Art. 8.
  Disposizioni  per  l'ETI,  l'INDA e  l'Accademia  nazionale  d'arte
drammatica "Silvio D'Amico"
  1.  In  attesa  della  approvazione  del  disegno  di  legge  sulla
disciplina  generale   dell'attivita'  teatrale,   all'Ente  teatrale
italiano  (ETI)  e'  assegnato   e  liquidato  un  contributo  annuo,
all'inizio dell'esercizio finanziario, su presentazione del programma
e  del   bilancio  preventivo,   deliberato  dai   competenti  organi
statutari.
  2.  All'ETI  nell'ambito  delle  proprie  finalita'  istituzionali,
possono  essere  concessi,  ad  integrazione  del  contributo  annuo,
contributi finalizzati  a particolari  progetti di attivita',  sia in
Italia che all'estero, con particolare riferimento a progetti rivolti
a favorire  gli scambi internazionali;  al sostegno di  protocolli di
attivita'   interministeriali;  all'esigenza   di   sostenere  e   di
promuovere  le  nuove generazioni  di  artisti  e di  trasmettere  le
esperienze maturate;  alla diffusione  della cultura  teatrale, anche
con il  supporto delle nuove tecnologie,  con particolare riferimento
ai  centri di  promozione  presso i  teatri  direttamente gestiti;  a
progetti volti  alla formazione professionale, in  collaborazione con
organismi  stranieri;  alla   documentazione  e  conservazione  della
memoria dell'arte teatrale attraverso la  creazione di una banca dati
multimediale,   anche  in   convenzione   con  l'Osservatorio   dello
spettacolo, e di una teatroteca nazionale.
  3.  L'ETI,   in  relazione  ai  propri   compiti  istituzionali  di
coordinamento e alle finalita' di cui alla legge 14 dicembre 1978, n.
836, promuove un progetto nazionale  di diffusione e di distribuzione
teatrale  in  collaborazione  con  istituzioni,  organismi  locali  e
regionali. A tal fine l'ETI provvede, per la stazione 1998/99, ad una
rilevazione  degli  spettacoli  proposti da  compagnie  sovvenzionate
dallo Stato  e predispone un  elenco di spettacoli  caratterizzati da
tematiche contemporanee,  da capacita' di rinnovamento  di linguaggio
teatrale e dalla finalita' di coinvolgimento del pubblico, stabilendo
un  adeguato equilibrio  tra gli  spettacoli gia'  rappresentati e  i
nuovi  allestimenti. Tale  elenco  costituisce la  base del  progetto
nazionale di  distribuzione, che tiene conto  della disponibilita' di
spazi teatrali  idonei sotto  il profilo  tecnico e  dell'entita' del
bacino di utenza, con esclusione di concorsi finanziari alle spese di
gestione  ordinaria delle  sale, ed  inoltre destina  una particolare
attenzione  alle  aree depresse  in  un  ottica di  equilibrio  delle
risorse e delle opportunita'.
  4.  L'ETI  puo' riservare  il  25%  delle recite  realizzate  nella
stagione  1998/99 a  giovani  formazioni non  sovvenzionate e,  fatta
eccezione  per le  iniziative  promozionali, pratica  preferibilmente
rapporti contrattuali a percentuale.
  5.  Alla  fondazione  Istituto   nazionale  del  dramma  antico  e'
assegnato  e  liquidato  un   contributo  annuo  per  lo  svolgimento
dell'attivita'  istituzionale all'inizio  dell'esercizio finanziario,
su presentazione  del programma e del  bilancio preventivo deliberato
dai competenti organi statutari,  tenuto conto della attivita' presso
il  teatro di  Siracusa e  della  valorizzazione dei  teatri greci  e
romani sul territorio nazionale.
  6. All'Accademia  nazionale d'arte  drammatica "Silvio  D'Amico" e'
assegnato e liquidato un  contributo annuo, all'inizio dell'esercizio
finanziario, su presentazione del programma e del bilancio preventivo
deliberato  dai  competenti  organi  statutari.  Una  quota  di  tale
contributo  puo' essere  destinata  al sostegno  di iniziative  anche
produttive  realizzate direttamente  con la  prevalente utilizzazione
dei  propri  allievi  o  assunte in  collaborazione  con  altri  enti
teatrali. Ad integrazione del  contributo annuo, puo' essere concesso
un  contributo   finalizzato  al  perfezionamento   professionale  di
artisti.