Art. 13. Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamita' Tributi sospesi a base imponibile 1. Le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamita' pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette. Contributi sospesi e reddito imponibile per lavoratori dipendenti 2. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall'articolo 3, comma 2- bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai quali e' stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali e' stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1- septies, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211. Agevolazioni per gli eventi sismici del 1996 in Emilia-Romagna e Calabria 3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unita' immobiliari per le quali e' stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilita' da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Termini per il servizio di leva 4. Il termine previsto dall'articolo 3-bis del decretolegge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996", e' prorogato al 31 dicembre 1998.
Note all'art. 13 - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2- bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n 791, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n 46: "2- bis. Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all'articolo 13- quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, ed all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1- septies, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211: "1- septies. Per i periodi di paga dal 10 settembre 1983 al 31 dicembre 1984, e' concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al commaa precedente nonche' da quelli le cui aziende siano ubicate nel raggio di 50 chilometri dal comune di Pozzuoli, limitatamente ai lavoratori residenti a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida". - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225: "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142". - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decretolegge del 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677: "3- bis (Disposizioni sulla leva). - 1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1 sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22".