Art. 6.
      Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche
     da  parte delle universita' e delle istituzioni scolastiche
                      Modalita' del contributo
  1. Alle universita' e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado    che acquistano,  fino  al  31 dicembre  1998,  un   personal
computer  multimediale  completo, nuovo di fabbrica   e corredato  di
modem e software  , e' riconosciuto un contributo statale pari a lire
200.000,  sempre    che  sia praticato dal venditore   uno sconto sul
prezzo di acquisto di pari  importo. Il contributo e' corrisposto dal
venditore  mediante  compensazione  con  il prezzo  di  acquisto.  Il
venditore recupera l'importo del contributo quale credito di imposta,
fino alla concorrenza del relativo  ammontare per il versamento delle
imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di
imposta in corso alla data di  entrata in vigore della presente legge
e in  quello successivo. Non si  fa luogo, in ogni  caso, al rimborso
degli importi del credito di  imposta eventualmente non utilizzati in
compensazione  nei  periodi  di  imposta  sopra  indicati.
                        Norme  di attuazione
  2.  Con decreto  del Ministro  delle  finanze, di  concerto con  il
Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'universita'
e della  ricerca scientifica  e tecnologica, saranno  disciplinate le
modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo,  ivi  comprese le  modalita'  di  ammissione al  beneficio,
nonche' le  procedure di controllo, prevedendosi  specifiche cause di
decadenza dal diritto al contributo.
                    Accesso garantito a INTERNET
  3.  Il  Ministro  delle  comunicazioni, d'intesa  con  il  Ministro
dell'universita' e  della ricerca  scientifica e  tecnologica, adotta
provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunita' di accesso
alla rete INTERNET, anche al  fine di evitare discriminazioni di tipo
territoriale.
                           Limite massimo
  4. Il contributo di cui al  presente articolo e' erogato nel limite
massimo di dieci miliardi di lire.