Art. 3.
Conferimenti alle regioni e agli enti locali
e strumenti di raccordo
1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del
presente decreto legislativo, determina, in conformita' al proprio
ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a
conferire tutte le altre agli enti locali, in conformita' ai principi
stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del
1997, nonche' a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
2. La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e'
attribuita ai comuni, alle province e alle comunita' montane, in base
ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed
organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione
della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il
trasferimento delle funzioni nei confronti della generalita' dei
comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei
comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano
livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi
concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito
della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma
associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le
metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione
regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione
esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge
stessa. La legge regionale prevede altresi' appositi strumenti di
incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti
locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in
misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto
dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il
Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa,
prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e
funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione
coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque
emanati entro il 31 dicembre 1999.
7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai
sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n.
59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo
Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono
conferiti alle regioni e agli enti locali.
Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 1, 3, 4 e 7 della legge n.
59/1997 e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
31 marzo 1998, uno o piu' decreti legisiativi volti a
conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli
articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e
compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini
della presente legge, per "conferimento" si intende
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti
e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le
comunita montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui
all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge,
anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi
alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo
delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i
compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi
territori in atto esercitati da qualunque organo o
amministrazione dello Stato, centrali o periferici ovvero
tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche'
cooperazione internazionale e attivita' promozionale
all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e
materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo
politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo
propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse
quelle regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle
risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee
e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici,
programmi scolastici, organizzazione generale
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti
con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse
nazionale con legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di
protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela
dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le
funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di
energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della
individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono
predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di
autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e
i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello
nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema
statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
accordi internaziona1i.
6. La promozione dello sviluppo economico, la
valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
ricerca applicata sono interessi publici primari che lo
Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze,
nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza
pubblica e della tutela dell'ambiente".
"Art. 3 - 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1
sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da
mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e
nei limiti di cui all'art. 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le
funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai
fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
osservando il principio di sussidiarieta' di cui all'art.
4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da
conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai
sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della
Costituzione, nonche' i criteri di conseguente e
contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e
tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il
conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo
massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio
delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo,
anche permanente, con eventuale, modificazione o nuova
costituzione di forme di cooperazione strutturali e
funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione
coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi
livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali
interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle
regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza e
l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali,
regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per
l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo,
coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture
centrali e periferiche interessate dal conferimento di
funzioni e compiti con le modalita' e nei termini di cui
all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integrita' di
ciascuna regione e l'accesso delle comunita' locali alle
strutture sovraregionali;
e) individuate le modalita' e le procedure per il
trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica;
f) previste le modalita' e le condizioni con le quali
l'amministrazione dello Stato puo' avvalersi, per la cura
di interessi nazionali, di uffici regionali o locali,
d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi
rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalita' e le condizioni per il
conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e
compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio
esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
h) previste le modalita' e le condizioni per
l'accessibilita' da parte del singolo cittadino
temporaneamente dimorante al di fuori della propria
residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa e' emanata con i decreti
legislativi di cui all'art. 1 per il comune di Campione
d'Italia, in considerazione della sua collocazione
territoriale separata e della conseguente peculiare realta'
istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale,
fiscale e finanziaria".
"Art. 4. - 1. Nelle materie di cui all'art. 117 della
Costituzione, le regioni, in conformita' ai singoli
ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai
comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al
conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite
le rappresentanze degli enti locali. Possono altresi'
essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle
autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'art. 1, comma
2, della presente legge, vengono conferiti a regioni,
province, comuni ed altri enti locali con i decreti
legislativi di cui all'art. 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2
avvengono nell'osservanza dei seguenti principi
fondamentali:
a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione
della generalita' dei compiti e delle funzioni
amministrative ai comuni, alle province e alle comunita'
montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali,
associative e organizzative, con l'esclusione delle sole
funzioni incompatibili con le dimensioni medesime,
attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al fine di
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di
rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e
comunita', alla autorita' territorialmente e funzionalmente
piu' vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla
regione dei compiti e delle funzioni amministrative non
assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di
programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicita', anche
con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti
superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed
enti locali anche al fine di garantire un'adeguata
partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito
dell'Unione europea;
e) i principi di responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un
unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi,
strumentali e complementari, e quello di identificabilita'
in capo ad un unico soggetto anche associativo della
responsabilita' di ciascun servizio o attivita'
amministrativa;
f) il principio di omogeneita', tenendo conto in
particolare delle funzioni gia' esercitate con
l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso
livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione
all'idoneita' organizzativa dell'amministrazione ricevente
a garantire, anche in forma associata con altri enti,
l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione
delle funzioni in considerazione delle diverse
caratteristiche, anche associative, demografiche,
territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e
patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni
amministrative conferite;
l) il principio dl autonomia organizzativa e
regolamentare e di responsabilita' degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo
provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in
materia di servizi pubblici di trasporto di interesse
regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di
definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei
servizi minimi qualitativamente e quantitativamente
sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei
cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci
regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori
rispetto a quelli minmi siano a carico degli enti locali
che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione
delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle
regioni siano precedute da appositi accordi di programma
tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le
regioni medesime, sempreche' gli stessi accordi siano
perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, regolino
l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalita' effettuati
e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei
modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno
1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che
rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n.
1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano
caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di
bilancio e che garantiscano entro il 1 gennaio 2000 il
conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da
traffico e costi operativi, al netto dei costi di
infrastruttura previa applicazione della direttiva
91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti
ferroviari di interesse regionale e locale; definire le
modalita' per incentivare il superamento degli assetti
monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto
urbano e extraurbano e per introdurre regole di
concorrenzialita' nel periodico affidamento dei servizi;
definire le modalita' di subentro delle regioni entro il 1
gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio
regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e
Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di interesse locale
e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base
dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente
articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e
20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti
decisionali unitari, la disciplina relativa alle attivita'
economiche ed industriali, in particolare per quanto
riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel
comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per
quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di
coesione della Unione europee, ivi compresi gli interventi
nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca
applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese
nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
contenimento dei prezzi e dell'efficienza della
distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei
settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per
quanto riguarda le attivita' relative alla realizzazione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione
degli impianti industriali, all'avvio degli impianti
medesimi e alla creazione, ristrutturazione e
valorizzazione di aree industriali ecologicamente
attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed
impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della
salute pubblica.
5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarieta' di
cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna
regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun
decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione
delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di
quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la
regione non provveda entro il termine indicato, il Governo
e' delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni,
sentite le regioni inadempienti, uno o piu' decreti
legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti
locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di
entrata in vigore della legge regionale".
"Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
evenetuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente
legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun
decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente
articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del
Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento e' adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati".
- La legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente:
"Ordinamento delle autonomie locali" e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 giugno
1990, n. 135. Il testo dell'art. 3 e' il seguente:
"Art. 3 (Rapporti tra regioni ed enti locali). - 1. Ai
sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e dell'art.
118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le
funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario
nei rispettivi territori, le regioni organizzano
l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale
attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si
conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in
ordine alle funzioni del comune e della provincia,
identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art.
117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali
in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del
territorio.
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei
comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine
di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali
al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
4. La regione determina gli obiettivi generali della
programmazione economico-sociale e territoriale e su questa
base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del
programma di investimenti degli enti locali.
5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e
delle regioni e provvedono, per quanto di propria
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della
partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani
e programmi regionali e degli altri provvedimenti della
regione.
7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per
la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti
della programmazione socio-economica e della pianificazione
territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini
dell'attuazione dei programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresi', con norme di
carattere generale, modi e procedimenti per la verifica
della compatibilita' fra gli strumenti di cui al comma 7 e
i programmi regionali, ove
esistenti".