Art. 6.
                        Riunioni del Comitato
  1. Le riunioni del Comitato sono aperte e chiuse dal presidente.
  2.  Il  presidente  verifica  la  presenza  e,  ove  specificamente
richiesto, la  permanenza del quorum  costitutivo (la meta'  piu' uno
dei  componenti); dirige  i  lavori; pone  ai  voti le  deliberazioni
dichiarandone l'esito;  puo' modificare eventualmente  la successione
degli  argomenti da  esaminare  e riunire  la  discussione dei  punti
all'ordine del giorno;  cura che gli interventi siano  svolti in modo
sintetico, eventualmente  limitando il tempo per  l'esposizione ed il
numero degli interventi di ciascun componente.
  3.  Il componente  del  Comitato,  che si  trovi  in situazioni  di
incompatibilita' o conflitto di interessi, e' tenuto a segnalare tale
situazione al presidente  e deve allontanarsi dalla  seduta quando si
discute o  si voti sulla questione  in ordine alla quale  sussiste la
incompatibilita' o il conflitto.
  4. All'atto della  votazione chi dissente deve chiedere  che ne sia
dato atto nel processo verbale,  dandone succinta motivazione. Non e'
consentita   la  comunicazione   o   la  divulgazione   dell'opinione
dissenziente.
  5. Spetta,  in ogni  caso, al presidente  decidere il  rinvio della
discussione  o  della  adozione  di deliberazioni  su  singoli  punti
all'ordine del giorno.
  6. Al servizio centrale di segreteria del CIPE spetta il compito di
redigere il testo definitivo dei provvedimenti adottati in seduta, in
conformita' a quanto deliberato.