Art. 6.
Coordinamento delle informazioni
1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni
conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o
ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche
tramite sistemi informativostatistici automatizzati, la circolazione
delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per
consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio
nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali,
nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza e nella
conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi
informativostatistici che operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi
informativostatistici settoriali con il Sistema statistico nazionale
(SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli
strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
recante: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
222.
- Il testo degli articoli 6 e 9 del citato decreto
legislativo n. 281/1997 e' il seguente:
"Art. 6 (Scambio di dati e informazioni). - 1. La
Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati
ed informazioni sull'attivita' posta in essere dalle
amministrazioni centrali, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di
intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati
sulle rispettive attivita' accessibili sia dallo Stato che
dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche
ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle
informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono,
altresi', le modalita' con le quali le regioni e le
province autonome si avvalgono della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di
interoperabilita' messi a disposizione dai gestori, alle
condizioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 15,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
"Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume
deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi,
esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle
materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni,
alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del Governo
per l'adozione delle deliberazioni di competenza della
Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di;
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
connesse agli indirizzi di politica generale che possono
incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e
comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed
erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogui altro problema connesso con gli scopi di cui
al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta
del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere
della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale".