Art. 5.

  1.  Il primo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
  "La  ripartizione  degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in
sezioni,  la  destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle
corti  di  assise,  l'assegnazione  alle  sezioni  dei presidenti, la
designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma
dell'articolo  47-bis,  secondo comma, l'attribuzione degli incarichi
di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e
50-bis,  il  conferimento  delle  specifiche attribuzioni processuali
individuate  dalla  legge e la formazione dei collegi giudicanti sono
stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia
in  conformita'  delle  deliberazioni  del  Consiglio superiore della
magistratura  assunte  sulle  proposte  dei presidenti delle corti di
appello,   sentiti   i   consigli  giudiziari.  Decorso  il  biennio,
l'efficacia  del  decreto  e' prorogata fino a che non sopravvenga un
altro decreto.".
 
           Nota all'art. 5:
            - Il testo vigente dell'art. 7-bis del regio  decreto  30
          gennaio   1941,   n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come
          modificato dal decreto legislativo qui  pubblicato,  e'  il
          seguente:
            "Art. 7-bis. - 1. La ripartizione degli uffici giudiziari
          di  cui  all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli
          magistrati  alle  sezioni   e   alle   corti   di   assise,
          l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione
          dei  magistrati  che  hanno la direzione di sezioni a norma
          dell'art.  47-bis,  secondo  comma,  l'attribuzione   degli
          incarichi   di  cui  agli  articoli  47-ter,  terzo  comma,
          47-quater, secondo comma, e 50-bis, il  conferimento  delle
          specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge
          e  la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni
          biennio con decreto del Ministro di grazia e  giustizia  in
          conformita'  delle  deliberazioni  del  Consiglio superiore
          della magistratura assunte sulle  proposte  dei  presidenti
          delle  corti  di  appello,  sentiti  i consigli giudiziari.
          Decorso il biennio, l'efficacia del  decreto  e'  prorogata
          fino a che non sopravvenga un altro decreto.
            2.  Le  deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal
          Consiglio  superiore  della   magistratura,   valutate   le
          eventuali  osservazioni  formulate dal Ministro di grazia e
          giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo  1958,
          n.  195, e possono essere variate nel corso del biennio per
          sopravvenute  esigenze  degli  uffici   giudiziari,   sulle
          proposte  dei  presidenti delle corti di appello, sentiti i
          consigli giudiziari. I provvedimenti  in  via  di  urgenza,
          concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici
          sulla  assegnazione  dei  magistrati,  sono  immediatamente
          esecutivi, salva la deliberazione del  Consiglio  superiore
          della magistratura per la relativa variazione tabellare.
            3.  Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il
          Consiglio  superiore  della  magistratura  delibera   sulla
          proposta del primo presidente della stessa corte.".