Art. 3. 1. L'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' cosi' modificato: a) nel primo comma, le parole ", pretura" sono soppresse; b) nel secondo comma, le parole "Alle corti, ai tribunali ed alle preture" sono sostituite dalle parole "Alle corti e ai tribunali".
Nota all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 3. - Ogni corte, tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria o di segreteria puo' essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Alle corti e ai tribunali sono adetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale puo' essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'art. 28. Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.".