Art. 8. Misure per la pari opportunita' 1. Il consiglio nazionale di amministrazione istituisce il comitato permanente delle pari opportunita'. Il comitato ha sede presso l'Agenzia. Il comitato e' composto da due sindaci nominati dall'A.N.C.I. e da un presidente di provincia nominato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale in relazione al grado di rappresentativita' secondo i dati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica e relativi al 31 dicembre dell'anno antecedente alla nomina nonche' da due esperti designati dalla conferenza Statocitta' e autonomie locali. Tutti i componenti del comitato devono essere donne. 2. Al comitato spettano: a) il parere preventivo in ordine a tutti i provvedimenti per la disciplina generale degli istituti di competenza del consiglio nazionale di amministrazione; b) i poteri di iniziativa e di proposta per l'adozione di provvedimenti su materie demandate al consiglio nazionale di amministrazione, su cui lo stesso e' tenuto a pronunciarsi; c) la vigilanza in ordine all'effettivita' dei principi di pari opportunita' nella gestione dell'albo e nell'esercizio delle funzioni; d) l'esame di casi anche individuali in cui possano configurarsi violazioni ai principi di pari opportunita' e la conseguente proposta di interventi o iniziative agli organi competenti dell'Agenzia; e) la promozione di studi, iniziative, ricerche e di attivita' formative e di aggiornamento, al fine di diffondere e valorizzare una cultura delle problematiche connesse con la differenza di genere, e in particolare quelle del lavoro femminile nel settore pubblico. 3. Nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, si deve garantire una adeguata presenza femminile. 4. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternita' di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all'art. 6 della legge n. 903/1977, il cui periodo non va computato ai fini del raggiungimento del termine massimo previsto per il collocamento in disponibilita', il segretario comunale e provinciale mantiene la titolarita' della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. In tale ipotesi rimangono a carico dell'Agenzia gli oneri per la supplenza con l'imputazione sul fondo di mobilita' di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
Note all'art. 8: - Il testo degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante: "Tutela delle lavoratrici madri", e' il seguente: "Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali". "Art. 5. - L'ispettor ato del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui la lettera a) del precedente articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3". "Art. 7. - La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sara' conservato il posto. La lavoratrice ha diritto, altresi', ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di eta' inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia". - Il testo dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante: "Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" e' il seguente: "Art. 6. - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo n. 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempreche' in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di eta', dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. Le stesse lavoratrici possono altresi' avvalersi del diritto di assentarsi da lavoro di cui all'art. 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreche' il bambino non abbia superato i tre anni di eta', nonche' del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso art. 7". - Il testo del comma 80 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: "80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni".