Art. 7. Attribuzione delle risorse 1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo. 2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri: a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000; b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni; c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo. 3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto: a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni; b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento; c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economicofinanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo. 4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente. 5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioniautonomie locali. 6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse. 8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere: a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali; c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire; d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo. 9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 7 della gia' citata legge n. 59/1997 si veda in nota all'art. 3. - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n. 302, suppl. ord. Il testo dell'art. 1, comma 9, e' il seguente: "9. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di utilizzo delle risorse assegnate nel settore dell'agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge statale. Se entro il 30 giugno 1996 non sara' in vigore la nuova legge sugli interventi programmatici in agricoltura, le regioni potranno utilizzare le risorse attribuite con la presente legge nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 8. Nel 1996 le regioni destinano al settore del trasporto pubblico locale somme non inferiori alla quota del Fondo nazionale trasporti per il 1995". - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle atttibuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. - La legge 27 dicembre 1997, n, 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997. Il testo dell'art. 48 e' il seguente: "Art. 48 (Regioni ed enti locali). - 1. Il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria nonche' la spesa relativa a nuove funzioni acquisite a seguito di trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli anni 1997 e seguenti, non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione. Per la spesa sanitaria il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro della sanita', procede al monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli effettuati nell'anno precedente incrementati del tasso programmato d'inflazione; dell'esito viene data informazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione. 3. La conferenza Stato-citta' e autonomie locali definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la Conferenza definisce criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la diversa dimensione demografica. 4. Nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la conferenza Stato-citta' e autonomie locali, secondo le rispettive competenze, propongono le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilita' esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 5. In attesa delle indicazioni delle predette conferenze e della adozione delle relative misure, le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali. 6. A valere sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, l'importo di lire 1.632 miliardi si intende erogato a titolo di estinzione, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi e salvo conguaglio, dei crediti maturati fino al 31 dicembre 1997 per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, determinatisi a seguito della mancata stipula da parte delle regioni a statuto ordinario delle convenzioni di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 7. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei crediti maturati dall'INAIL per le assicurazioni obbligatorie di cui al comma 6 fino all'anno 1997 si provvede, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'INAIL. 8. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle pendenze debitorie di cui ai commi 6 e 7 mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualita' costanti per il complessivo importo di 644 miliardi di lire secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. In caso di inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le somme annualmente acquisite all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei limiti delle occorrenze finanziarie, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede all'erogazione all'INAIL delle spettanze determinate in sede di convenzione di cui al comma 7. 9. A decorrere dal 1 gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata alla presente legge all'attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, appostando specifico capitolo nei propri bilanci. A consuntivo lo Stato riconosce alle regioni la differenza tra il costo sostenuto per l'attuazione delle norme stesse e quanto indicato nella tabella. 10. Il Governo e' delegato ad emanare, previo parere consultivo delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisce una addizionale comunale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: a) decorrenza a partire da un periodo di imposta comunque non anteriore a quello in corso al 1 gennaio 1998; b) determinazione annuale dell'aliquota base, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre di ciascun anno, in misura tale da coprire, per l'anno di prima applicazione dell'aliquota, gli oneri delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel corso dell'anno precedente ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali; c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1 dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in una misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale; d) previsione della facolta' per i comuni di variare l'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5 per cento nell'arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo; il comune stabilisce la variazione dell'aliquota dell'addizionale entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere sui redditi dell'anno successivo; e' fatto obbligo ai comuni di pubblicare gli estremi essenziali relativi alla variazione dell'aliquota dell'addizionale nella Gazzetta Ufficiale, da accorpare possibilmente in un unico numero; e) applicazione dell'addizionale al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili, purche' sia dovuta, per lo stesso anno, l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni; f) versamento in unica soluzione, con le modalita' e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'IRPEF; per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'addizionale e' trattenuta dai sostituti di imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi; la trattenuta e' determinata sulla base dell'aliquota dell'addizionale in vigore nel comune di domicilio fiscale del contribuente ed e' versata al comune stesso; g) applicazione delle disposizioni previste per l'IRPEF per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, le sanzioni, e altri aspetti non disciplinati diversamente: previsione di modalita' di partecipazione alle attivita' di accertamento da parte dei comuni mediante scambi di informazioni e notizie utili, nonche' di accertamento ed erogazione degli eventuali rimborsi di competenza a carico dei comuni. 11. I decreti di cui al comma 10, lettera b), sulla base della entita' complessiva dei stanziamenti che vengono eliminati dal bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza degli enti locali, determinata dai decreti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, indicano: a) la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta dallo Stato per le materie trasferite; b) la distribuzione della spesa sul territorio coerente con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l'attivita' dello Stato nelle materie trasferite o comunque i criteri di ripartizione delle risorse sulla base di parametri oggettivi; c) l'intervallo di tempo non superiore a dieci anni, entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera a), rilevata al momento del trasferimento delle funzioni ed incrementata del tasso di inflazione programmato, deve essere riportata ai valori fissati in applicazione della lettera b); d) previsione della copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti, relativamente alle province, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali; e) previsione di una riduzione o di un aumento dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di cui al comma 10 e le spese determinate ai sensi delle lettere a), b) e c), del presente comma. 12. I decreti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplinano altresi' le modalita' di copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti fino alla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 10, lettera b). 13. Al comma 144 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera p), le parole: "delle province" e "alle province" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "degli enti locali" e "agli enti locali"; b) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: "q) previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive tale da compensare per ciascun comune e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali"; c) alla lettera r) sono soppresse le parole: "e di ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera q)". 14. I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono prorogati per i periodi d'imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997. La domanda dell'ente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998". - Il testo dell'art. 2, comma 2, del gia' citato decreto legislativo n. 281 del 1997, e' il seguente: "2. Ferma la necessita' dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 e' espresso, quando non e' raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta".