Art. 3. Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari 1. Costituiscono presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari la validita' culturale e sociale delle iniziative, la natura professionale delle attivita' realizzate, nonche' l'impiego per ogni spettacolo di almeno sei elementi tra artistici e tecnici, riducibili a tre per i soggetti di cui agli articoli 11 e 15. 2. Gli elementi artistici e tecnici di cui al comma 1 devono possedere adeguata professionalita', riferita ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria. Il possesso di tali requisiti, nonche' la conformita' dei singoli rapporti contrattuali ai relativi contratti collettivi nazionali di categoria, deve essere attestato dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo. 3. Ai fini degli interventi finanziari sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera. 4. Non possono essere assegnati contributi ai soggetti previsti dagli articoli 12, 13, 14, 15, 22 e 23, ove gli stessi presentino identita' personale nelle cariche di legale rappresentante, di direttore artistico, di direttore amministrativo, con altri soggetti in favore dei quali siano stati assegnati nella medesima stagione teatrale interventi finanziari ai sensi dei suddetti articoli.