Art. 10.
Regioni a statuto speciale
1. Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a
trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le
funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle
regioni a statuto ordinario.