Art. 4.
              Procedura e termini per l'autorizzazione
  1. La Commissione di vigilanza, entro trenta giorni dal ricevimento
dell'istanza  di autorizzazione  e  della  relativa documentazione  e
dall'acquisizione della  certificazione di cui al  precedente art. 3,
comma  3,  puo'  richiedere  al  fondo  pensione  ulteriori  elementi
conoscitivi  e  valutativi  ritenuti  necessari,  che  devono  essere
inviati  alla  Commissione  di  vigilanza  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della richiesta.
  2.  La   Commissione  di  vigilanza,  entro   sessanta  giorni  dal
ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero dal
ricevimento  dell'ulteriore  documentazione  richiesta ai  sensi  del
comma precedente, salvo  eventuali rilievi, approva, se  del caso, lo
statuto del  fondo pensione ai  sensi dell'art. 17, comma  2, lettera
b), del  decreto legislativo  n. 124  del 1993  e autorizza  il fondo
all'esercizio  dell'attivita'  ai sensi  dell'art.  4,  comma 3,  del
decreto legislativo n. 124 del 1993, ovvero nega l'autorizzazione.
  3. La Commissione  di vigilanza trasmette al Ministro  del lavoro e
della previdenza  sociale ed al  Ministro del tesoro, del  bilancio e
della    programmazione    economica   l'esito    del    procedimento
amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione.
  4. A seguito del provvedimento  di autorizzazione la Commissione di
vigilanza  dispone l'iscrizione  del fondo  pensione all'albo  di cui
all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
  5. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione senza che
il fondo pensione inizi l'attivita', l'autorizzazione decade.