Art. 5. Incentivi per la ricerca scientifica Credito di imposta per potenziare la ricerca 1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attivita' di ricerca anche avviando nuovi progetti, e' concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito di imposta pari: a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione postlaurea, conseguito anche all'estero, nonche' di laureati con esperienza nel settore della ricerca; b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attivita' di ricerca commissionata ad universita', consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attivita' di ricerca scientifica, laboratori di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il soggetto di cui al presente comma. Presupposti per le agevolazioni relative a nuove assunzioni 2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel territorio nazionale a condizione che: a) il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari gia' costituiti al 30 settembre 1997, l'incremento e' commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data; b) si verifichino le fattispecie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c), d), e) e g). IDEM relative a nuovi contratti di ricerca 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto comma 1, lettera b), si riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire da quello in corso al 1 gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto dei predetti importi. Ulteriori destinatari 4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere concesse anche ad altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a condizione che l'importo assegnato annualmente alla copertura delle medesime agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca sia aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, secondo modalita' attuative e parametri di riferimento determinati dai decreti di cui al predetto comma 7. Esclusioni e cumulabilita' 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la stessa finalita' da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dall'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dall'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, non modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997. n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del presente articolo. I predetti decreti possono altresi' determinare la cumulabilita' delle agevolazioni di cui al presente articolo con benefici concessi ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunita' europee di cui al presente comma, purche' non sia superato il limite massimo per soggetto beneficiario di cui al comma 1, lettera a), relativamente al credito di imposta ivi previsto. Norme applicabili 6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 6 e 7. Modalita' di attuazione. Oneri finanziari 7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati le modalita' di attuazione del presente articolo, nonche' di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), nonche' possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere a) e b). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'articolo 4, comma 11; per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all'articolo 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibilita' di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a lire 80 miliardi annui e secondo modalita' determinate nei decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalita' di cui all'articolo 10 della predetta legge n. 46 del 1982. Modifiche della normativa a favore dell'occupazione nella ricerca 8. All'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "19 dicembre 1992, n. 488;" sono inserite le seguenti: "articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451"; b) al comma 2, dopo le parole: "degli enti pubblici di ricerca" sono inserite le seguenti: "e delle universita'" e dopo le parole: "consentito agli enti" sono inserite le seguenti: "e agli atenei"; c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "rapporto di lavoro con l'ente" sono inserite le seguenti: "o con l'ateneo" e al terzo periodo, dopo le parole: "corrisposto dall'ente", sono inserite le seguenti: "o dall'ateneo"; d) al comma 4, le parole da: "nonche' per l'anno 1998" fino a: "n. 451" sono sostituite dalle seguenti: "nonche', dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati" e dopo le parole: "enti pubblici di ricerca" sono inserite le seguenti: "e alle universita'".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese): "Art. 17 (Soggetti beneficiari). - 1. I consorzi e le societa' consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24. 2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le societa' consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' i consorzi e le societa' consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito indicato nell'articolo 1, in misura non superiore a un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate". - Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29): "Art. 8 (Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende il personale dipendente: - dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni; - dall'Istituto superiore di sanita' (ISS); - dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); - dall'Istituto italiano di medicina sociale; - dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); - dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici; - dalle stazioni sperimentali per l'industria; - dal Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.); - dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare "Giancarlo Vallauri" (Marinateleradar); - dall'Area di ricerca di Trieste. 2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 e' stipulato: a) per la parte pubblica: - dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29 /1993; b) per la parte sindacale: - dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo; - dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale". - Si riporta il testo vigente dell'art. 4, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale): "Art. 4. - Per facilitare l'accesso della piccola e media industria al "Fondo speciale per la ricerca applicata" nonche' il trasferimento delle conoscenze ed innovazioni scientifiche alle stesse aziende, possono essere concessi contributi alle aziende di cui al presente articolo, singole o consorziate, a fronte di spese sostenute per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, fino ad un importo massimo del 50 per cento dei costi sostenuti nel limite di 200 milioni per singolo richiedente per anno. Le ricerche devono essere svolte presso laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle partecipazioni statali, che li includera' in apposito albo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'IMI eroghera' i contributi su presentazione delle fatture convenientemente documentate, in particolare sul tipo, la qualita', il contenuto della ricerca e del servizio svolti. I contributi vengono erogati a valere sulla quota del fondo riserva alla piccola e media industria, per un importo massimo pari al 15 per cento del totale della riserva disponibile in un anno. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della presente norma". - Si riporta il testo vigente dell'art. 2195 del codice civile: "Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). - Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 5) altre attivita' ausiliari delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano". - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), come da ultimo modificato dal presente articolo: "Art. 14 (Occupazione nel settore della ricerca). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994. n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 541; e decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto -legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; puo' essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attivita' di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata. 2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e delle universita' e in attesa del riordino generale del settore, e' consentito agli enti e agli atenei medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attivita' per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonche' presso i soggetti di cui articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente o con l'ateneo assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. E' disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonche' le modalita' di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente o dall'ateneo assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati. 4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonche', dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati, possono essere altresi' concesse agli enti pubblici di ricerca e alle universita', i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attivita' di ricerca. 5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalita' stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilita' di confinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonche' apposite modalita' di monitoraggio e di verifica". - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica): "Art. 13 (Misure fiscali a sostegno dell'imprese industriali). - 1. Alle imprese che svolgono attivita' industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile e' concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attivita' di ricerca industriale e di sviluppo ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma 6 su base regionale secondo i criteri previsti con deliberazione del CIPE 1997 per l'erogazione delle agevolazioni di cui al decreto -legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992. n. 488, l'agevolazione e' riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non e' cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attivita' con norme dello Stato o delle regioni. Le somme non impegnate per mancanza di richieste valide delle singole regioni sono revocate e ripartite tra le rimanenti regioni con le modalita' di cui alla predetta deliberazione del CIPE. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonche' la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruita' e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale e' stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'. con proprio decreto da pubblicare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni. 3 -bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. I provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonche' dei relativi interessi e sanzioni. 4. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione e in particolare: a) le tipologie di spesa ammissibili; b) l'entita' e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonche' dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti; c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2: d) i controlli successivi sulle modalita' di utilizzo dell'agevolazione; e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalita' di restituzione. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi. Con le medesime modalita' di cui al comma 4 possono essere emanate disposizioni integrative dei regolamenti ivi previsti al fine di coordinarli con i decreti legislativi di attuzione della delega disposta dall'articolo 3, comma 162, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663, relative alle seguenti leggi: Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: 100 miliardi; Legge n. 385 del l978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario): 200 miliardi; Legge n. 16 del 1980 (disposizioni concementi la corresponsione di indennizzi): 50 miliardi. 7. Il Minstro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centronord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato.): "Art. 4. - Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e la adozione delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma e' costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalita' proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo. L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnoloca nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordiamento della ricerca scientifica e tecnologica: a) sotto forma di partecipazione al capitale di societa' di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi; b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi nonche' alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a): c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI. In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica puo', per programmi che hanno per obiettivo la promozione della industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto; d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potra' consentire, altresi, la cumulabilita' di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sara' determinata dal CIPE. I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Minstro per il coordinarnento della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE. Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinimento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento. In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concordera' i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca. Una quota parte dai fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali. Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le societa' costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale. Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento". - La legge 17 febbraio 1982, n. 46, reca "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale". Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 della predetta legge: "Art. 10. - In relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti delle ricerche da commettere con i contratti. Nel caso in cui la ricerca sia effettuata su proposta di un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il contratto deve prevedere la partecipazione, in forma appropriata, di detta amministrazione, al fine di definire compiti e responsabilita' in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente".