Art. 13.
      Disposizioni in favore di  soggetti colpiti da calamita'
                  Tributi sospesi a base imponibile
  1. Le somme dovute a titolo  di tributi, il cui pagamento sia stato
sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza
di calamita' pubbliche, restano  escluse dal concorso alla formazione
della  base  imponibile ai  fini  delle  imposte dirette.
  Contributi sospesi e reddito imponibile per lavoratori dipendenti
  2. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile
ai  fini dell'imposta  sul  reddito delle  persone fisiche,  disposta
dall'articolo  3,    comma 2-    bis,  del decreto-legge  30 dicembre
1985, n. 791, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986,  n.  46,  per   i  contributi  assistenziali  e  previdenziali,
relativamente  ai  quali  e'  stata  prevista  la  sospensione,  deve
intendersi  nel senso  che opera  anche per  la quota  dei contributi
assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per
i  quali  e'   stato  concesso  l'esonero  dal   pagamento  ai  sensi
dell'articolo 4, comma  1-   septies,   del   decreto-legge 3  aprile
1985, n.  114, convertito, con  modificazioni, dalla legge  30 maggio
1985,  n.  211.
        Agevolazioni  per  gli  eventi  sismici del  1996  in
                      Emilia-Romagna e Calabria
  3. Le disposizioni di  cui ai commi 1, 2, 3 e  4 dell'articolo 1 si
applicano anche alle spese sostenute  nei periodi di imposta relativi
agli anni  1996 e 1997,  limitatamente agli interventi  effettuati in
seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna
e Calabria nell'anno 1996 per  il ripristino delle unita' immobiliari
per  le quali  e'  stata emanata  in seguito  al  sisma ordinanza  di
inagibilita' da parte dei comuni  di pertinenza, ovvero che risultino
inagibili  sulla  base  di apposite  certificazioni  del  Commissario
delegato nominato,  con ordinanza  del Ministro per  il coordinamento
della  protezione civile,  ai sensi  dell'articolo 5  della legge  24
febbraio 1992, n. 225.
                   Termini per il servizio di leva
  4.  Il termine  previsto  dall'articolo 3-bis  del decretolegge  12
novembre 1996, n. 576, convertito,  con modificazioni, dalla legge 31
dicembre 1996,  n. 677,  recante "Interventi  urgenti a  favore delle
zone colpite  dagli eventi  calamitosi dei mesi  di giugno  e ottobre
1996", e' prorogato al 31 dicembre 1998.
 
           Note all'art. 13
            -  Si  riporta il  testo  dell'art.  3, comma  2-    bis,
          del decreto-legge 30 dicembre 1985,  n 791, convertito, con
          modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n 46:
            "2-    bis.    Le somme relative  alla sospensione  delle
          imposte dirette   e   dei   contributi   assistenziali    e
          previdenziali    di   cui all'articolo 13-   quinquies  del
          decreto-legge 26 maggio 1984, n.   159,  convertito,    con
          modificazioni,  nella   legge 24 luglio  1984, n.  363,  ed
          all'articolo  4 del   decreto-legge   3 aprile    1985,  n.
          114, convertito, con  modificazioni, nella legge  30 maggio
          1985,      n.   211,   non  concorrono     alla  formazione
          dell'imponibile ai  fini dell'IRPEF e dell'ILOR".
            - Si  riporta il  testo dell'art.  4, comma 1-   septies,
          del decreto-legge 3  aprile 1985, n. 114,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211:
            "1-   septies.    Per i periodi di paga dal  10 settembre
          1983 al 31  dicembre  1984,  e'  concesso    l'esonero  dal
          pagamento  dei  contributi  previdenziali per   la quota  a
          carico  dei lavoratori  dipendenti dai datori di lavoro  di
          cui  al  commaa precedente nonche' da quelli le cui aziende
          siano ubicate  nel raggio  di   50 chilometri   dal  comune
          di  Pozzuoli,  limitatamente  ai  lavoratori    residenti a
          Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida".
            - Si riporta  il  testo  dell'art.    5  della  legge  24
          febbraio 1992, n.  225:
            "Art. 5  (Stato  di emergenza e potere di ordinanza).   -
          1.  Al  verificarsi  degli  eventi di cui   all'articolo 2,
          comma 1,  lettera  c),  il  Consiglio  dei    Ministri,  su
          proposta  del    Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          ovvero, per sua  delega ai sensi dell'articolo 1, comma  2,
          del   Ministro   per   il  coordinamento  della  protezione
          civile, delibera lo   stato  di  emergenza,  determinandone
          durata  ed estensione territoriale  in stretto  riferimento
          alla qualita'   ed alla   natura  degli  eventi.    Con  le
          medesime  modalita'    si  procede    alla eventuale revoca
          dello   stato    di   emergenza   al   venir    meno    dei
          relativi presupposti.
            2.  Per  l'attuazione  degli    interventi  di  emergenza
          conseguenti alla dichiarazione di   cui al  comma  1,    si
          provvede,  nel  quadro   di quanto previsto  dagli articoli
          12,  13, 14,  15  e 16,  anche  a mezzo   di  ordinanze  in
          deroga  ad  ogni   disposizione vigente, e nel rispetto dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico.
            3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,  per
          sua  delega ai sensi dell'articolo  1, comma 2, il Ministro
          per il coordinamento della protezione civile, puo'  emanare
          altresi' ordinanze finalizzate ad evitare    situazioni  di
          pericolo  o    maggiori  danni   a persone   o a cose.   Le
          predette  ordinanze  sono  comunicate  al  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  qualora non siano di diretta sua
          emanazione.
            4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,  per
          sua  delega ai sensi dell'articolo  1, comma 2, il Ministro
          per  il  coordinamento   della   protezione   civile,   per
          l'attuazione   degli interventi di cui ai commi  2 e  3 del
          presente     articolo,  puo'    avvalersi  di    commissari
          delegati.  Il  relativo   provvedimento   di delega    deve
          indicare  il contenuto della delega dell'incarico, i  tempi
          e le modalita' del suo esercizio.
            5.    Le   ordinanze   emanate   in deroga   alle   leggi
          vigenti  devono contenere  l'indicazione  delle  principali
          norme    a    cui  si    intende  derogare  e devono essere
          motivate.
            6.  Le   ordinanze   emanate   ai sensi   del    presente
          articolo    sono pubblicate   nella   Gazzetta    Ufficiale
          della  Repubblica  italiana, nonche' trasmesse  ai  sindaci
          interessati   affinche'   vengano   pubblicate   ai   sensi
          dell'articolo 47, comma  1, della  legge 8 giugno  1990, n.
          142".
            -    Si  riporta    il  testo    dell'art.    3-bis   del
          decretolegge  del    12  novembre 1996, n. 576, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677:
            "3-    bis  (Disposizioni  sulla  leva).      -   1.   Ai
          soggetti  interessati  alla  chiamata  alle  armi    per il
          servizio militare di leva o   il    servizio    sostitutivo
          civile    relativamente    all'anno    1997,  residenti nei
          comuni di cui all'articolo   1, comma 1  sono    estese  le
          disposizioni   di   cui  all'articolo  12,  commi 1,  2,  3
          e  6,  del decreto-legge    24    novembre     1994,     n.
          646,      convertito,     con modificazioni, dalla legge 21
          gennaio 1995, n. 22".