Art. 2.

  1. L'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale
e'  soppresso.  Le  relative funzioni sono trasferite all'ufficio del
pubblico ministero presso il tribunale ordinario.
  2.  L'articolo  2  del  regio  decreto  30  gennaio  1941, n. 12 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 2. (Del pubblico ministero). - Presso la corte di cassazione,
le  corti  di  appello,  i  tribunali  ordinari  e  i tribunali per i
minorenni e' costituito l'ufficio del pubblico ministero.".