Art. 4. Procedura e termini per l'autorizzazione 1. La Commissione di vigilanza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione e della relativa documentazione e dall'acquisizione della certificazione di cui al precedente art. 3, comma 3, puo' richiedere al fondo pensione ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, che devono essere inviati alla Commissione di vigilanza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. La Commissione di vigilanza, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta ai sensi del comma precedente, salvo eventuali rilievi, approva, se del caso, lo statuto del fondo pensione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 e autorizza il fondo all'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, ovvero nega l'autorizzazione. 3. La Commissione di vigilanza trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione. 4. A seguito del provvedimento di autorizzazione la Commissione di vigilanza dispone l'iscrizione del fondo pensione all'albo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993. 5. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione senza che il fondo pensione inizi l'attivita', l'autorizzazione decade.