          comunque  privo di  incarico e'  collocato in posizione  di
          disponibilita'  per  la   durata massima di   quattro anni.
          Durante il  periodo    di  disponibilita'  rimane  iscritto
          all'albo  ed e' posto a disposizione dell'Agenzia  autonoma
          per la gestione dell'albo  per  le  attivita'  dell'Agenzia
          stessa   o  per  l'attivita'  di  consulenza,  nonche'  per
          incarichi di cui al comma 78 presso  altre  amministrazioni
          che    lo richiedano  con oneri  a carico  dell'ente presso
          cui presta servizio. Per il  periodo di  disponibilita'  al
          segretario compete il trattamento  economico  in  godimento
          in    relazione   agli   incarichi conferiti.  Nel caso  di
          collocamento  in disponibilita'  per mancato raggiungimento
          di risultati imputabile  al segretario oppure  motivato  da
          gravi  e  ricorrenti violazioni dei doveri  d'ufficio, allo
          stesso, salvo diversa   sanzione, compete   il  trattamento
          economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti
          i   compensi   percepiti   a  titolo  di    indennita'  per
          l'espletamento  dei  predetti incarichi.   Decorsi  quattro
          anni   senza aver  preso servizio in  qualita' di  titolare
          in altra  sede  il segretario  viene  collocato   d'ufficio
          in   mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni nella
          piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica".
            - Il  testo dell'art.  3 della legge  15 marzo 1997,   n.
          59,  e' il seguente:
            "Art. 3. - 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1
          sono:
            a) individuati tassativamente le funzioni  e i compiti da
          mantenere  in capo  alle amministrazioni statali, ai  sensi
          e nei limiti  di cui all'art. 1;
            b)   indicati, nell'ambito   di   ciascuna materia,    le
          funzioni  e  i compiti da  conferire alle regioni  anche ai
          fini di cui  all'art. 3 della  legge 8   giugno 1990,    n.
          142,   e osservando  il principio  di sussidiarieta' di cui
          all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da
          conferire agli enti locali territoriali   o  funzionali  ai
          sensi    degli  articoli   128 e   118, primo  comma, della
          Costituzione, nonche'   i   criteri   di   conseguente    e
          contestuale   attribuzione  e ripartizione tra le regioni e
          tra  queste e gli enti locali, dei beni e  delle    risorse
          finanziarie,   umane,  strumentali    e  organizzative;  il
          conferimento avviene gradualmente  ed  entro    il  periodo
          massimo  di  tre  anni,  assicurando  l'effettivo esercizio
          delle funzioni conferite;
            c)   individuati le   procedure e    gli  strumenti    di
          raccordo,   anche permanente con eventuale modificazione  o
          nuova costituzione di forme di  cooperazione    strutturali
          e     funzionali,   che    consentano   la collaborazione e
          l'azione  coordinata tra enti locali,  tra regioni e tra  i
          diversi  livelli di  governo  e di   amministrazione  anche
          con  eventuali    interventi    sostitutivi   nel caso   di
          inadempienza  delle regioni    e   degli    enti     locali
          nell'esercizio    delle     funzioni amministrative ad essi
          conferite,  nonche'  la  presenza  e  l'intervento,   anche
          unitario,    di rappresentanti statali, regionali  e locali
          nelle diverse   strutture,   necessarie    per  l'esercizio
          delle    funzioni   di raccordo, indirizzo, coordinamento e
          controllo;
            d)  soppresse,  trasformate o  accorpate   le   strutture
          centrali    e  periferiche  interessate dal conferimento di
          funzioni e compiti con le modalita' e  nei termini di   cui
          all'art.  7,  comma    3,  salvaguardando  l'integrita'  di
          ciascuna regione e l'accesso  delle comunita'  locali  alle
          strutture sovraregionali;
            e)  individuate  le  modalita'  e  le  procedure  per  il
          trasferimento del personale statale senza oneri  aggiuntivi
          per la finanza pubblica;
            f)     previste  le   modalita'  e   le  condizioni   con
          le      quali  l'amministrazione    dello    Stato     puo'
          avvalersi,    per    la   cura   di interessi nazionali, di
          uffici  regionali  e  locali,    d'intesa  con   gli   enti
          interessati  o  con  gli  organismi  rappresentativi  degli
          stessi;
            g)  individuate  le    modalita' e le condizioni per   il
          conferimento  a  idonee    strutture    organizzative    di
          funzioni    e   compiti   che   non richiedano, per la loro
          natura,   l'esercizio esclusivo da parte  delle  regioni  e
          degli enti locali;
            h)   previste     le  modalita'  e    le  condizioni  per
          l'accessibilita'  da  parte     del  singolo      cittadino
          temporaneamente    dimorante  al    di  fuori della propria
          residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
            2.  Speciale  normativa    e'  emanata  con   i   decreti
          legislativi  di cui all'art.  1 per  il comune  di Campione
          d'Italia,  in    considerazione  della    sua  collocazione
          territoriale    separata    e della   conseguente peculiare
          realta' istituzionale  socioeconomica, valutaria, doganale,
          fiscale e finanziaria".
            -  Il  testo  dell'art.  45  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n.  29, e' il seguente:
            "Art.  45 (Contratti collettivi).  - 1. La contrattazione
          collettiva e'  nazionale  e decentrata.  Essa   si   svolge
          su tutte  le  materie relative al  rapporto di lavoro,  con
          esclusione  di    quelle  riservate  alla legge e agli atti
          normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2,
          comma 1, lettera  c), della   legge 23 ottobre    1992,  n.
          421.
            2.    I contratti   collettivi nazionali   sono stipulati
          per   comparti   della       pubblica       amministrazione
          comprendenti  settori  omogenei  o affini.
            3.  I  comparti    sono  determinati  e  possono   essere
          modificati,  sulla  base    di  accordi    stipulati    tra
          l'agenzia  di   cui   all'art. 50,  in rappresentanza della
          parte  pubblica,     e   le      confederazioni   sindacali
          maggiormente    rappresentative sul   piano nazionale,  con
          decreto  del Presidente  del    Consiglio   dei   Ministri,
          previa      intesa    con    le  amministrazioni regionali,
          espressa dalla Conferenza  dei presidenti delle  regioni  e
          delle  province  autonome    di  Trento  e Bolzano, per gli
          aspetti  di  interesse  regionale.  Fino   a   quando   non
          sia    stata  costituita l'Agenzia, in rappresentanza della
          parte pubblica provvede il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o un suo delegato.
            4.    La    contrattazione   collettiva   decentrata   e'
          finalizzata   al contemperamento    tra      le    esigenze
          organizzative,    la    tutela   dei dipendenti e  l'intesa
          degli utenti.  Essa si svolge sulle  materie e  nei  limiti
          stabiliti dai contratti collettivi nazionali.
            5.      Mediante     contratti      collettivi     quadro
          possono   essere disciplinate, in  modo uniforme  per tutti
          i comparti  e le  aree di contrattazione   collettiva,   la
          durata dei  contratti  collettivi  e specifiche materie.
            6.   I   contratti   collettivi   quadro  sono  stipulati
          dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica,  e,
          per la parte sindacale, dalle  confederazioni  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.
            7.   I contratti  collettivi  nazionali di  comparto sono
          stipulati dall'Agenzia di  cui all'art.  50 per   la  parte
          pubblica,   e,      per   la   parte      sindacale,  dalle
          confederazioni maggiormente   rappresentative  sul    piano
          nazionale,     nonche'  dalle  organizzazioni  maggiormente
          rappresentative  sul  piano   nazionale   nell'ambito   del
          comparto.
            8.  I  contratti    collettivi decentrati sono stipulati,
          per la parte pubblica,  da una  delegazione composta    dal
          titolare    del  potere   di rappresentanza delle   singole
          amministrazioni  o da un  suo delegato, che  la   presiede,
          e    da    rappresentanti    dei  titolari   degli   uffici
          interessati,  e,   per   la   parte   sindacale,   da   una
          rappresentanza  composta secondo   modalita' definite dalla
          contrattazione collettiva nazionale e  nell'ambito    della
          provincia  autonoma  di    Bolzano e della regione    Valle
          d'Aosta     anche   dalle     confederazioni      sindacali
          maggiormente   rappresentative  sul   piano  provinciale  e
          regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del  decreto
          del  Presidente della Repubblica  6 gennaio  1978,  n.  58,
          e  del  decreto legislativo  28 dicembre 1989, n. 430.
            9. Le amministrazioni pubbliche, osservano  gli  obblighi
          assunti  con  i  contratti  collettivi  di  cui al presente
          articolo.  Essi  vi  adempiono  nelle  forme  previste  dai
          rispettivi ordinamenti".
            -  Per  il testo  del comma  78 dell'art. 17  della legge
          15 maggio 1997, n. 127, si veda alla nota alle premesse.
            -  Il testo   dell'art.   8 della   legge  31    dicembre
          1996,  n.    675, recante:   "Tutela   delle persone  e  di
          altri  soggetti    rispetto    al  trattamento   dei   dati
          personali" e' il seguente:
            "Art.  8    (Responsabile).  -  1.    Il responsabile, se
          designato, deve essere  nominato  tra  soggetti   che   per
          esperienza,  capacita'  ed affidabilita'  forniscano idonea
          garanzia  del   pieno rispetto  delle vigenti  disposizioni
          in materia   di   trattamento,   ivi compreso   il  profilo
          relativo alla sicurezza.
            2.    Il      responsabile    procede    al   trattamento
          attenendosi   alle istruzioni impartite   dal  titolare  il
          quale,    anche tramite verifiche periodiche, vigila  sulla
          puntuale  osservanza delle  disposizioni di cui al comma  1
          e delle proprie istruzioni.
            3.    Ove    necessario   per   esigenze   organizzative,
          possono    essere  designati  responsabili  piu'  soggetti,
          anche mediante suddivisione di compiti.
            4.  I  compiti  affidati    al responsabile devono essere
          analiticamente specificati per iscritto.
            5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
          personali  ai  quali   hanno   accesso   attenendosi   alle
          istruzioni del titolare o del responsabile".
            -  La legge 7 agosto 1990, n.  241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo e  di   diritto  di
          accesso ai  documenti amministrativi".
            -  Il  testo  dell'art.  17 della legge 8 giugno 1990, n.
          142, recante:  "Ordinamento delle autonomie locali", e'  il
          seguente:
            "Art.    17      (Aree   metropolitane).   -   1.    Sono
          considerate  aree metropolitane  le  zone  comprendenti   i
          comuni    di   Torino,   Milano, Venezia, Genova,  Bologna,
          Firenze,  Roma, Bari,  Napoli e  gli altri comuni   i   cui
          insediamenti    abbiano   con   essi rapporti   di  stretta
          integrazione  in    ordine   alle   attivita'   economiche,
          ai    servizi  essenziali  alla  vita sociale, nonche' alle
          relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
            2. La  regione procede alla delimitazione    territoriale
          di  ciascuna  area  metropolitana,  sentiti  i  comuni e le
          province interessate, entro un anno dalla data  di  entrata
          in vigore dalla presente legge.
            3.  Quando    l'area  metropolitana non   coincide con il
          territorio di una   provincia   si   procede   alla   nuova
          delimitazione      delle  circoscrizioni    provinciali   o
          all'istituzione  di   nuove province  ai sensi dell'art. 16
          considerando  l'area metropolitana come territorio  di  una
          nuova provincia.
            4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come
          autorita'   metropolitana    con      specifica    potesta'
          statutaria   ed    assume   la  denominazione  di  ''citta'
          metropolitana''.
            5.    In    attuazione    dell'art.    43   della   legge
          costituzionale  26 febbraio 1948,  n. 3 (statuto   speciale
          per  la  Sardegna),   la regione Sardegna  puo'  con  legge
          dare attuazione  a  quanto  previsto  nel presente articolo
          delimitando l'area metropolitana di Cagliari".