Art. 9.
          Disposizioni in favore delle imprese del settore
                        turistico-alberghiero
                      Estensione di agevolazioni
  1. Le  agevolazioni nelle aree  depresse ai sensi  dell'articolo 1,
comma 2, del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle
imprese operanti  nel settore  turisticoalberghiero sulla  base delle
specifiche direttive emanate dal CIPE entro novanta giorni dalla data
di entrata in  vigore della presente legge.  Dette direttive fissano,
in  particolare,   le  attivita'  e  le   iniziative  ammissibili,  i
meccanismi  di  valutazione  delle  domande   ed  i  criteri  per  la
formazione di specifiche graduatorie.
 
           Nota all'art. 9:
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    1, comma 2, del
          decreto-legge 22 ottobre 1992, n.    415,  convertito,  con
          modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1992, n. 488:
            "2. Il  Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica  (CIPE)  e il  Comitato interministeriale  per il
          coordinamento   della    politica    industriale    (CIPI),
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  entro sessanta
          giorni dalla data di   entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto,  previa determinazione di
          indirizzo  del   Consiglio   dei  ministri,  definiscono le
          disposizioni  per  la concessione delle agevolazioni, sulla
          base dei seguenti criteri:
            a)  le  agevolazioni  sono calcolate   in    "equivalente
          sovvenzione  netto"   secondo   i criteri   e   nei  limiti
          massimi    consentiti    dalla  vigente   normativa   della
          Comunita'      economica   europea   (CEE)  in  materia  di
          concorrenza e di aiuti regionali;
            b) la   graduazione dei  livelli    di  sovvenzione  deve
          essere  attuata  secondo  un'articolazione  territoriale  e
          settoriale e per tipologia di iniziative   che    concentri
          l'intervento    straordinario   nelle   aree depresse   del
          territorio   nazionale,   anche   in    riferimento    alle
          particolari    condizioni delle  aree montane,  nei settori
          a maggiore redditivita' anche  sociale  identificati  nella
          stessa delibera;
            c)     le  agevolazioni    debbono    essere  corrisposte
          utilizzando meccanismi che    garantiscano  la  valutazione
          della   redditivita' delle iniziative  ai fini  della  loro
          selezione,     evitino  duplicazioni      di   istruttorie,
          assicurino    la  massima trasparenza mediante  il rispetto
          dell'ordine   cronologico nell'esame  delle  domande ed  il
          ricorso  a sistemi di monitoraggio   e, per  le  iniziative
          di  piccole dimensioni, maggiore  efficienza   mediante  il
          ricorso  anche  a   sistemi  di tutoraggio;
            d) gli  stanziamenti    individuati  dal  CIPI  per    la
          realizzazione  dei singoli   contratti   di   programma   e
          gli  impegni  assunti  per  le agevolazioni industriali con
          provvedimento di  concessione  provvisoria  non    potranno
          essere    aumentati   in relazione   ai   maggiori  importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo".