Art. 8. (a)
                       Selezione del personale
(( (abrogato). ))
  (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 8 abrogato:
  "Art. 8 (Selezione del personale). - 1. I procedimenti di selezione
per l'accesso e per la progressione del personale nei pubblici uffici
sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:
   a) concentrazione e rapidita' dei tempi e modi di svolgimento;
   b)   unicita'   della   selezione   per   identiche  qualifiche  e
professionalita', pur se di amministrazioni ed enti diversi;
   c) decentramento, ove opportuno, dei procedimenti di selezione;
   d) composizione delle commissioni esclusivamente  con  esperti  di
provata  competenza  nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei  alle  medesime,  che  non
siano     componenti     dell'organo     di     direzione    politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e  che  non
siano  rappresentanti  sindacali  o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali;
   e) adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti  a
ridurre  la  discrezionalita'  della  valutazione  e ad accelerare le
procedure, comprese quelle di preselezione.".