Art. 5.
           Criteri per l'intervento finanziario dello Stato
  1. Lo Stato interviene finanziariamente in relazione ai costi delle
attivita' teatrali di cui all'art. 1,  in base ai criteri e modalita'
previsti agli  articoli successivi, ed  inoltre secondo i  criteri di
seguito enunciati.
  2.  Per le  attivita' di  produzione, i  costi presi  a riferimento
riguardano, in particolare, gli  oneri previdenziali ed assistenziali
versati complessivamente  dall'organismo teatrale, maggiorati  di una
quota forfettaria a remunerazione dei  costi di allestimento; per gli
enti  stabili ad  iniziativa pubblica  i costi  di allestimento  sono
oggetto  di   separata  valutazione.   Nell'ambito  di   un  generale
contenimento dei costi, per  ogni iniziativa, gli oneri previdenziali
riferiti all'ENPALS  potranno essere presi in  considerazione fino ad
un massimale di lire 1.000.000  di retribuzione fissato dalla vigente
normativa  in materia.  La somma  degli oneri  eccedenti il  predetto
tetto e' portata in detrazione dell'ammontare complessivo degli oneri
presi  a riferimento  per gli  interventi finanziari.  In aggiunta  a
quanto previsto:
  a) per  i soggetti  di cui  agli articoli 9,  10 e  11, in  caso di
prevalenza  di recite  di autore  italiano contemporaneo  o di  paese
dell'Unione europea i costi presi a riferimento per la determinazione
del contributo sono maggiorati di una quota forfettaria;
  b)  per i  soggetti di  cui agli  articoli 12,  13 e  15 gli  oneri
previdenziali   e  assistenziali   sono  maggiorati   di  una   quota
forfettaria  in presenza  di  una prevalenza  di rappresentazioni  di
opere  di  autore  italiano  contemporaneo  o  di  paese  dell'Unione
europea, nonche' di una ulteriore quota forfettaria in caso di recite
con  contratti  a  percentuale  non inferiori  al  60%  delle  recite
complessivamente realizzate.
  3. Per le attivita' di ospitalita', i costi presi in considerazione
ai fini della determinazione dell'intervento finanziario sono:
  a) i costi relativi a  recite finanziate con compensi a percentuale
sugli  incassi  o con  compensi  fissi,  corrisposti alle  formazioni
teatrali sovvenzionate dallo Stato. In particolare, per i soggetti di
cui agli articoli 9, 10 e  11, i compensi fissi sono considerati fino
all'importo di lire  18 milioni; per i soggetti di  cui agli articoli
11 e 15  i contratti stipulati con compenso fisso  non superiore alla
somma di 5 milioni sono equiparati ai contratti a percentuale;
  b) i costi di ospitalita'  di formazioni teatrali non sovvenzionate
dallo  Stato, con  prioritario riferimento  alle giovani  formazioni,
valutati con  le modalita' di  cui alla lettera  a), fino al  25% dei
costi delle compagnie sovvenzionate.
  4. Per  la distribuzione,  i costi  presi a  riferimento riguardano
quelli  relativi a  soggetti  beneficiari  di intervento  finanziario
dello Stato, con le stesse modalita' stabilite al comma 3, nonche' le
spese  connesse alla  gestione  della sala,  alla  promozione e  alla
pubblicita'.
  5.  Per  la  promozione,  consistente  nell'attivita'  mirata  alla
informazione  e  valorizzazione  della cultura  teatrale,  realizzata
attraverso convegni, seminari  e mostre, i costi  presi a riferimento
riguardano   quelli   concernenti  l'attivita'   istituzionale,   con
esclusione delle spese generali.
  6. Per le rassegne ed i  festival, i costi presi a riferimento sono
quelli riguardanti l'ospitalita', la produzione e la pubblicita'.
  7.  L'intervento  finanziario  non  puo' eccedere  il  pareggio  di
bilancio  e  comunque  il  60% delle  uscite  ivi  rappresentate,  ad
eccezione delle iniziative di cui agli articoli 8 e 23; tra le uscite
puo' essere  inserita la  quota di ripiano  del bilancio  di stagioni
teatrali precedenti a quella considerata.
  8.  L'amministrazione, sentita  la  Commissione  consultiva per  la
prosa, si riserva la facolta' di disporre gli interventi finanziari a
titolo  diverso  da  quello  richiesto,  qualora  le  caratteristiche
soggettive del  richiedente o l'oggetto della  domanda possono essere
diversamente classificate.
  9. E' ammesso il finanziamento di coproduzioni, preferibilmente fra
due organismi, solo per la realizzazione di spettacoli che richiedano
un  particolare  impegno   artistico,  finanziario  e  organizzativo,
motivato da adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. In
tal caso, le  recite realizzate in coproduzione  saranno valutate nei
limiti dei  rispettivi apporti  ai costi di  produzione, regolarmente
documentati.
  10.   Al    fine   di    ottimizzare   le    risorse   disponibili,
l'amministrazione  si riserva  di definire  i limiti  di oscillazione
dell'intervento   finanziario  in   relazione  alla   dimensione  del
contributo   della  stagione   teatrale  precedente   definitivamente
assegnato in sede consuntiva.
  11.  In  sede di  esame  del  preventivo  i costi  potranno  essere
considerati compatibilmente  con le disponibilita'  finanziarie dello
stanziamento  annuale  destinato  alle   attivita'  di  prosa.  Nella
determinazione     dell'ammontare    dell'intervento     finanziario,
l'amministrazione si riserva la facolta' di commisurarne l'entita' ad
una parte  degli investimenti previsti,  quali gli oneri sociali  e i
costi connessi allo svolgimento dell'attivita'.
  12. Salvo che nei casi di errore materiale o di violazioni di legge
o di  norme della presente  circolare, e' esclusa la  possibilita' di
riesame  o  di  assegnazione  di  interventi  integrativi,  anche  in
presenza di maggiori costi per  l'attivita' svolta, salvo che per gli
enti  di  cui all'art.  8,  o  nei casi  in  cui,  in sede  di  prima
assegnazione,  sia fatta  esplicita riserva  di ulteriori  interventi
finanziari.
  13.     L'amministrazione     puo'    procedere     a     verifiche
amministrativocontabili,  anche  a   campione,  mediante  il  proprio
Ufficio  VI  -  Attivita'  ispettive, ed  anche  tramite  gli  organi
ispettivi  del  Ministero  del  tesoro,   al  fine  di  accertare  la
regolarita'  dei bilanci  e degli  altri atti  relativi all'attivita'
teatrale, a  tal fine accedendo anche  alla documentazione conservata
presso   il  beneficiario,   in  base   alle  disposizioni   vigenti.
L'amministrazione  ha  la  facolta'  di erogare  il  contributo  dopo
l'effettuazione di  ispezione che  accerti l'attendibilita'  dei dati
presentati dal soggetto istante.
  14. L'amministrazione esclude dai  finanziamenti, per un periodo di
un  anno, i  soggetti  che abbiano  reso  dichiarazioni o  presentato
documentazioni non  veritiere. Nei  casi di particolare  gravita', la
sanzione dell'esclusione puo' essere aumentata fino a tre anni.