Art. 4.

  1.  L'articolo  4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' cosi'
modificato:
  a) nel primo comma, le parole "delle preture," sono soppresse;
  b)  nel  secondo  comma, le parole "i vice pretori" sono sostituite
dalle parole "i giudici onorari di tribunale".
 
           Nota all'art. 4:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  4  del regio decreto 30
          gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento   giudiziario),   come
          modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il
          seguente:
            "Art.  4.  -  L'ordine  giudiziario  e'  costituto  dagli
          uditori,  dai  giudici  di ogni grado dei tribunali e delle
          corti e dai magistrati del pubblico Ministero.
            Appartengono  all'ordine  giudiziario   come   magistrati
          onorati  i  giudici  conciliatori,  i  vice conciliatori, i
          giudici onorari  di  tribunale,  i  vice  procuratori,  gli
          esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di
          appello  per  i  minorenni ed, inoltre, gli assessori della
          corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro
          nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.
            Il personale delle cancellerie e  segreterie  giudiziarie
          di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.
            Gli   ufficiali  giudiziari  sono  ausiliari  dell'ordine
          giudiziario.".