Art. 9.
          Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
 1.  Le  amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche'
la spesa per il proprio personale sia evidente, certa  e  prevedibile
nella  evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono
determinate  in  base   alle   compatibilita'   economico-finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
 2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e
nelle  aziende  pubbliche che producono servizi di pubblica utilita',
nonche' negli enti di cui all'articolo 73, comma  5,  e'  soggetto  a
limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.