Art. 10. Disposizioni in materia di demanio marittimo nonche' di tassa e sovrattassa di ancoraggio Decorrenza di canoni 1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalita' turisticoricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997. Versamenti effettuati 2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validita' fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi. Riduzione del canone per associazioni ambientalistiche 3. Il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attivita' di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri e' ridotto al 25 per cento. Strutture per la nautica da diporto 4. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati, a decorrere dall'anno 1998, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione degli altri Paesi dell'Unione europea, il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri: a) previsione di canoni di minori entita' per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili; b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura; c) previsione di modalita' di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira. Tasse di ancoraggio 5. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attivita' di transhipment di traffico internazionale, hanno facolta' di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, terzo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale. Sovrattassa di ancoraggio 6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta. Retroattivita' del canone ricognitorio per accedere a case in fondi chiusi 7. L'articolo 32, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica anche alle annualita' pregresse, relativamente ai comuni con popolazione non superiore a mille abitanti.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400: "Art. 03. - 1. I canoni annui per concessioni con finalita' turistico- ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1 gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi: a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei gia' concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie: 1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica; 2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica; 3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica; 4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di cui all'art. 29 del codice della navigazione; b) articolazione delle misure dei canoni secondo la classificazione delle concessioni di cui alla lettera a); c) determinazione di alcune misure base dei canoni con la seguente articolazione: 1) area scoperta: L. 3600 al metro quadrato per la categoria A; L. 1800 al metro quadrato per la categoria B; L. 1400 al metro quadrato per la categoria C; 2) area occupata con impianti di facile rimozione: L. 6000 al metro quadrato per la categoria A; L. 3000 al metro quadrato per la categoria B; L. 2000 al metro quadrato per la categoria C; 3) area occupata con impianti di difficile rimozione: L. 8000 al metro quadrato per la categoria A; L. 4000 al metro quadrato per la categoria B; L. 2000 al metro quadrato per la categoria C; 4) L. 1400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i posti cosi' come definiti dall'art. 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa; 5) L. 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa; 6) L. 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; 7) L. 400 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4); d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) nei limiti di quelli determinati per le concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonche' la gratuita' dei servizi generali offerti all'utenza; e) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) alla meta' in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorita' marittime di zona; f) riduzione fino ad un quarto della misura base dei canoni di cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto; g) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) fino alla meta' nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonche' nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione; h) riduzione fino alla meta' della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attivita' che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti; i) determinazione in un ammontare pari ad un decimo della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per le concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del codice della navigazione e all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; l) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle societa' sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali". - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400: "Art. 1. - I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purche' il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone". - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349: "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. 2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82: "Art. 17 (Navi soggette al pagamento della sopratassa di ancoraggio per le merci collocate in coperta e relativi limiti e condizioni). - Le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate provenienti o dirette all'estero, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture la stazza delle quali non sia gia' compresa nella stazza lorda, sono soggette al pagamento di una sopratassa di ancoraggio nella misura di cui alla lettera c) dell'art. 1 in ragione delle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi". - Si riporta il testo dell'art. 32, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724: "7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le superfici destinate ad attraversamento di torrenti o fiumi, che costituiscono un necessario ed insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo intercluso, sono soggette al pagamento di un canone meramente ricognitorio".