Art. 15. Riapertura dei termini per le chiusure di partite IVA inattive Proroga di termini 1. I termini per le chiusure delle partite IVA inattive di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono prorogati al 30 settembre 1998. Cancellazione delle partite IVA inattive 2. Il versamento delle somme previste dal citato articolo 2- nonies del decreto-legge n. 564 del 1994, integrato con la comunicazione della data di cessazione dell'attivita', e' condizione necessaria e sufficiente per la cancellazione delle partite IVA, senza bisogno di ulteriori adempimenti, anche per coloro che hanno gia' provveduto ad effettuare il versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta di cancellazione. Comunicazione invito 3. L'Amministrazione finanziaria invia entro il 30 giugno 1998 ai contribuenti, che dai dati in suo possesso risultano essere titolari di partita IVA inattiva, una comunicazioneinvito a regolarizzare la propria posizione.
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 2- nonies del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656: "Art. 2-nonies (Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA). - 1. I soggetti cui e' stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolarita' derivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonche' delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario, comprendente le tasse sulle concessioni governative e le sanzioni, di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' autorizzato ad emanare un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo".