Art. 3.
       Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari
  1.  Costituiscono  presupposti  per  l'ammissione  agli  interventi
finanziari  la validita'  culturale  e sociale  delle iniziative,  la
natura  professionale delle  attivita' realizzate,  nonche' l'impiego
per ogni spettacolo  di almeno sei elementi tra  artistici e tecnici,
riducibili a tre per i soggetti di cui agli articoli 11 e 15.
  2.  Gli elementi  artistici  e tecnici  di cui  al  comma 1  devono
possedere adeguata professionalita', riferita ai requisiti desumibili
dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della
categoria. Il possesso di tali  requisiti, nonche' la conformita' dei
singoli  rapporti  contrattuali   ai  relativi  contratti  collettivi
nazionali   di   categoria,   deve  essere   attestato   dal   legale
rappresentante del soggetto richiedente il contributo.
  3. Ai fini degli interventi finanziari sono prese in considerazione
le rappresentazioni in pubblico alle quali chiunque puo' accedere con
l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera.
  4.  Non possono  essere assegnati  contributi ai  soggetti previsti
dagli articoli  12, 13, 14,  15, 22 e  23, ove gli  stessi presentino
identita'  personale  nelle  cariche  di  legale  rappresentante,  di
direttore artistico, di direttore  amministrativo, con altri soggetti
in favore  dei quali  siano stati  assegnati nella  medesima stagione
teatrale interventi finanziari ai sensi dei suddetti articoli.