Art. 7.
                    Gestione delle risorse umane
 1.   Le   amministrazioni  pubbliche  garantiscono  parita'  e  pari
opportunita' tra uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  ed  il
trattamento sul lavoro.
 2.   Le   amministrazioni  pubbliche  garantiscono  la  liberta'  di
insegnamento   e   l'autonomia   professionale   nello    svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
 3.   Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri  certi  di
priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche'  compatibile
con  l'organizzazione  degli  uffici  e  del  lavoro,  a  favore  dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare
e dei dipendenti impegnati in  attivita'  di  volontariato  ai  sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266 (a).
 4.   Le   amministrazioni   pubbliche   curano   la   formazione   e
l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con  qualifiche
dirigenziali.
 5.  Le  amministrazioni  pubbliche  non  possono erogare trattamenti
economici  accessori   che   non   corrispondano   alle   prestazioni
effettivamente rese.
 6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con  personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche  possono  conferire  incarichi
individuali   ad   esperti   di   provata   competenza,  determinando
preventivamente   durata,   luogo,   oggetto   e    compenso    della
collaborazione.
  (a)  La  legge  11  agosto  1991,  n. 266, e' la: "Legge quadro sul
volontariato.".