Art. 7.
Attribuzione delle risorse
1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle
regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del
presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi'
efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal
presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le
regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti
criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo'
essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il
trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota
delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi
e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri
derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel
rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in
caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale
attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la
congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente
trasferite dallo Stato alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si
effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali
derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed
agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle
funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse
corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per
l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento.
Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco
temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque
anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel
bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle
entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di
programmazione economicofinanziaria, approvati dalle Camere, con
riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia
agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla
data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle
procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del
personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli
enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata.
Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento
previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, si applica la disciplina sul
trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista
dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto
regioniautonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni
conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti
ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al
finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa
mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla
programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella
misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante
convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato,
regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata",
promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto
legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da
cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale
individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere
agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in
relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti
locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e
profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle
funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in
relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri
connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo
esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al
comma 2 del presente articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i
provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15
marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza
unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e
inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative
di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a
tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini
previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla
Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al
Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per
provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del
Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 7 della gia' citata legge n.
59/1997 si veda in nota all'art. 3.
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n. 302, suppl.
ord. Il testo dell'art. 1, comma 9, e' il seguente:
"9. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di
utilizzo delle risorse assegnate nel settore
dell'agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni
della legge statale. Se entro il 30 giugno 1996 non sara'
in vigore la nuova legge sugli interventi programmatici in
agricoltura, le regioni potranno utilizzare le risorse
attribuite con la presente legge nel rispetto delle
indicazioni di cui al comma 8. Nel 1996 le regioni
destinano al settore del trasporto pubblico locale somme
non inferiori alla quota del Fondo nazionale trasporti per
il 1995".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
"Definizione ed ampliamento delle atttibuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- La legge 27 dicembre 1997, n, 449, recante: "Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata
nel supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 30 dicembre 1997. Il testo dell'art. 48 e' il
seguente:
"Art. 48 (Regioni ed enti locali). - 1. Il sistema delle
autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso
complessivamente generato nel 1998, non considerando la
spesa sanitaria nonche' la spesa relativa a nuove funzioni
acquisite a seguito di trasferimento o delega di funzioni
statali nel corso degli anni 1997 e seguenti, non sia
superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che
per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello
dell'anno precedente maggiorato in misura pari al tasso
programmato di inflazione. Per la spesa sanitaria il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d'intesa con il Ministro della sanita', procede
al monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di
verificare che gli stessi non eccedano quelli effettuati
nell'anno precedente incrementati del tasso programmato
d'inflazione; dell'esito viene data informazione alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno
di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei
suoi andamenti mensili. Per le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi
di cui al comma 1 sono realizzati secondo criteri e
procedure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti
delle giunte regionali e provinciali nell'ambito delle
procedure previste negli statuti e nelle relative norme di
attuazione.
3. La conferenza Stato-citta' e autonomie locali
definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno
di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei
suoi andamenti mensili per le province con popolazione
superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la
Conferenza definisce criteri e tempi di monitoraggio
coerenti con la diversa dimensione demografica.
4. Nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno
incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la
conferenza Stato-citta' e autonomie locali, secondo le
rispettive competenze, propongono le iniziative da
assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli
sugli utilizzi delle disponibilita' esistenti sui conti di
tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. In attesa delle indicazioni delle predette conferenze
e della adozione delle relative misure, le regioni e gli
enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione
di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente
o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti
giuridici e negoziali.
6. A valere sulle anticipazioni di tesoreria concesse
dallo Stato all'INPS, l'importo di lire 1.632 miliardi si
intende erogato a titolo di estinzione, senza applicazione
di interessi ed oneri aggiuntivi e salvo conguaglio, dei
crediti maturati fino al 31 dicembre 1997 per le
assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di
cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni, determinatisi a seguito della mancata
stipula da parte delle regioni a statuto ordinario delle
convenzioni di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845.
7. Alla determinazione e regolazione in rate costanti
decennali dei crediti maturati dall'INAIL per le
assicurazioni obbligatorie di cui al comma 6 fino all'anno
1997 si provvede, senza applicazione di interessi ed oneri
aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
l'INAIL.
8. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla
estinzione delle pendenze debitorie di cui ai commi 6 e 7
mediante il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualita'
costanti per il complessivo importo di 644 miliardi di lire
secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla
presente legge. In caso di inadempienza, il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a
valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno
ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre
1995, n. 549. Le somme annualmente acquisite all'entrata
del bilancio dello Stato sono riassegnate, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica nei limiti delle occorrenze finanziarie, allo
stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che provvede all'erogazione all'INAIL
delle spettanze determinate in sede di convenzione di cui
al comma 7.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1998 le regioni a statuto
ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna
della tabella B allegata alla presente legge all'attuazione
delle norme in materia di agevolazioni contributive agli
apprendisti artigiani, appostando specifico capitolo nei
propri bilanci. A consuntivo lo Stato riconosce alle
regioni la differenza tra il costo sostenuto per
l'attuazione delle norme stesse e quanto indicato nella
tabella.
10. Il Governo e' delegato ad emanare, previo parere
consultivo delle competenti commissioni parlamentari, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo che istituisce una
addizionale comunale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri
e principi direttivi:
a) decorrenza a partire da un periodo di imposta
comunque non anteriore a quello in corso al 1 gennaio 1998;
b) determinazione annuale dell'aliquota base, con
decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre di
ciascun anno, in misura tale da coprire, per l'anno di
prima applicazione dell'aliquota, gli oneri delle funzioni
e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel corso
dell'anno precedente ai sensi del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei
trasferimenti erariali;
c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma
1 dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in una
misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale;
d) previsione della facolta' per i comuni di variare
l'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5
per cento nell'arco di un triennio con un valore massimo
dello 0,2 per cento annuo; il comune stabilisce la
variazione dell'aliquota dell'addizionale entro il 31
ottobre di ogni anno, a valere sui redditi dell'anno
successivo; e' fatto obbligo ai comuni di pubblicare gli
estremi essenziali relativi alla variazione dell'aliquota
dell'addizionale nella Gazzetta Ufficiale, da accorpare
possibilmente in un unico numero;
e) applicazione dell'addizionale al reddito complessivo
determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri
deducibili, purche' sia dovuta, per lo stesso anno,
l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e
dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, e successive
modificazioni;
f) versamento in unica soluzione, con le modalita' e nei
termini previsti per il versamento delle ritenute e del
saldo dell'IRPEF; per i redditi di lavoro dipendente e
assimilati, l'addizionale e' trattenuta dai sostituti di
imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di
conguaglio relative a detti redditi; la trattenuta e'
determinata sulla base dell'aliquota dell'addizionale in
vigore nel comune di domicilio fiscale del contribuente ed
e' versata al comune stesso;
g) applicazione delle disposizioni previste per l'IRPEF
per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, le
sanzioni, e altri aspetti non disciplinati diversamente:
previsione di modalita' di partecipazione alle attivita' di
accertamento da parte dei comuni mediante scambi di
informazioni e notizie utili, nonche' di accertamento ed
erogazione degli eventuali rimborsi di competenza a carico
dei comuni.
11. I decreti di cui al comma 10, lettera b), sulla base
della entita' complessiva dei stanziamenti che vengono
eliminati dal bilancio dello Stato per essere attribuiti
alla competenza degli enti locali, determinata dai decreti
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
indicano:
a) la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta
dallo Stato per le materie trasferite;
b) la distribuzione della spesa sul territorio coerente
con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l'attivita'
dello Stato nelle materie trasferite o comunque i criteri
di ripartizione delle risorse sulla base di parametri
oggettivi;
c) l'intervallo di tempo non superiore a dieci anni,
entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di
cui alla lettera a), rilevata al momento del trasferimento
delle funzioni ed incrementata del tasso di inflazione
programmato, deve essere riportata ai valori fissati in
applicazione della lettera b);
d) previsione della copertura degli oneri relativi alle
funzioni e ai compiti trasferiti, relativamente alle
province, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti
erariali;
e) previsione di una riduzione o di un aumento dei
trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla
differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di cui
al comma 10 e le spese determinate ai sensi delle lettere
a), b) e c), del presente comma.
12. I decreti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, disciplinano altresi' le modalita' di
copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti
trasferiti fino alla entrata in vigore dei decreti di cui
al comma 10, lettera b).
13. Al comma 144 dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera p), le parole: "delle province" e "alle
province" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:
"degli enti locali" e "agli enti locali";
b) la lettera q) e' sostituita dalla seguente:
"q) previsione di una compartecipazione delle province
e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive tale da compensare per ciascun comune
e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione
dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti
e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali";
c) alla lettera r) sono soppresse le parole: "e di
ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui
alla lettera q)".
14. I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono
prorogati per i periodi d'imposta relativi agli anni dal
1991 al 1997. La domanda dell'ente interessato deve essere
presentata entro il 30 giugno 1998".
- Il testo dell'art. 2, comma 2, del gia' citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' il seguente:
"2. Ferma la necessita' dell'assenso del Governo,
l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere
f), g) ed i) del comma 1 e' espresso, quando non e'
raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da
assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola
seduta".