Art. 3. 1. Il titolare di ciascuna unita' e' tenuto ad inviare mensilmente alla capitaneria di porto di iscrizione ed all'unita' operativa responsabile del coordinamento delle ricerche per la valutazione della risorsa piccoli pelagici la dichiarazione statistica prevista dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. 2. Avuto riguardo alle risultanze delle dichiarazioni statistiche di cui al comma 1 ed alle indicazioni gestionali della ricerca in materia, il Ministero per le politiche agricole puo' fissare le quantita' pescabili entro il 31 gennaio di ciascun anno avuto.