Art. 2.
                          Stagione teatrale
  1.  La  stagione teatrale  consiste  nel  periodo di  attivita'  di
ciascuna  delle categorie  di  soggetti  disciplinati dalla  presente
circolare ed e' relativa ai seguenti periodi:
  a) dal 1  giugno al 31 maggio dell'anno successivo,  per i soggetti
di cui agli articoli 11, 12, 13, 14,  15, 16, 19, 20, 21 e 23; per le
iniziative culturali di  cui all'articolo 23 il  periodo di attivita'
puo' riferirsi anche all'anno solare nel quale esse iniziano;
  b) dal 1 settembre al 31  agosto dell'anno successivo, per gli enti
stabili ad iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 9 e 10;
  c)  dal  1 gennaio  al  31  dicembre  dell'anno successivo,  per  i
soggetti di cui agli articoli 8, 17, 18 e 22.
  2. L'amministrazione in presenza  di risorse finanziarie aggiuntive
si riserva  la facolta' di  emanare, entro  il 31 dicembre  1998, una
ulteriore circolare relativa al periodo  di attivita' fra il 1 giugno
ed il  31 dicembre 1999, al  fine di assicurare la  coincidenza della
stagione teatrale con l'anno solare 2000 e seguenti.