Art. 9.
                        Riordino di strutture
  1.  Al  riordino   degli  uffici  e  delle   strutture  centrali  e
periferiche, nonche' degli organi collegiali che svolgono le funzioni
e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente
alla loro soppressione o al loro  accorpamento con altri uffici o con
organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli
articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2. Le  disposizioni di  cui all'articolo 7,  comma 4,  del presente
decreto legislativo  si applicano anche al  personale delle strutture
soppresse   o  riordinate   in   caso  di   trasferimento  ad   altra
amministrazione.
 
          Note all'art. 9:
            - Il testo degli articoli 10 e 11 della citata  legge  n.
          59/1997 e' il seguente:
            "Art.  10. - 1. Disposizioni correttive e integrative dei
          decreti  legislativi  di  cui  all'art.  1  possono  essere
          adottate,  con  il rispetto dei medesimi criteri e principi
          direttivi e con le stesse procedure, entro  un  anno  dalla
          data della loro entrata in vigore".
            "Art.  11.  - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il 31 luglio 1998, un o piu' decreti legislativi diretti a:
             a) razionalizzare l'ordinamento della  Presidenza    del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  dei Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo;
             b)  riordinare  gli  enti pubblici nazionali operanti in
          settori diversi dall'assistenza e previdenza,  nonche'  gli
          enti  privati,  controllati,  direttamente o indirettamente
          dallo  Stato,  che   operano,   anche   all'estero,   nella
          promozione  e  nel  sostegno pubblico al sistema produttivo
          nazionale;
             c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli  strumenti
          di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti
          e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
          pubbliche;
             d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti  a
          promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
          e  tecnologica  nonche'  gli organismi operanti nel settore
          stesso.
            2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della
          commissione di cui all'art.  5,  da  rendere  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi. Decorso
          tale termine i decreti legislativi possono essere  comunque
          emanati.
            3.  Disposizioni  correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore.
            4.  Anche  al  fine  di  conformare  le  disposizioni del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni, possono essere emanate  entro  il  31  marzo
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire dal  principio  della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
             a)  completare,  l'integrazione  della  disciplina   del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29;
             b)  prevedere  per  i  dirigenti, compresi quelli di cui
          alla  lettera  a),    l'istituzione  di  un   ruolo   unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica;
             c)  semplificare  e rendere piu' spedite le procedure di
          contrattazione   collettiva;   riordinare   e    potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
             d)   prevedere   che   i   decreti   legislativi   e  la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del   decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
             e)  garantire  a  tutte  le  amministrazioni   pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
             f) prevedere che, prima della definitiva  sottoscrizione
          del  contratto  collettivo,  la  quantificazione  dei costi
          contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,  limitatamente  alla
          certificazione  delle  compatibilita'  con gli strumenti di
          programmazione e di bilancio di cui all'art.   1-bis  della
          legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni,
          alla  Corte  dei  conti,  che  puo'   richiedere   elementi
          istruttori  e  di  valutazione ad un nucleo di tre esperti,
          designati, per ciascuna  certificazione  contrattuale,  con
          provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte
          dei  conti si pronunci entro il termine di quindici giorni,
          decorso il quale la certificazione si  intende  effettuata;
          prevedere  che  la  certificazione  e il testo dell'accordo
          siano trasmessi al comitato  di  settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
             g) devolvere,  entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale atte a prevenire disfuzioni dovute al sovraccarico
          del  contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione
          e  arbitrato;  infine,  la  contestuale  estensione   della
          giurisdizione  del giudice amministrativo alle controversie
          aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali,  ivi
          comprese  quelle  relative  al  risarcimento  del danno, in
          materia  edilizia,  urbanistica  e  di  servizi   pubblici,
          prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i
          procedimenti pendenti;
             h)    prevedere   procedure   di   consultazione   delle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie    dei    contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
             i)  prevedere  la  definizione da parte della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  un  codice  di  comportamento dei dipendenti
          della pubblica amministrazione e le modalita'  di  raccordo
          con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
            5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28
          dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
            6.  Dalla  data  di  entrata  in   vigore   dei   decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1, della legge 23 ottobre 1992,   421: alla lettera  e)  le
          parole:   "ai   dirigenti  generali  ed  equiparati",  sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  "prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato";  la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
          seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
            7. Sono  abrogati  gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29. Sono fatti salvi i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso".
            -  Per il testo dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 si
          veda in nota all'art. 3.