Art. 2.
Rapporti internazionali e con l'Unione europea
1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi
internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.
Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione
a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attivita' di
esecuzione e' esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli
enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante
dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto
legislativo.