Art. 3.
  1. Il titolare di ciascuna  unita' e' tenuto ad inviare mensilmente
alla  capitaneria  di porto  di  iscrizione  ed all'unita'  operativa
responsabile  del coordinamento  delle  ricerche  per la  valutazione
della risorsa  piccoli pelagici la dichiarazione  statistica prevista
dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
  2. Avuto  riguardo alle risultanze delle  dichiarazioni statistiche
di cui  al comma 1  ed alle  indicazioni gestionali della  ricerca in
materia,  il Ministero  per  le politiche  agricole  puo' fissare  le
quantita' pescabili entro il 31 gennaio di ciascun anno avuto.