Art. 3.
    Detrazione di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui
       Detrazione di interessi passivi da mutui per abitazione
  1. All'articolo 13-bis  del testo unico delle  imposte sui redditi,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
  "1-ter.      Ai   fini   dell'imposta sul   reddito delle   persone
fisiche, si  detrae dall'imposta lorda,  e fino alla  concorrenza del
suo  ammontare,  un  importo  pari al  19  per  cento  dell'ammontare
complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi
e  relativi oneri  accessori,  nonche' delle  quote di  rivalutazione
dipendenti da clausole di  indicizzazione pagati a soggetti residenti
nel  territorio dello  Stato o  di uno  Stato membro  delle Comunita'
europee, ovvero  a stabili organizzazioni nel  territorio dello Stato
di  soggetti  non residenti,  in  dipendenza  di mutui  contratti,  a
partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione
dell'unita'  immobiliare da  adibire  ad  abitazione principale.  Con
decreto del Ministro  delle finanze sono stabilite le  modalita' e le
condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente
comma".
              Opzione dei mutuatari cessati dal lavoro
  2. All'articolo  5 della legge  18 dicembre  1986, n. 891,  dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
  "1-   bis.  Nei casi  di cessazione del rapporto    di  lavoro  per
cause diverse dalle dimissioni volontarie, i mutuatari hanno facolta'
di optare per  l'estinzione anticipata del residuo  debito ovvero per
la  continuazione  del pagamento  delle  rate  residue alle  medesime
condizioni e con  l'applicazione dei medesimi criteri  previsti per i
lavoratori dipendenti".
 
           Note all'art. 3:
            -  L'articolo  13-bis  del decreto   del Presidente della
          Repubblica n.  917/1986  (Testo   unico   delle     imposte
          sui   redditi)   concerne  le detrazioni dall'imposta lorda
          degli oneri sostenuti dal contribuente.
            - Si riporta il testo  dell'articolo  5  della  legge  18
          dicembre   1986,   n.   891,   recante   "Disposizioni  per
          l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti  della  prima
          casa  di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa",
          come modificato dal presente articolo:
            "Art. 5.  - 1.  In caso   di definitiva   cessazione  del
          rapporto  di  lavoro  o    di  decesso dei beneficiari,   i
          mutuatari e gli  eredi hanno facolta' di optare per:
            a)   l'estinzione   anticipata  del  residuo  debito   ad
          un  tasso attualizzato del 13 per cento;
            b)  la continuazione  del  pagamento delle  rate  residue
          al  tasso costante del 13 per cento;
            c) la cessione dell'immobile, entro  sei mesi dal decesso
          del dante causa, a soggetti aventi i  requisiti  prescritti
          dalla  presente  legge,  che  subentrano   nel contratto di
          mutuo fino alla scadenza  da questo prevista;
            d) in caso di decesso  del beneficiario, qualora esistano
          eredi con diritto  a  pensione di   reversibilita',   potra
          essere  richiesta   la sospensione   del   pagamento  delle
          rate per  un  anno.  Il  relativo importo,  aumentato degli
          interessi  vigenti    alla  data     del  decesso,   verra'
          corrisposto     congiuntamente    alle    rate    ordinarie
          dell'anno successivo.
            1-bis.  Nei  casi di cessazione  del rapporto di   lavoro
          per  cause diverse dalle dimissioni volontarie, i mutuatari
          hanno facolta' di optare per   l'estinzione anticipata  del
          residuo  debito ovvero per la  continuazione  del pagamento
          delle    rate    residue  alle    medesime condizioni e con
          l'applicazione  dei  medesimi  criteri    previsti  per   i
          lavoratori dipendenti.
            2. Quando la  rata prevista dalla lettera b) del  comma 1
          non   trovi  capienza  nel  trattamento  pensionistico  del
          mutuatario, ovvero in caso di impossibilita'  di  adempiere
          alle   residue     obbligazioni  derivanti  dal  mutuo,  il
          mutuatario e' tenuto  ad alienare l'immobile o la quota  di
          sua      proprieta'   alla   Direzione   generale     degli
          istituti  di previdenza del Ministero  del tesoro.  In  tal
          caso    il  mutuatario puo' richiedere che   l'immobile gli
          venga   concesso in locazione   ai  sensi  della  legge  27
          luglio 1978, n. 392.
            3.  Il  contratto  di  mutuo  regola  i  criteri  per  la
          determinazione del valore   dell'alloggio, nelle    ipotesi
          di    cui al   comma   2, in  base all'apporto  di capitale
          proprio   del   mutuatario,  maggiorato    degli  interessi
          legali e dell'importo  delle rate versate, capitalizzate al
          tasso  minimo di  ammortamento  annuo, nonche'  detratto il
          capitale  eventualmente  garantito  con  ipoteca  di  grado
          anteriore.
            4. Il  valore dell'alloggio, determinato   ai  sensi  del
          comma    3,  e'  accreditato  allo stesso mutuatario previa
          compensazione  con  l'importo  corrispondente      all'equo
          canone   di  locazione   per  il   periodo antecedente alla
          cessione.
            5.    I partecipanti  alla comunione  ai sensi  dei commi
          4 e  5 del precedente  articolo 4   hanno prelazione    nei
          confronti    dei  soggetti  previsti dalla lettera   c) del
          comma 1 del presente  articolo e della Direzione   generale
          degli    istituti di  previdenza del  Ministero del tesoro.
          Tale  facolta' puo'   essere esercitata   entro tre    mesi
          dalla  formale  notificazione  dei    fatti  che hanno dato
          luogo alla richiesta di cessione".