IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi diretti ad istituire, in vista di una piu' razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, il giudice unico di primo grado; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 novembre 1997 e del 19 dicembre 1997; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 3, della citata legge 16 luglio 1997, n. 254; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. L'ufficio del pretore e' soppresso, fatta salva l'attivita' necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto dal presente decreto. Fuori dei casi in cui e' diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario. 2. Nel primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' soppressa la lettera b).
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 1. - La giustizia, nelle materie civile e penale, e' amministrata: a) dal giudice di pace; c) dal tribunale ordinario; d) dalla corte di appello; e) dalla corte di cassazione; f) dal tribunale per i minorenni; g) dal magistrato di sorveglianza; h) dal tribunale di sorveglianza. Sono regolati da leggi speciali l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonche' le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.".