Art. 5. Criteri per l'intervento finanziario dello Stato 1. Lo Stato interviene finanziariamente in relazione ai costi delle attivita' teatrali di cui all'art. 1, in base ai criteri e modalita' previsti agli articoli successivi, ed inoltre secondo i criteri di seguito enunciati. 2. Per le attivita' di produzione, i costi presi a riferimento riguardano, in particolare, gli oneri previdenziali ed assistenziali versati complessivamente dall'organismo teatrale, maggiorati di una quota forfettaria a remunerazione dei costi di allestimento; per gli enti stabili ad iniziativa pubblica i costi di allestimento sono oggetto di separata valutazione. Nell'ambito di un generale contenimento dei costi, per ogni iniziativa, gli oneri previdenziali riferiti all'ENPALS potranno essere presi in considerazione fino ad un massimale di lire 1.000.000 di retribuzione fissato dalla vigente normativa in materia. La somma degli oneri eccedenti il predetto tetto e' portata in detrazione dell'ammontare complessivo degli oneri presi a riferimento per gli interventi finanziari. In aggiunta a quanto previsto: a) per i soggetti di cui agli articoli 9, 10 e 11, in caso di prevalenza di recite di autore italiano contemporaneo o di paese dell'Unione europea i costi presi a riferimento per la determinazione del contributo sono maggiorati di una quota forfettaria; b) per i soggetti di cui agli articoli 12, 13 e 15 gli oneri previdenziali e assistenziali sono maggiorati di una quota forfettaria in presenza di una prevalenza di rappresentazioni di opere di autore italiano contemporaneo o di paese dell'Unione europea, nonche' di una ulteriore quota forfettaria in caso di recite con contratti a percentuale non inferiori al 60% delle recite complessivamente realizzate. 3. Per le attivita' di ospitalita', i costi presi in considerazione ai fini della determinazione dell'intervento finanziario sono: a) i costi relativi a recite finanziate con compensi a percentuale sugli incassi o con compensi fissi, corrisposti alle formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato. In particolare, per i soggetti di cui agli articoli 9, 10 e 11, i compensi fissi sono considerati fino all'importo di lire 18 milioni; per i soggetti di cui agli articoli 11 e 15 i contratti stipulati con compenso fisso non superiore alla somma di 5 milioni sono equiparati ai contratti a percentuale; b) i costi di ospitalita' di formazioni teatrali non sovvenzionate dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni, valutati con le modalita' di cui alla lettera a), fino al 25% dei costi delle compagnie sovvenzionate. 4. Per la distribuzione, i costi presi a riferimento riguardano quelli relativi a soggetti beneficiari di intervento finanziario dello Stato, con le stesse modalita' stabilite al comma 3, nonche' le spese connesse alla gestione della sala, alla promozione e alla pubblicita'. 5. Per la promozione, consistente nell'attivita' mirata alla informazione e valorizzazione della cultura teatrale, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, i costi presi a riferimento riguardano quelli concernenti l'attivita' istituzionale, con esclusione delle spese generali. 6. Per le rassegne ed i festival, i costi presi a riferimento sono quelli riguardanti l'ospitalita', la produzione e la pubblicita'. 7. L'intervento finanziario non puo' eccedere il pareggio di bilancio e comunque il 60% delle uscite ivi rappresentate, ad eccezione delle iniziative di cui agli articoli 8 e 23; tra le uscite puo' essere inserita la quota di ripiano del bilancio di stagioni teatrali precedenti a quella considerata. 8. L'amministrazione, sentita la Commissione consultiva per la prosa, si riserva la facolta' di disporre gli interventi finanziari a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificate. 9. E' ammesso il finanziamento di coproduzioni, preferibilmente fra due organismi, solo per la realizzazione di spettacoli che richiedano un particolare impegno artistico, finanziario e organizzativo, motivato da adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. In tal caso, le recite realizzate in coproduzione saranno valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione, regolarmente documentati. 10. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, l'amministrazione si riserva di definire i limiti di oscillazione dell'intervento finanziario in relazione alla dimensione del contributo della stagione teatrale precedente definitivamente assegnato in sede consuntiva. 11. In sede di esame del preventivo i costi potranno essere considerati compatibilmente con le disponibilita' finanziarie dello stanziamento annuale destinato alle attivita' di prosa. Nella determinazione dell'ammontare dell'intervento finanziario, l'amministrazione si riserva la facolta' di commisurarne l'entita' ad una parte degli investimenti previsti, quali gli oneri sociali e i costi connessi allo svolgimento dell'attivita'. 12. Salvo che nei casi di errore materiale o di violazioni di legge o di norme della presente circolare, e' esclusa la possibilita' di riesame o di assegnazione di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta, salvo che per gli enti di cui all'art. 8, o nei casi in cui, in sede di prima assegnazione, sia fatta esplicita riserva di ulteriori interventi finanziari. 13. L'amministrazione puo' procedere a verifiche amministrativocontabili, anche a campione, mediante il proprio Ufficio VI - Attivita' ispettive, ed anche tramite gli organi ispettivi del Ministero del tesoro, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita' teatrale, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario, in base alle disposizioni vigenti. L'amministrazione ha la facolta' di erogare il contributo dopo l'effettuazione di ispezione che accerti l'attendibilita' dei dati presentati dal soggetto istante. 14. L'amministrazione esclude dai finanziamenti, per un periodo di un anno, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere. Nei casi di particolare gravita', la sanzione dell'esclusione puo' essere aumentata fino a tre anni.