Art. 7
                               Servizi

  1.  Al  funzionamento  dell'Accademia  navale concorrono i seguenti
servizi:
    a) servizio di commissariato;
    b) servizio dettaglio;
    c) servizio sanitario;
    d) servizio marinaresco.
  2.  Ciascun  servizio  e' retto da un ufficiale superiore del Corpo
competente  per  materia  coadiuvato  da  personale militare dei vari
gradi  e  delle  varie  categorie  nella misura stabilita con tabella
organica  dello Stato maggiore della Marina e da personale civile del
Ministero  della  difesa  in  base  agli  organici  fissati secondo i
profili professionali e le relative qualifiche funzionali.
  3.  Un  cappellano militare della Marina e' incaricato del servizio
di assistenza spirituale.
  4.  Le  destinazioni  di cui al presente articolo sono disposte dal
Ministero della difesa.