Art. 2. Stagione teatrale 1. La stagione teatrale consiste nel periodo di attivita' di ciascuna delle categorie di soggetti disciplinati dalla presente circolare ed e' relativa ai seguenti periodi: a) dal 1 giugno al 31 maggio dell'anno successivo, per i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23; per le iniziative culturali di cui all'articolo 23 il periodo di attivita' puo' riferirsi anche all'anno solare nel quale esse iniziano; b) dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo, per gli enti stabili ad iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 9 e 10; c) dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo, per i soggetti di cui agli articoli 8, 17, 18 e 22. 2. L'amministrazione in presenza di risorse finanziarie aggiuntive si riserva la facolta' di emanare, entro il 31 dicembre 1998, una ulteriore circolare relativa al periodo di attivita' fra il 1 giugno ed il 31 dicembre 1999, al fine di assicurare la coincidenza della stagione teatrale con l'anno solare 2000 e seguenti.