Art. 2. 1. L'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e' soppresso. Le relative funzioni sono trasferite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. 2. L'articolo 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. (Del pubblico ministero). - Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni e' costituito l'ufficio del pubblico ministero.".