Art. 4. 1. L'articolo 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' cosi' modificato: a) nel primo comma, le parole "delle preture," sono soppresse; b) nel secondo comma, le parole "i vice pretori" sono sostituite dalle parole "i giudici onorari di tribunale".
Nota all'art. 4: - Il testo vigente dell'art. 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 4. - L'ordine giudiziario e' costituto dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero. Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorati i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie. Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.".