Art. 2.
                 Trasferimento di alloggi ai comuni
       Trasferimento gratuito ai comuni di alloggi dello Stato
  1. Gli alloggi e le  relative pertinenze di proprieta' dello Stato,
costruiti in base a leggi  speciali di finanziamento per sopperire ad
esigenze abitative pubbliche, compresi  quelli affidati agli appositi
enti  gestori,  ed effettivamente  destinati  a  tali scopi,  possono
essere trasferiti, a richiesta, a  titolo gratuito, in proprieta' dei
comuni nei  cui territori sono  ubicati a decorrere dal  secondo mese
successivo a  quello di  entrata in vigore  della presente  legge. Le
relative operazioni  di trascrizione e voltura  catastale sono esenti
da imposte.
                  Salvezza del diritto all'acquisto
  2. E' fatto salvo il  diritto maturato dall'assegnatario, alla data
di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto degli alloggi
di cui  al comma 1  alle condizioni  previste dalle norme  vigenti in
materia alla medesima data.
                    Esclusione dal trasferimento
  3. Le  disposizioni del comma  1 non  si applicano agli  alloggi di
servizio  oggetto di  concessione amministrativa  in connessione  con
particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.