Art. 8.
                   Misure per la pari opportunita'

  1. Il consiglio nazionale di amministrazione istituisce il comitato
permanente  delle  pari  opportunita'.  Il  comitato  ha  sede presso
l'Agenzia.   Il   comitato   e'  composto  da  due  sindaci  nominati
dall'A.N.C.I.  e  da un presidente di provincia nominato dall'U.P.I.,
da   tre   segretari   comunali   e   provinciali   designati   dalle
organizzazioni  sindacali di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale in relazione al grado di rappresentativita' secondo
i dati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica e relativi al
31  dicembre dell'anno antecedente alla nomina nonche' da due esperti
designati  dalla  conferenza  Statocitta' e autonomie locali. Tutti i
componenti del comitato devono essere donne.
  2. Al comitato spettano:
    a)  il parere preventivo in ordine a tutti i provvedimenti per la
disciplina  generale  degli  istituti  di  competenza  del  consiglio
nazionale di amministrazione;
    b)  i  poteri  di  iniziativa  e  di  proposta  per l'adozione di
provvedimenti   su   materie  demandate  al  consiglio  nazionale  di
amministrazione, su cui lo stesso e' tenuto a pronunciarsi;
    c)  la  vigilanza in ordine all'effettivita' dei principi di pari
opportunita'   nella   gestione   dell'albo  e  nell'esercizio  delle
funzioni;
    d)  l'esame di casi anche individuali in cui possano configurarsi
violazioni ai principi di pari opportunita' e la conseguente proposta
di interventi o iniziative agli organi competenti dell'Agenzia;
    e)  la  promozione  di studi, iniziative, ricerche e di attivita'
formative e di aggiornamento, al fine di diffondere e valorizzare una
cultura  delle  problematiche connesse con la differenza di genere, e
in particolare quelle del lavoro femminile nel settore pubblico.
  3.  Nei  consigli  di  amministrazione  nazionale  e  delle sezioni
regionali, si deve garantire una adeguata presenza femminile.
  4.  In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternita'
di  cui  agli  articoli  4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, ovvero di
astensione  obbligatoria  o facoltativa per adozione o affidamento di
cui  all'art.  6  della  legge  n.  903/1977,  il  cui periodo non va
computato ai fini del raggiungimento del termine massimo previsto per
il   collocamento   in   disponibilita',  il  segretario  comunale  e
provinciale  mantiene  la  titolarita'  della sede con oneri a carico
dell'ente  presso  cui  presta  servizio. In tale ipotesi rimangono a
carico  dell'Agenzia gli oneri per la supplenza con l'imputazione sul
fondo di mobilita' di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
 
 Note all'art. 8:
            - Il testo degli  articoli  4,  5  e  7  della  legge  30
          dicembre 1971, n.  1204, recante: "Tutela delle lavoratrici
          madri", e' il seguente:
             "Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
            a)  durante  i  due  mesi precedenti la data presunta del
          parto;
            b)   ove   il    parto  avvenga  oltre  tale  data,   per
          il  periodo intercorrente tra la data presunta  e  la  data
          effettiva del parto;
               c) durante i tre mesi dopo il parto.
            L'astensione  obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre
          mesi dalla data presunta del parto  quando  le  lavoratrici
          sono  occupate  in lavori che,  in  relazione  all'avanzato
          stato   di   gravidanza,   siano   da ritenersi  gravosi  o
          pregiudizievoli.
            Tali  lavori  sono  determinati  con  propri  decreti dal
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite  le
          organizzazioni sindacali".
            "Art.  5.  -    L'ispettor  ato del lavoro puo' disporre,
          sulla base di  accertamento  medico,    l'interdizione  dal
          lavoro  delle   lavoratrici in stato di gravidanza, fino al
          periodo  di astensione di cui la lettera a) del  precedente
          articolo, per  uno o  piu' periodi, la   cui  durata  sara'
          determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
            a)  nel  caso  di gravi complicanze della gestazione o di
          preesistenti forme morbose che si presume   possano  essere
          aggravate dallo stato di gravidanza;
            b)  quando le  condizioni  di lavoro  o  ambientali siano
          ritenute  pregiudizievoli  alla  salute  della  donna e del
          bambino;
            c)  quando  la  lavoratrice  non possa  essere   spostata
          ad  altre mansioni, secondo il disposto del precedente art.
          3".
            "Art.    7. -   La lavoratrice  ha diritto  di assentarsi
          dal  lavoro,  trascorso   il   periodo      di   astensione
          obbligatoria  di    cui  alla lettera c) dell'art. 4  della
          presente legge, per un periodo,   entro il  primo  anno  di
          vita  del    bambino, di   sei mesi, durante   il quale  le
          sara' conservato il posto.
            La  lavoratrice  ha diritto,  altresi',   ad   assentarsi
          dal    lavoro  durante  le  malattie  del bambino di   eta'
          inferiore a tre anni, dietro presentazione  di  certificato
          medico.
            I  periodi di  assenza di  cui ai  precedenti commi  sono
          computati nell'anzianita' di servizio, esclusi  gli effetti
          relativi  alle  ferie  e alla tredicesima mensilita' o alla
          gratifica natalizia".
            -  Il testo   dell'art.   6   della legge   9    dicembre
          1977,  n.    903,  recante: "Parita'   di trattamento   tra
          uomini e  donne in  materia di lavoro" e' il seguente:
            "Art. 6.  - Le lavoratrici che  abbiano adottato bambini,
          o  che li abbiano ottenuti  in affidamento preadottivo,  ai
          sensi  dell'articolo n. 314/20  del codice civile,  possono
          avvalersi, sempreche'   in ogni caso   il    bambino    non
          abbia   superato     al     momento     dell'adozione     o
          dell'affidamento  i  sei  anni  di  eta',   dell'astensione
          obbligatoria  dal  lavoro  di cui   all'art. 4, lettera c),
          della legge  30 dicembre 1971, n. 1204,  e del  trattamento
          economico  relativo,  durante i  primi tre mesi  successivi
          all'effettivo   ingresso  del    bambino  nella    famiglia
          adottiva o affidataria.
            Le    stesse lavoratrici  possono altresi'  avvalersi del
          diritto di assentarsi da lavoro  di cui all'art.  7,  primo
          comma,     della  legge  di  cui  sopra,    entro  un  anno
          dall'effettivo ingresso  del    bambino  nella  famiglia  e
          sempreche'  il bambino   non abbia  superato i tre  anni di
          eta',  nonche' del  diritto   di assentarsi   dal    lavoro
          previsto  dal secondo comma dello stesso art. 7".
            -  Il  testo  del  comma  80  dell'art. 17 della legge 15
          maggio 1997, n.  127, e' il  seguente: "80. Per il  proprio
          funzionamento     e  per  quello  della  Scuola  superiore,
          l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui  al comma
          73 a  cui sono   attribuiti i   proventi dei    diritti  di
          segreteria  di  cui all'art. 42 della  legge 8 giugno 1962,
          n. 604, e successive modificazioni".