Art. 6. Riunioni del Comitato 1. Le riunioni del Comitato sono aperte e chiuse dal presidente. 2. Il presidente verifica la presenza e, ove specificamente richiesto, la permanenza del quorum costitutivo (la meta' piu' uno dei componenti); dirige i lavori; pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito; puo' modificare eventualmente la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all'ordine del giorno; cura che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo per l'esposizione ed il numero degli interventi di ciascun componente. 3. Il componente del Comitato, che si trovi in situazioni di incompatibilita' o conflitto di interessi, e' tenuto a segnalare tale situazione al presidente e deve allontanarsi dalla seduta quando si discute o si voti sulla questione in ordine alla quale sussiste la incompatibilita' o il conflitto. 4. All'atto della votazione chi dissente deve chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non e' consentita la comunicazione o la divulgazione dell'opinione dissenziente. 5. Spetta, in ogni caso, al presidente decidere il rinvio della discussione o della adozione di deliberazioni su singoli punti all'ordine del giorno. 6. Al servizio centrale di segreteria del CIPE spetta il compito di redigere il testo definitivo dei provvedimenti adottati in seduta, in conformita' a quanto deliberato.