Art. 10. (a) (b) Partecipazione sindacale (( 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. )) (a) Articolo sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 10 sostituito: "Art. 10 (Partecipazione sindacale). - 1. Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali sulla qualita' dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro: su loro richiesta, nei casi previsti dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilita' dei dirigenti nelle stesse materie. 2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni.". (b) Si veda l'art. 45, comma 10, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80.