Art. 3.

  1.  L'articolo  3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' cosi'
modificato:
  a) nel primo comma, le parole ", pretura" sono soppresse;
  b)  nel  secondo comma, le parole "Alle corti, ai tribunali ed alle
preture" sono sostituite dalle parole "Alle corti e ai tribunali".
 
           Nota all'art. 3:
              -  Il  testo  vigente  dell'art. 3 del regio decreto 30
          gennaio  1941,  n.  12   (Ordinamento   giudiziario)   come
          modificato   dal   presente   decreto  legislativo,  e'  il
          seguente:
            "Art.  3.  -  Ogni  corte,  tribunale   ed   ufficio   di
          conciliazione  ha  una  cancelleria  ed  ogni  ufficio  del
          pubblico  ministero  ha  una  segreteria.    L'ufficio   di
          cancelleria  o  di  segreteria puo' essere costituito anche
          presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B  annessa
          al presente ordinamento.
            Alle   corti   e   ai  tribunali  sono  adetti  ufficiali
          giudiziari,  aiutanti  ufficiali  giudiziari  e  coadiutori
          degli  uffici  notificazioni,  esecuzioni  e protesti. Tale
          personale puo' essere addetto anche alle sezioni distaccate
          di cui alla tabella  B  annessa  al  presente  ordinamento.
          Negli  uffici  di  conciliazione  le  funzioni di ufficiale
          giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'art. 28.
            Il personale e gli uffici delle cancellerie e  segreterie
          giudiziarie,   gli   ufficiali  giudiziari  e  gli  uscieri
          giudiziari sono regolati da leggi particolari.".