Art. 3. (a)
                  Indirizzo politico-amministrativo
                     Funzioni e responsabilita'
((  1.  Gli  organi  di  governo  esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed  i  programmi  da
attuare  ed  adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di
tali  funzioni,   e   verificano   la   rispondenza   dei   risultati
dell'attivita'   amministrativa   e  della  gestione  agli  indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
  a) le decisioni in materia  di  atti  normativi  e  l'adozione  dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
  b)  la  definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
  c)  la   individuazione   delle   risorse   umane,   materiali   ed
economico-finanziarie  da  destinare alle diverse finalita' e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
  d) la  definizione  dei  criteri  generali  in  materia  di  ausili
finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi
oneri a carico di terzi;
  e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi  attribuiti  da
specifiche disposizioni;
  f)   le   richieste   di   pareri   alle  autorita'  amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
  g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
 2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e  provvedimenti
amministrativi,    compresi    tutti    gli    atti   che   impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la  gestione  finanziaria,
tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.  Essi
sono  responsabili  in  via  esclusiva dell'attivita' amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati (b).
 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere
derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.
 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di  vertice  non  siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano  i  propri  ordinamenti  al  principio della distinzione tra
indirizzo  e  controllo,  da  un  lato,  e  attuazione   e   gestione
dall'altro. ))
  (a)  Articolo  sostituito  dall'art.  3  del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80. Si trascrive il testo dell'art. 3 sostituito:
  "Art.   3    (Indirizzo    politico-amministrativo    funzioni    e
responsabilita').    -  1.  Gli  organi  di  governo  definiscono gli
obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la  rispondenza  dei
risultati  della  gestione  amministrativa  alle  direttive  generali
impartite.
  2.  Ai  dirigenti  spetta  la  gestione  finanziaria,   tecnica   e
amministrativa,  compresa  l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane e strumentali e  di  controllo.
Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
  3.  Le  amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i  loro  ordinamenti  al  principio  della  distinzione  tra
indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito
della  mobilita'  della dirigenza, nelle universita' e negli istituti
di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e'
attribuito ai dirigenti della stessa  universita'  o  di  altra  sede
universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla
osta  dell'amministrazione  di  appartenenza.  L'incarico  e' a tempo
determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei  singoli  atenei
determinano  le  modalita'  per  lo  svolgimento  dei  concorsi,  per
l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da  attuare  anche  tra  piu'
atenei, sulla base di appositi accordi.".
  (b)  Si  veda  l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.