Art. 11.
                 Incentivi fiscali per il commercio
                         Credito di imposta
  1.   Al  fine   di  promuovere   la  riqualificazione   della  rete
distributiva, a partire  dal periodo d'imposta in corso  al 1 gennaio
1998, e' concesso  un credito d'imposta alle piccole  e medie imprese
commerciali, come  definite dal decreto del  Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato  18 settembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  229  del  1  ottobre  1997,  di  vendita  al
dettaglio, a quelle di somministrazione  di alimenti e bevande e alle
imprese turistiche  che acquistano beni strumentali  come individuati
dalla  tabella dei  coefficienti  di  ammortamento, limitatamente  al
"Gruppo XIX"  e alle "Attivita' non  precedentemente specificate", di
cui  al  decreto  del  Ministro   delle  finanze  31  dicembre  1988,
pubblicato nel  supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 27
del 2  febbraio 1989, e  successive modificazioni e  integrazioni, ad
esclusione   dei    beni   concernenti    autovetture,   autoveicoli,
motoveicoli,   edifici,  costruzioni   e   fabbricati  di   qualsiasi
tipologia.
                         Misura del credito
  2. Il  credito d'imposta e'  determinato in  misura pari al  20 per
cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore
a 50 milioni di lire nel triennio  con le modalita' e i criteri degli
aiuti   de minimis  di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato  alle imprese. Il credito  puo' essere fatto valere    ai  fini
dell'IVA, dell'IRPEF  e dell'IRPEG  anche in compensazione,  ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
                         Modalita' e criteri
  3. Il credito  d'imposta di cui al comma 1  e' concesso, nei limiti
dello stanziamento disponibile, con le  modalita' ed i criteri di cui
all'articolo 10 della  legge 5 ottobre 1991, n. 317,  e alle relative
disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4
e  6 del  medesimo articolo  10.  Al credito  d'imposta si  applicano
altresi',  fatto  salvo quanto  disposto  dal  presente articolo,  le
disposizioni di cui  agli articoli 11 e 13 della  citata legge n. 317
del 1991.  Il credito d'imposta non  e' rimborsabile e non  limita il
diritto al  rimborso d'imposta  spettante ad  altro titolo.  Le somme
restituite, a seguito  di revoca delle agevolazioni,  sono versate in
apposito capitolo  dell'entrata del  bilancio dello Stato  per essere
riassegnate,  con decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e
della programmazione economica, all'apposita  sezione di cui al comma
9. Il  provvedimento di revoca delle  agevolazioni costituisce titolo
per l'iscrizione  a ruolo,  ai sensi dell'articolo  67, comma  2, del
decreto del  Presidente della  Repubblica 28 gennaio  1988, n.  43, e
successive  modificazioni,   delle  somme  utilizzate   come  credito
d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.
                         Domande di accesso
  4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente
articolo  e'  presentata  agli  uffici  delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura,  secondo lo schema approvato ed
entro i termini stabiliti  dal Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato.   Il  medesimo  Ministro  rende   nota  la  data
dell'accertato esaurimento dei fondi di  cui al presente articolo con
un    comunicato pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale.   A decorrere
dalla  stessa data  non possono  essere presentate  dichiarazioni per
ottenere  i benefici  di cui  al presente  articolo.
                      Eventuali  nuovi termini
  5.  Ove si  rendano  disponibili ulteriori  risorse finanziarie  il
Ministro dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  puo', con
proprio decreto,  stabilire nuovi termini per  la presentazione delle
dichiarazioni.
            Controlli da parte delle Camere di commercio
  6. Il  Ministero dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato
delega le  attivita' di controllo, cosi'  come previste dall'articolo
4,  comma 1,  della legge  5  ottobre 1991,  n. 317,  alle camere  di
commercio,  industria,   artigianato  e   agricoltura  e   adotta  le
necessarie  misure  organizzative,  sentita l'Unione  italiana  delle
camere  di commercio,  industria, artigianato  e agricoltura,  per la
rapida attivazione degli interventi.
                       Spese di funzionamento
  7. Nei limiti dello 0,5 per  cento delle risorse disponibili per la
concessione dei benefici il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede  alle spese  di funzionamento,  ivi incluse
quelle per  le attivita'  ispettive sulle imprese  beneficiarie delle
agevolazioni.
                         Norme di attuazione
  8.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  possono essere  emanate disposizioni  di attuazione
del presente articolo.
                          Oneri finanziari
  9. Gli  oneri derivanti dall'attuazione del  presente articolo sono
posti a carico  di un'apposita sezione del Fondo  di cui all'articolo
14 della legge 17 febbraio 1982,  n. 46. Per le medesime finalita' e'
conferita al Fondo la somma di  lire 500 miliardi, in ragione di lire
250  miliardi  per  l'esercizio  1999  e di  lire  250  miliardi  per
l'esercizio 2000.  Il 50  per cento  della somma  di cui  al presente
comma e' riservato alle imprese  commerciali di vendita al dettaglio,
a  quelle di  somministrazione di  alimenti e  bevande, alle  imprese
turistiche, che  occupano fino a  20 dipendenti. Nel caso  di mancato
utilizzo  della quota  riservata  la  disponibilita' rimanente  viene
utilizzata dalle altre imprese.
                    Limiti agli aumenti tariffari
  10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507,  e successive modificazioni, possono essere
aumentati dagli  enti locali fino  ad un massimo  del 20 per  cento a
decorrere dal 1 gennaio 1998.
 
           Note all'art. 11:
            -    Il    decreto   del  Ministro  dell'Industria,   del
          commercio  e dell'artigianato   del   18   settembre   1997
          reca:    "Adeguamento    alla  disciplina   comunitaria dei
          criteri di  individuazione di  piccole e medie imprese".
            -  Il decreto  del Ministro  delle finanze   31  dicembre
          1988  reca:  "Coefficienti    di  ammortamento   del  costo
          dei  beni   materiali strumentali impiegati  nell'esercizio
          di attivita' commerciali, arti e professioni".
            -  Il  decreto legislativo  9 luglio  1997, n.  241 reca:
          "Norme  di  semplificazione    degli    adempimenti     dei
          contribuenti    in    sede   di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni".
            - Si riporta   il testo  dell'art.  10  della  legge    5
          ottobre 1991, n.  317:
            "Art.  10    (Credito d'imposta: norme  di attuazione). -
          1.  Ai  fini  della  concessione  del  credito  di  imposta
          previsto  dagli  articoli 6,   7, 8   e  9,  i soggetti  di
          cui all'articolo   1,   commi   3 e   4, dichiarano      al
          Ministero      dell'industria,     del      commercio     e
          dell'artigianato   l'importo dei   costi   sostenuti    con
          riferimento   a ciascuna delle tipologie di investimento di
          cui all'articolo 5, comma 1, alle    spese  di  cui    agli
          articoli  7    e 8 ovvero  all'entita' delle partecipazioni
          assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
            2.  Alla     dichiarazione  del   legale   rappresentante
          dell'impresa  deve  essere  allegata una certificazione   -
          sottoscritta dal presidente del collegio sindacale  ovvero,
          in   mancanza,   da   un   revisore   dei  conti  o  da  un
          professionista   iscritto   nell'albo        dei    dottori
          commercialisti   o   in   quello   dei   ragionieri  periti
          commerciali    -    attestante     l'effettivita'     della
          realizzazione   o    dell'acquisto    di  beni    di  nuova
          costruzione  ovvero  della  partecipazione  la  regolarita'
          documentale   dei  medesimi  e  la  loro  conformita'  alle
          tipologie previste dall'articolo 3, comma 1,  dall'articolo
          5,  comma  1, dall'articolo 7, comma  1, e dall'articolo 8.
          La  predetta certificazione deve  essere corredata da   una
          perizia  giurata  redatta da   un ingegnere o da un  perito
          industriale iscritto nei rispettivi albi profes sionali.
            3.   Sulla  base   delle  dichiarazioni    pervenute   il
          Ministero    dell'industria,        del   commercio       e
          dell'artigianato    forma  un    elenco  secondo   l'ordine
          cronologico,   risultante    dalla  data    di  spedizione,
          mediante    lettera    raccomandata    con    avviso     di
          ricevimento,     delle  dichiarazioni  medesime;  entro  il
          termine  di  15 giorni dal ricevimento della  dichiarazione
          il    Ministero    dell'industria,    del  commercio      e
          dell'artigianato verifica  le disponibilita' finanziarie di
          cui agli articoli 6,  comma 2, 7, comma  4, 8, comma  7, 9,
          comma  2,   entro le quali  e'   ammissibile  la  fruizione
          del   beneficio,  e   comunica all'impresa  la  concessione
          del credito d'imposta.
            4.  Le   dichiarazioni sono  inserite nell'elenco di  cui
          al  comma 3 solo se corredate della certificazione  di  cui
          al comma 2.
            5.   Per   le  dichiarazioni  collocate  nella   medesima
          posizione nell'elenco di  cui  al  comma    3,  qualora  le
          disponibilita'  finanziarie  residue    non permettano   la
          concessione del  beneficio nella  misura determinata  dagli
          articoli    6,  7, 8 e 9,   il Ministro dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato    ne  dispone  la  riduzione
          percentuale  in  eguale misura,  salva l'integrazione - per
          gli anni  1991 e 1992 - con  i fondi  stanziati per  l'anno
          successivo,  in applicazione  del comma 8.
            6.  Sono escluse  dall'elenco  di cui  al comma   3    le
          imprese     che  abbiano  richiesto  i  contributi  di  cui
          all'articolo 12.
            7. Con proprio decreto  da    pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale  ,  il  Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato rende noto l'avvenuto  esaurimento   degli
          stanziamenti    previsti    per    ciascuna  annualita'  e,
          contestualmente, trasferisce  allo  stato    di  previsione
          dell'entrata     le  somme    corrispondenti  all'ammontare
          complessivo dei  crediti    d'imposta    attribuiti    alle
          imprese.    In    caso    di    mancato  esaurimento  degli
          stanziamenti  previsti,  il   predetto   trasferimento   e'
          disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario.
            8.    Alle    imprese    non   ammesse, o   ammese   solo
          parzialmente,   ai  benefici  per    mancanza  di  capienza
          finanziaria,    il  credito  d'imposta e' riconosciuto, con
          priorita' nella formazione dell'elenco di cui al comma    3
          negli   anni    successivi   nei   limiti  delle   relative
          disponibilita' finanziarie.
            9.   Il  Ministro    dell'industria,  del    commercio  e
          dell'artigianato   trasmette  al  Ministro  delle  finanze,
          entro il 28 febbraio di ciascun anno,  l'elenco  contenente
          i  beneficiari  del  credito    d'imposta  con  i  relativi
          importi.
            10.  Con  decreti   del   Ministro dell'industria,    del
          commercio    e  dell'artigianato,    di   concerto con   il
          Ministro   delle finanze,   da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, sono  stabilite le  modalita'
          di  attuazione  delle  disposizioni  contenute nel presente
          articolo".
            - Si riporta   il testo  dell'art.  11  della  legge    5
          ottobre 1991, n.  317:
            "Art.   11    (Disposizioni  tributarie).     -  Ai  fini
          della formazione del    reddito  di  impresa    il  credito
          d'imposta  di    cui  agli  articoli  6,   7, 8   e 9   e i
          contributi di    cui  all'articolo    12  sono  considerati
          sopravvenienze    attive del periodo d'imposta  in cui sono
          stati concessi,  ai    sensi  dell'articolo  55,  comma  3,
          lettera  b),  del  testo  unico approvato con decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
            2.  Il credito  d'imposta di  cui agli  articoli 6,  7, 8
          e  9    e  i  contributi  di  cui  all'articolo    12   non
          costituiscono  corrispettivi  ai  sensi  dell'articolo  13,
          primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633 come  sostituto  dall'articolo  1  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica, 29 gennaio 1979,
          n. 24.
            3. Il  credito d'imposta  di cui  agli articoli  6, 7,  8
          e   9 deve essere indicato,  a  pena  di  decadenza,  nella
          dichiarazione  dei  redditi relativa  al periodo  d'imposta
          nel  corso del  quale e'   concesso il beneficio  ai  sensi
          della  comunicazione   di cui all'articolo 10, comma 3, che
          deve essere  allegata    alla  medesima  dichiarazione  dei
          redditi.    Esso  puo'  essere  fatto  valere  ai  fini del
          pagamento, anche in sede  di  acconto,    dell'imposta  sul
          reddito  delle  persone fisiche  (IRPEF), dell'imposta  sul
          reddito    delle      persone    giuridiche     (IRPEG)   e
          dell'imposta  locale  sui  redditi    (ILOR),   fino   alla
          concorrenza  dell'imposta  dovuta per  il periodo d'imposta
          nel corso  del quale il credito  e' concesso;   l'eventuale
          eccedenza    e'  computata,    anche  in  sede di pagamento
          dell'acconto,   in  diminuzione  dell'imposta  relativa  ai
          periodi  di    imposta successivi, ma non oltre il  quarto,
          ovvero e' computata   in   diminuzione,   nei      medesimi
          periodi    d'imposta,    dai versamenti dell'IVA successivi
          alla presentazione della dichiarazione  dei  redditi  nella
          quale il credito e' stato indicato.
            4.  A  far  data  dalla comunicazione   al Ministro delle
          finanze di cui  all'articolo  13,  comma    1,  decorre  il
          termine  di  cui all'articolo 57 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e   all'articolo
          17    del  decreto   del Presidente   della Repubblica   29
          settembre  1973,  n. 602  e  successive  modificazioni,  ai
          fini    del recupero del  credito d'imposta non  spettante.
          Sulle somme   dovute a tale  titolo    si  applicano    gli
          interessi      nella   misura      stabilita  dal  comma  5
          dell'articolo 13".
            - Si riporta   il testo  dell'art.  13  della  legge    5
          ottobre 1991, n.  317:
            "Art.    13.    (Revoca  delle agevolazioni).  -   1.  In
          caso   di insussistenza  delle  condizioni  previste  dagli
          articoli  3, 5, 7, 8, 9 e 12,  il Ministro  dell'industria,
          del commercio   e dell'artigianato provvede    alla  revoca
          delle  agevolazioni    e, per   quanto riguarda   i crediti
          d'imposta  revocati,  ne    da'   immediata   comunicazione
          al Ministro delle finanze.
            2.   In caso  di revoca  delle agevolazioni,  disposta ai
          sensi del comma 1, si applica una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  in misura da  due  a  quattro  volte  l'importo
          dei   crediti   d'imposta   o    dei  contributi  in  conto
          capitale indebitamente fruiti.
            3.  Chi  rilascia    o  utilizza  certificazioni di   cui
          all'articolo 10, comma 2,  attestanti fatti  materiali  non
          corrispondenti  al  vero e' punito con la reclusione da sei
          mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100  milioni  di
          lire.
            4.  Qualora i  beni acquistati  con il  credito d'imposta
          o con  i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano
          alienati, ceduti o distratti   nei   tre   anni  successivi
          alla     concessione     delle agevolazioni, e' disposta la
          revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto  di
          restituzione con le modalita' di cui al comma 5.
            5.   Nei  casi  di  restituzione  delle  agevolazioni  in
          conseguenza della revoca  di  cui  al  comma  4,   disposta
          per   azioni   o    per    fatti  addebitabili  all'impresa
          beneficiaria,  e  della revoca di cui al comma 1, l'impresa
          stessa deve versare il relativo importo  maggiorato  di  un
          interesse   pari   al  tasso  ufficiale di  sconto  vigente
          alla  data dell'ordinativo  di pagamento  ovvero  alla data
          di concessione   del credito   d'imposta.   In tutti    gli
          altri   casi la  maggiorazione  da applicare e' determinata
          in misura pari al tasso di interesse legale.
            6.  Per  le  restituzioni  di   cui   al   comma   5   si
          applicano    le disposizioni di cui all'articolo 37,  comma
          3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono    versate
          in  apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  al   fondo  di  cui  all'articolo  43,   comma  1,
          per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6".
            -  Si  riporta il testo del comma 2, dell'articolo 67 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,  n
          43:
            "2.  La  riscossione coattiva  e'  effettuata  secondo le
          seguenti modalita':
            a)    se, a   seguito di   invito al  pagamento, atto  di
          liquidazione, accertamento,    rettifica   o     erogazione
          di   sanzioni    sono infruttuosamente scaduti i termini di
          pagamento   delle  somme  di  cui  al  comma  1,  l'ufficio
          finanziario  competente    forma  il  ruolo   relativo   ai
          contribuenti    per i   quali si  procede alla  riscossione
          coattiva   ai sensi  dell'art.    11,  terzo    comma,  del
          decreto  del    Presidente  della Repubblica 29   settembre
          1973, n 602.   Per la  formazione  del    ruolo  e  per  la
          riscossione   delle   somme     iscritte  si  applicano  le
          disposizioni previste  per la  riscossione  dei  tributi  e
          delle   entrate di  cui all'articolo 63,  comma 1; i  ruoli
          sono riscossi in    unica  soluzione  alla  prima  scadenza
          utile;
            b)  con    decreto  del    Ministro  delle   finanze sono
          stabiliti tempi, procedure e criteri  per la redazione e la
          trasmissione dei  suddetti  ruoli  e  per  la  compilazione
          meccanografica   degli   stessi   da  parte  del  consorzio
          nazionale    obbligatorio    tra  i   concessionari   della
          riscossione, nonche' gli adempimenti   contabili  a  carico
          degli agenti della riscossione;
            c)  l'intendente    di  finanza    appone  il    visto di
          esecutorieta' dei ruoli e  li consegna   al  concessionario
          territorialmente  competente, che  ne   rilascia  ricevuta,
          affinche'  lo   stesso  provveda  alla riscossione    senza
          l'obbligo    del      non    riscosso      come   riscosso.
          L'intendente di  finanza trasmette  copia del  frontespizio
          dei   ruoli   consegnati     alla  competente    ragioneria
          provinciale  per i  relativi controlli".
            -  Si riporta   il testo   del   comma 1,    dell'art.  4
          della legge  5 ottobre 1991, n. 317:
            "Art.   4     (Controlli).  -     1.  Per  il   controllo
          delle dichiarazioni,   corredate dei    relativi  allegati,
          inviate,  ai    sensi  dell'articolo  10,  comma   1, dalle
          imprese ammesse ai  benefici di cui agli articoli  6, 7,  8
          e   9, nonche'   delle domande   di  agevolazione  avanzate
          dalle  imprese  ammesse ai benefici di cui all'articolo 12,
          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato si avvale, anche   congiuntamente,   sulla
          base    di   apposite   convenzioni, dell'Istituto centrale
          per il credito a   medio termine  (Mediocredito  centrale),
          nonche'   degli   istituti  abilitati al  credito  a  medio
          termine  e  della  Cassa  per  il  credito   alle   imprese
          artigiane".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge 17
          febbraio 1982, n.  46:
            "Art. 14.  - Presso   il Ministero   dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato   e'   istituito  il   "Fondo
          speciale   rotativo   per l'innovazione   tecnologica".  Il
          fondo  e'    amministrato  con   gestione fuori bilancio ai
          sensi dell'articolo 9 della  legge  25  novembre  1971,  n.
          1041.
            Gli  interventi   del fondo  hanno per  oggetto programmi
          di imprese destinati ad  introdurre  rilevanti  avanzamenti
          tecnologici   finalizzati   a  nuovi  prodotti  o  processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi  gia'   esistenti. Tali programmi  riguardano le
          attivita'      di      progettazione,      sperimentazione,
          sviluppo          e  preindustrializzazione,  unitariamente
          considerate.
            Il CIPI, entro trenta  giorni    dall'entrata  in  vigore
          della   presente   legge,   stabilisce   le  condizioni  di
          ammissibilita'  agli  interventi  del  fondo,  indica    la
          priorita'  di    questi  avendo  riguardo    alle  esigenze
          generali   dell'economia   nazionale    e    determina    i
          criteri  per  le modalita' dell'istruttoria".
            -  Il decreto legislativo 15  novembre 1993, n. 507 reca:
          "Revisione ed  armonizzazione  dell'imposta  comunale sulla
          pubblicita'   e   del diritto sulle  pubbliche  affissioni,
          della  tassa per l'occupazione di spazi  ed aree  pubbliche
          dei  commi e  delle province   nonche' della tassa  per  lo
          smaltimento dei  rifiuti solidi urbani a norma dell'art.  4
          della  legge    23  ottobre  1992,  n. 421 concernente   il
          riordino della finanza territoriale".