Art. 4. (a)
                      Potere di organizzazione
((  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  assumono  ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di  cui
all'articolo  2,  comma  1,  e  la  rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa.
 2. Nell'ambito  delle  leggi  e  degli  atti  organizzativi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte  dagli  organi  preposti  alla  gestione con la capacita' e i
poteri del privato datore di lavoro.
 3. Gli organismi di controllo interno verificano  periodicamente  la
rispondenza  delle  determinazioni organizzative ai principi indicati
all'articolo 2, comma 1, anche al  fine  di  proporre  l'adozione  di
eventuali  interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della  gestione.
))
  (a)  Articolo  sostituito  dall'art.  4  del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 4 sostituito:
  "Art. 4.  (Potere  di  organizzazione).  -  1.  Le  amministrazioni
pubbliche  assumono  ogni  determinazione  per l'organizzazione degli
uffici  al  fine  di  assicurare  la   economicita',   speditezza   e
rispondenza  al  pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle
materie soggette alla disciplina del codice civile, delle  leggi  sul
lavoro  e  dei  contratti  collettivi,  esse operano con i poteri del
privato  datore  di  lavoro,  adottando  tutte  le  misure   inerenti
all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
  2. Gli atti relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione
dei  rapporti individuali di lavoro del personale di cui all'articolo
2, comma 2, nonche' gli atti relativi al conseguente rapporto in atto
non sono soggetti al controllo di legittimita' della Corte dei  conti
e degli altri organi di controllo esterno.
  3. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte
dei  conti gli atti normativi e gli atti generali, compresi quelli di
programmazione e di organizzazione, adottati  nelle  materie  di  cui
all'articolo  2,  comma 1, lettera c), numeri da 1) a 7), della legge
23  ottobre  1992,  n.  421.  Sono  altresi'  soggetti  a   controllo
preventivo  di  legittimita'  della  Corte  dei conti i provvedimenti
amministrativi emanati a seguito di deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri,  i  provvedimenti  aventi  ad  oggetto  il  conferimento di
funzioni ed incarichi  di  dirigente  generale  e  gli  atti  che  il
Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  richieda  di  sottoporre
temporaneamente a controllo preventivo".