Art. 5.
Poteri sostitutivi
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle
regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che
comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla
Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi
nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un
congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri,
sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede
in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui
al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento
di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente
comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Statoregioni" e alla
Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai
rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono chiedere il
riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi
previste dalla legislazione vigente.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 59/1997 si veda
in nota all'art. 4.