Art. 7. Incentivi territoriali Credito di imposta per imprenditori che partecipano ai contratti d'area e che effettuino appositi investimenti 1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti d'area che siano stipulati entro il 31 dicembre 1999 nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunita' europee ha riconosciuto la necessita' di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, nonche' ad altri accordi di programmazione negoziata, che effettuino investimenti non di funzionamento, cosi' come definiti dall'articolo 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riconosciuto un credito di imposta commisurato agli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta a partire da quello in cui viene stipulato il contratto d'area. Il credito di imposta e' ragguagliato all'investimento realizzato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunita' europee. Utilizzazione del credito 2. Il credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e' utilizzato nel periodo di imposta in cui e' concesso ed in quello successivo nella misura massima del 30 per cento e fino ad integrale utilizzo nei periodi successivi. Puo' essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non e' rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. Istruttoria e comunicazione 3. Le attivita' di istruttoria tecnicoeconomica ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale vengono svolte in conformita' della disciplina comunitaria e in considerazione del criterio della crescita del livello di occupazione, secondo le procedure di cui al punto 3.7.1, lettera b), della delibera CIPE 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, in concomitanza con quelle effettuate per le agevolazioni finanziarie per i contratti e gli accordi di cui al comma 1. Della concessione delle agevolazioni fiscali, dell'esito dell'attivita' di monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attivita' delle imprese, e' data contestuale comunicazione al Ministero delle finanze, anche ai fini dell'eventuale revoca delle stesse agevolazioni, con indicazione dell'elenco delle imprese ammesse al beneficio, degli estremi identificativi nonche' dell'entita' del credito di imposta spettante a ciascuna impresa. Priorita' per investimenti con valutazione ambientale 4. Ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale di cui al presente articolo sono considerati prioritariamente i progetti di investimento che, per garantire la qualita' ambientale e lo sviluppo sostenibile, contengano un rapporto di impatto ambientale. Rispetto di specifiche discipline comunitarie 5. L'agevolazione fiscale a favore di imprese o attivita' che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche e' concessa ai sensi dei commi da 1 a 3 nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee. Oneri finanziari 6. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote riservate dal CIPE per i contratti d'area e gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unita' previsionale di base "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Regolazione contabile 7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.
Note all'art. 7 - Il regolamento CEE n. 2052/1988 del Consiglio in data 24 giugno 1988 e' relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: "87. Per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento". - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 reca: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni". - Si riporta il testo del punto 3.7.1, della delibera CIPE 21 marzo 1997, recante disciplina della programmazione negoziata: "3.7.1. Attivazione. Il contratto d'area puo' essere attivato in presenza della disponibilita' di: a) aree attrezzate per insediamenti produttivi; b) progetti di investimento per una pluralita' di nuove iniziative imprenditorali nei settori di cui al punto 3.1 che accrescano in modo significativo il patrimonio produttivo dell'area e dell'intera regione. I progetti per la cui realizzazione sia previsto l'utilizzo delle specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti d'area, devono essere positivamente istruiti sulla base delle modalita' e dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, da uno dei soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio e della programmazione economica selezionati mediante gara. Per gli investimenti che prevedono il ricorso ad altre risorse pubbliche, nazionali e comunitarie, i progetti devono essere stati positivamente istruiti secondo le modalita' e i criteri previsti dalle rispettive norme di incentivazione; c) un soggetto intermediario che abbia i requisiti per attivare sovvenzioni globali da parte dell'U.E. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione, provvede al coordinamento e al coinvolgimento delle amministrazioni statali interessate alla stipula del contratto d'area, nonche' all'assistenza in favore dei soggetti di cui al punto 3.4 nell'approntamento degli elementi utili a documentare i predetti requisiti e nella fase preparatoria della sottoscrizione del contratto. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica accerta la sussistenza dei predetti requisiti e delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti di area, Il Ministero del bilancio approva il contratto mediante la sottoscrizione". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "208. Le disposizioni del comma 204 si applicano, fino al 30 settembre 1997, anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli per la riscossione, a condizione che la cartella di pagamento non sia stata notificata e la relativa rata non sia scaduta prima della data di entrata in vigore della presente legge. In caso di avvenuta notifica della cartella di pagamento, resta fermo il versamento dell'imposta al concessionario della riscossione, mentre il versamento della soprattassa deve essere effettuato presso l'ufficio IVA competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta".