Art. 15.
  Riapertura dei  termini per le chiusure di  partite IVA inattive
                         Proroga di termini
  1. I  termini per  le chiusure  delle partite  IVA inattive  di cui
all'articolo  2-nonies  del decreto-legge 30 settembre 1994, n.  564,
convertito, con modificazioni, dalla   legge  30  novembre  1994,  n.
656, sono prorogati al 30 settembre 1998.
              Cancellazione delle partite IVA inattive
  2.  Il   versamento delle   somme previste dal  citato articolo  2-
nonies    del decreto-legge  n.  564  del  1994, integrato   con   la
comunicazione della data di  cessazione dell'attivita', e' condizione
necessaria  e sufficiente  per  la cancellazione  delle partite  IVA,
senza bisogno  di ulteriori adempimenti,  anche per coloro  che hanno
gia' provveduto  ad effettuare  il versamento senza  la presentazione
della ulteriore richiesta di cancellazione.
                        Comunicazione invito
  3. L'Amministrazione finanziaria  invia entro il 30  giugno 1998 ai
contribuenti, che dai dati in  suo possesso risultano essere titolari
di partita  IVA inattiva, una comunicazioneinvito  a regolarizzare la
propria posizione.
 
           Nota all'art. 15:
            -    Si riporta   il testo   dell'art.  2-   nonies   del
          d.-l.    30  settembre  1994,  n.  564,   convertito,   con
          modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656:
            "Art.    2-nonies    (Disposizioni   concernenti   alcuni
          soggetti titolari di partita IVA).  -  1. I soggetti cui e'
          stato attribuito il numero di partita IVA, che non  abbiano
          effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione  imponibile e
          non  imponibile,  possono    chiedere la chiusura     della
          posizione     ed     estinguere     contestualmente      la
          irregolarita'        derivante          dalla       mancata
          presentazione     delle dichiarazioni     IVA,      nonche'
          delle    dichiarazioni     dei     redditi limitatamente ai
          redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a
          zero,  per  gli   anni   precedenti,   versando   l'importo
          forfettario,   comprendente   le  tasse  sulle  concessioni
          governative e le sanzioni, di lire   100.000  presso    gli
          uffici    IVA  competenti    entro  il   30 giugno 1995. Il
          Ministro delle finanze,  entro sessanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' autorizzato  ad emanare   un   decreto
          ministeriale  per    regolamentare  quanto  disposto con il
          presente articolo".