Art. 7 Servizi 1. Al funzionamento dell'Accademia navale concorrono i seguenti servizi: a) servizio di commissariato; b) servizio dettaglio; c) servizio sanitario; d) servizio marinaresco. 2. Ciascun servizio e' retto da un ufficiale superiore del Corpo competente per materia coadiuvato da personale militare dei vari gradi e delle varie categorie nella misura stabilita con tabella organica dello Stato maggiore della Marina e da personale civile del Ministero della difesa in base agli organici fissati secondo i profili professionali e le relative qualifiche funzionali. 3. Un cappellano militare della Marina e' incaricato del servizio di assistenza spirituale. 4. Le destinazioni di cui al presente articolo sono disposte dal Ministero della difesa.